Consiglio delle autonomie locali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento interno

 

 

 

 

 

 

Approvato nella seduta dell’8 settembre 1998

con dichiarazione di immediata eseguibilità

 

modificato nella seduta del 10 luglio 2000

 

Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali

 

 

 

 

 

 

Art. 1 - Prima seduta

 

 

1.  Nella prima seduta successiva alla nomina, convocata ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge regionale 21 aprile 1998, n. 22, il Consiglio delle Autonomie locali (di seguito, Consiglio) è presieduto provvisoriamente dal Presidente del Consiglio regionale.

 

2.  Il Consiglio procede all’elezione del presidente, del vicepresidente e degli altri componenti dell’ufficio di presidenza1.

 

 

 

 

Art. 2 - Composizione dell’ufficio di presidenza

 

 

1.  L’ufficio di presidenza è composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri sei membri1.

 

2.  I componenti dell’ufficio di presidenza sono scelti nel rispetto, per quanto più possibile in relazione ai criteri di cui al comma 3, delle componenti istituzionali del Consiglio, costituite da:

a)  I presidenti delle Province;

b) i sindaci dei Comuni capoluogo;

c)  i presidenti delle Comunità montane;

d) i sindaci dei Comuni non capoluogo;

e) i presidenti dei Consigli provinciali;

f)    i presidenti dei Consigli comunali1.

3. I componenti dell’ufficio di presidenza sono scelti inoltre nel rispetto, per quanto più possibile, dei criteri di rappresentatività politica, territoriale e di equilibrio tra donne e uomini vigenti per la nomina dei componenti del Consiglio

 

 

Art. 3 - Elezione dell’ufficio di presidenza

 

 

1.  Alla elezione del presidente si procede con votazione per alzata di mano, salvo che almeno un decimo dei componenti del Consiglio richieda la votazione a scrutinio segreto.

 

2.  E’ eletto chi ottiene la maggioranza dei componenti del Consiglio.

 

3.  Eletto il presidente, il Consiglio, procede, con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2, all’elezione rispettivamente del vicepresidente e degli altri componenti dell’ufficio di presidenza1.

 

 

 

 

Art. 4 - Attribuzioni del presidente

 

 

1.  Il presidente rappresenta il Consiglio ed assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il presente regolamento. Convoca e presiede le riunioni, fissandone l’ordine del giorno; dirige le discussioni, concedendo la facoltà di parola. Convoca e presiede l’ufficio di presidenza. Tiene i contatti con la presidenza del Consiglio regionale e delle commissioni dello stesso consiglio; trasmette ai suddetti organi consiliari i pareri, le osservazioni e gli altri atti del Consiglio. Indirizza, con la collaborazione dell’ufficio di presidenza, l’attività del personale addetto. Esercita gli altri poteri previsti dal presente regolamento.

 

 

 

 

Art. 5 - Attribuzioni del vicepresidente

 

 

1.  Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Collabora con il presidente nell’esercizio delle attribuzioni di quest’ultimo.

 

 

 

 

 

 

(Art. 6 - Attribuzioni del consigliere segretario)2

 

 

 

 

Art. 7 - Attribuzioni dell’ufficio di presidenza

 

 

1.  L’ufficio di presidenza determina il programma di lavoro del Consiglio e ne organizza l’attività. Designa i relatori sulle specifiche questioni. Propone al Consiglio la formulazione di osservazioni sulle proposte di legge e sugli altri atti in ordine ai quali non è richiesta al Consiglio l’espressione del parere obbligatorio. Esamina le questioni ad esso sottoposte dal presidente; esamina le questioni relative all’interpretazione del  presente regolamento e riferisce al Consiglio sulle proposte di modifiche ed integrazioni al medesimo. Dispone in ordine all’utilizzo dei fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio stesso. Collabora con il presidente per indirizzare l’attività del personale addetto.

 

 

 

 

Art. 8 - Sede

 

 

1.  Il Consiglio ha sede presso il Consiglio regionale e vi si riunisce normalmente.

 

2.  Il Consiglio, su decisione dell’ufficio di presidenza, può riunirsi fuori della propria sede, presso una sede di Consiglio provinciale, comunale o di comunità montana o, eccezionalmente, anche altrove.

 

 

 

 

Art. 9 – Modalità di convocazione

 

 

1.    Il Consiglio è convocato dal presidente con l’invio dell’ordine del giorno a tutti i consiglieri, unitamente alla relativa documentazione.

