| Collaborazione
con il Difensore Civico Regionale.
Il Consiglio delle Autonomie Locali ha da sempre svolto
un’intensa attività di collaborazione con il
Difensore Civico Regionale. In particolare, con la Risoluzione
n. 4 dell’8 ottobre 2004 “Carta della Difesa Civica
Locale in Toscana”, il CdAL ha espresso l’intesa
sulla “Carta della Difesa Civica Locale in Toscana”
approvata dalla Conferenza regionale dei Difensori Civici
della Toscana il 27 settembre 2004, dando mandato al contempo
al proprio Presidente di sottoscrivere la Carta. Il raggiungimento
dell’intesa è stato determinato dalla individuazione,
da parte di tale documento, degli elementi essenziali che,
ferma restando l’autonomia decisionale degli enti locali,
definiscono una completa disciplina statutaria e regolamentare
della difesa civica locale, traendo spunto dall’esperienza
concreta e dalle previsioni in materia già contenute
in molti statuti locali della Regione ed ispirandosi ai principi
riconosciuti a livello internazionale in questo ambito. Le
finalità perseguite da questa Carta sono state condivise
anche perché ritenute idonee a favorire la trasparenza,
l’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.
Tra esse è stato particolarmente apprezzato lo sviluppo
della rete della difesa civica locale, concepita come rete
di tutela, informazione, consulenza, collaborazione, al servizio
degli utenti e delle stesse amministrazioni locali ed improntata
ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento
con la difesa civica regionale.
La Carta è stata formalmente sottoscritta nel corso
dell’incontro di presentazione di tale documento, durante
la rassegna della pubblica amministrazione “Dire &
Fare”.
Inoltre Il CdAL è stato invitato dal Difensore civico
regionale a partecipare, esprimendo le proprie osservazioni,
al procedimento di elaborazione del Regolamento tipo sulle
funzioni ed i compiti dei difensori civici comunali /provinciali
approvato in via definitiva dalla Conferenza permanente dei
difensori civici della Toscana il 22 settembre 2005. L’idea
alla base di tale regolamento era quella di circostanziare
la figura del Difensore civico locale individuandone funzioni,
ambiti, modalità di intervento, poteri, requisiti fondamentali
fornendo in tal modo dei meri suggerimenti all’ente
locale qualora decida di disciplinare con proprio atto l’istituto
della difesa civica.
Il CdAL, pur riconoscendo la conformità di tale atto
ai principi enunciati dalla Carta della difesa civica locale
e pur esprimendo apprezzamento per le finalità perseguite
con questa iniziativa dal Difensore civico regionale, ha riscontrato
in esso alcuni elementi di criticità già rilevati
anche rispetto alle enunciazioni contenute nella citata Carta.
Mentre alcuni di essi sono stati ritenuti fondati anche dal
Difensore civico regionale che ha conseguentemente provveduto
a modificare la bozza di regolamento accogliendoli, non così
è stato per le osservazioni formulate in ordine alla
disposizione in materia di “Indennità del Difensore
civico” (art. 14) la quale prevede che al Difensore
civico spetti un’indennità di funzione pari almeno
al 70% di quella percepita dagli assessori dello stesso ente.
A tal proposito il CdAL ha rilevato che la Carta, in quanto
documento volto a stabilire dei principi generali, avrebbe
dovuto limitarsi a prevedere la necessità della corresponsione
di una retribuzione al difensore civico per l’attività
da questi svolta e non a fissarne una misura minima. Ciò
infatti si traduce in una forte compressione dell’autonomia
degli enti locali trattandosi fra l’altro di un onere
economico non indifferente per essi anche in considerazione
delle loro limitate risorse finanziarie.
In virtù di tali considerazioni il CdAL non ha ritenuto
opportuno approvare formalmente siffatto regolamento ma si
è limitato ad inoltrarlo per conoscenza a tutti i comuni
e province toscane ed a palesare in tale sede le proprie perplessità
in ordine alla disposizione citata.
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