Prossima seduta del CAL :


Collaborazione con il Difensore Civico Regionale.
Il Consiglio delle Autonomie Locali ha da sempre svolto un’intensa attività di collaborazione con il Difensore Civico Regionale. In particolare, con la Risoluzione n. 4 dell’8 ottobre 2004 “Carta della Difesa Civica Locale in Toscana”, il CdAL ha espresso l’intesa sulla “Carta della Difesa Civica Locale in Toscana” approvata dalla Conferenza regionale dei Difensori Civici della Toscana il 27 settembre 2004, dando mandato al contempo al proprio Presidente di sottoscrivere la Carta. Il raggiungimento dell’intesa è stato determinato dalla individuazione, da parte di tale documento, degli elementi essenziali che, ferma restando l’autonomia decisionale degli enti locali, definiscono una completa disciplina statutaria e regolamentare della difesa civica locale, traendo spunto dall’esperienza concreta e dalle previsioni in materia già contenute in molti statuti locali della Regione ed ispirandosi ai principi riconosciuti a livello internazionale in questo ambito. Le finalità perseguite da questa Carta sono state condivise anche perché ritenute idonee a favorire la trasparenza, l’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Tra esse è stato particolarmente apprezzato lo sviluppo della rete della difesa civica locale, concepita come rete di tutela, informazione, consulenza, collaborazione, al servizio degli utenti e delle stesse amministrazioni locali ed improntata ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento con la difesa civica regionale.
La Carta è stata formalmente sottoscritta nel corso dell’incontro di presentazione di tale documento, durante la rassegna della pubblica amministrazione “Dire & Fare”.
Inoltre Il CdAL è stato invitato dal Difensore civico regionale a partecipare, esprimendo le proprie osservazioni, al procedimento di elaborazione del Regolamento tipo sulle funzioni ed i compiti dei difensori civici comunali /provinciali approvato in via definitiva dalla Conferenza permanente dei difensori civici della Toscana il 22 settembre 2005. L’idea alla base di tale regolamento era quella di circostanziare la figura del Difensore civico locale individuandone funzioni, ambiti, modalità di intervento, poteri, requisiti fondamentali fornendo in tal modo dei meri suggerimenti all’ente locale qualora decida di disciplinare con proprio atto l’istituto della difesa civica.
Il CdAL, pur riconoscendo la conformità di tale atto ai principi enunciati dalla Carta della difesa civica locale e pur esprimendo apprezzamento per le finalità perseguite con questa iniziativa dal Difensore civico regionale, ha riscontrato in esso alcuni elementi di criticità già rilevati anche rispetto alle enunciazioni contenute nella citata Carta.
Mentre alcuni di essi sono stati ritenuti fondati anche dal Difensore civico regionale che ha conseguentemente provveduto a modificare la bozza di regolamento accogliendoli, non così è stato per le osservazioni formulate in ordine alla disposizione in materia di “Indennità del Difensore civico” (art. 14) la quale prevede che al Difensore civico spetti un’indennità di funzione pari almeno al 70% di quella percepita dagli assessori dello stesso ente. A tal proposito il CdAL ha rilevato che la Carta, in quanto documento volto a stabilire dei principi generali, avrebbe dovuto limitarsi a prevedere la necessità della corresponsione di una retribuzione al difensore civico per l’attività da questi svolta e non a fissarne una misura minima. Ciò infatti si traduce in una forte compressione dell’autonomia degli enti locali trattandosi fra l’altro di un onere economico non indifferente per essi anche in considerazione delle loro limitate risorse finanziarie.
In virtù di tali considerazioni il CdAL non ha ritenuto opportuno approvare formalmente siffatto regolamento ma si è limitato ad inoltrarlo per conoscenza a tutti i comuni e province toscane ed a palesare in tale sede le proprie perplessità in ordine alla disposizione citata.




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