 

2.    Salvo i casi di urgenza, da valutarsi da parte del presidente, l’invio della convocazione è effettuato almeno 10 giorni prima della seduta.

 

3.    La convocazione può essere richiesta da un quinto dei consiglieri. In tale caso il Consiglio è convocato entro 30 giorni dalla richiesta.

 

 

 

 

Art. 10 - Partecipazione alle sedute e pubblicità

 

 

1.  Alle sedute del Consiglio sono invitati a partecipare i consiglieri regionali, il presidente ed i componenti della Giunta regionale che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 22/1998, hanno diritto di parola.

 

2.Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

 

 

 

 

Art. 11 - Processo verbale

 

 

1.  Di ogni seduta si redige il processo verbale che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando, per le discussioni, l’oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

 

2.  Il processo verbale è approvato senza votazione, in mancanza di osservazioni, all’inizio della seduta successiva. Occorrendo la votazione questa ha luogo per alzata di mano.

 

3.  Il processo verbale è firmato dal presidente e dal funzionario segretario1.

 

 

 

 

Art. 12 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

 

 

1.  Salvi i casi in cui lo Statuto, la legge istituiva o i regolamenti consiliari richiedono maggioranze qualificate, il Consiglio si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con la maggioranza dei partecipanti al voto.

 

2.  Si intende che abbiano partecipato al voto i consiglieri che abbiano espresso voto favorevole o contrario o che si siano astenuti.

 

3.  In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende non approvata.

 

4.  Nel caso in cui una delle componenti istituzionali del Consiglio abbia espresso voto contrario su una deliberazione approvata dal Consiglio stesso, di ciò, e delle relative motivazioni, è data comunicazione al Consiglio regionale contestualmente alla trasmissione di detta deliberazione.

 

5.  Si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia prima di ogni deliberazione da adottarsi per alzata di mano un consigliere può richiedere la verifica del numero legale ed essa è disposta dal presidente.

 

6.  Il presidente procede d’ufficio alla verifica del numero legale prima della votazione di una proposta per l’approvazione della quale sia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio.

 

 

 

 

Art. 13 - Modalità della votazione

 

 

1.  Il voto si esprime per alzata di mano, salvi i casi in cui lo statuto, la legge istitutiva o i regolamenti consiliari richiedono modalità diverse.

 

 

 

 

Art. 14 - Pareri obbligatori

 

 

1.  I pareri obbligatori di cui all’art. 6, comma 1, della L. R. n. 22/1998 sono deliberati dal Consiglio nel termine di 30 giorni di cui al comma 3 dello stesso art. 6 e sono quindi inviati al presidente del Consiglio regionale ed alle commissioni consiliari competenti ai sensi dell’art. 46 bis del regolamento interno del Consiglio regionale.

 

 

2.  Ai fini dell’espressione di detti pareri l’ufficio di presidenza designa un consigliere relatore che illustra la questione al Consiglio e formula proposte in merito al parere da deliberare, tenuto conto delle indicazioni espresse dai consiglieri e dal gruppo di lavoro, ove costituito.

 

 

3.  L’ordine del giorno delle sedute reca per ogni richiesta di parere iscritta l’indicazione del consigliere relatore.

 

 

 

 

Art. 15 - Osservazioni facoltative

 

 

1.  Le osservazioni facoltative di cui all’art. 6, comma 4, della L. R. n. 22/1998 sono deliberate dal Consiglio nel termine di 15 giorni dalla trasmissione da parte del presidente del Consiglio regionale e quindi inviate allo stesso presidente ai sensi dell’art. 46 bis, comma 5, del regolamento interno del Consiglio regionale.

 

 

2.  Per la deliberazione delle osservazioni da parte del Consiglio si applicano le disposizioni di cui all’art. 14, commi 2 e 3, del presente regolamento.

 

 

 

 

Art. 16 - Forma dei pareri e delle osservazioni

 

 

1.  I pareri e le osservazioni del Consiglio sono espressi in forma scritta.

 

2.  L’ufficio di presidenza del Consiglio può richiedere al presidente del Consiglio regionale di poter illustrare oralmente i pareri e le osservazioni espressi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 17 - Richiesta di parere obbligatorio

 

 

1.  L’ufficio di presidenza del Consiglio, qualora ritenga che una proposta di legge non trasmessa al Consiglio per parere obbligatorio avrebbe dovuto esserlo ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L. R. n. 22/1998, fa immediata richiesta di assegnazione al presidente del Consiglio regionale che decide al riguardo. Di detta richiesta l’ufficio di presidenza dà comunicazione al Consiglio nella prima riunione successiva.

 

 

 

 

Art. 18 - Proroga dei termini

 

1.  L’ufficio di presidenza del Consiglio può richiedere al presidente del Consiglio regionale per motivate ragioni la proroga del termine per l’espressione delle osservazioni facoltative.

 

 

 

 

Art. 19 - Richiesta di documentazione e di informazioni

 

 

1.  Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all’esercizio delle sue funzioni, il Consiglio, tramite il suo presidente, può richiedere al presidente del Consiglio regionale di disporre l’acquisizione di dati ed informazioni, anche mediante audizioni, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio regionale.

 

 

 

Art. 20 - Indirizzi e proposte

 

 

1.  Il Consiglio formula indirizzi e proposte da presentare al Consiglio regionale o alle sue commissioni, chiedendone la discussione.

 

 

 

 

 

 

Art. 21 - Gruppi di lavoro

 

 

1.  Il Consiglio, anche su proposta dell’ufficio di presidenza, può istituire al proprio interno gruppi di lavoro su temi che interessano il sistema delle autonomie locali, anche al fine di definire indirizzi e proposte da presentare al Consiglio regionale.

 

 

 

 

Art. 22 - Collaborazione con gli enti locali

 

 

1.  Il Consiglio assicura e promuove la più ampia collaborazione con tutti gli enti locali della Toscana; ne esamina le istanze e le richieste; assicura la diffusione tra gli stessi della conoscenza delle proprie attività; definisce forme di raccordo, anche a livello di strutture tecniche, per l’esame di specifici temi e la formulazione di pareri e proposte.

 

 

 

 

Art. 23 - Raccordo con le associazioni rappresentative degli enti locali

 

 

1.  Il Consiglio assicura e promuove un raccordo permanente con l’URPT, l’ANCI regionale, l’UNCEM regionale per la definizione degli indirizzi generali della propria attività.

 

 

 

 

Art. 24 - Approvazione del regolamento interno

 

 

1.  Il regolamento interno del Consiglio è approvato a maggioranza dei componenti dello stesso Consiglio. Esso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, salvo che la maggioranza dei componenti del Consiglio non deliberi l’immediata eseguibilità.

 

 

 

 

Art. 25 - Revisione del regolamento interno

 

 

1.  Ciascun consigliere può proporre modifiche ed integrazioni al regolamento. Le proposte sono esaminate dall’ufficio di presidenza che riferisce al Consiglio.

 

2.  Le modifiche ed integrazioni sono approvate e pubblicate ai sensi dell’art. 24.

 

 

 

 

Art. 26 - Norma di rinvio

 

 

1.  Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale.

 

 

 

 

Art. 27 – Norme transitorie

 

 

 

1.                All’atto della prima costituzione del Consiglio dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 22/1998, per prima seduta si intende quella successiva alla riunione di insediamento. Tale seduta è presieduta dal presidente provvisorio eletto nella riunione di insediamento. In tale seduta il Consiglio, come suo primo atto, approva il regolamento interno e successivamente procede all’elezione degli organi di cui all’art. 1 comma 2.

 

2.                Il primo regolamento interno approvato dal Consiglio, ai sensi dell’art. 1       comma 3, è riesaminato dall’ufficio di presidenza entro sei mesi dall’approvazione. Di tale riesame l’ufficio di presidenza riferisce al Consiglio, proponendo le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie.

 

 

3.                Fino alla riforma della composizione del Consiglio e al fine di integrare la rappresentanza istituzionale, partecipano alle riunioni del Consiglio, con diritto di parola ma senza diritto di voto, cinque rappresentanti dei Consigli provinciali designati da Anci Toscana, URPT e Uncem. Con le stesse modalità i rappresentanti dei Consigli provinciali partecipano agli eventuali gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio. In relazione ai temi da trattare, l’ufficio di presidenza del Consiglio può invitare alle proprie riunioni un rappresentante dei Consigli provinciali

                                                                                                   

 

                                              

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1 Comma così modificato con decisione del 10 luglio 2000.

 

 

 

2 Articolo soppresso con decisione del 10 luglio 2000.