Regolamento interno
con dichiarazione di immediata
eseguibilità
modificato nella seduta del 10
luglio 2000
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Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali |
Art. 1 - Prima seduta
1. Nella prima seduta successiva alla nomina, convocata ai
sensi dell’art. 2, comma 3, della legge regionale 21 aprile 1998, n. 22, il
Consiglio delle Autonomie locali (di seguito, Consiglio) è presieduto provvisoriamente
dal Presidente del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio procede all’elezione del presidente, del
vicepresidente e degli altri componenti dell’ufficio di presidenza1.
Art. 2 - Composizione dell’ufficio di presidenza
1. L’ufficio di presidenza è composto dal presidente, dal
vicepresidente e da altri sei membri1.
2. I componenti dell’ufficio di presidenza sono scelti nel
rispetto, per quanto più possibile in relazione ai criteri di cui al comma 3,
delle componenti istituzionali del Consiglio, costituite da:
a) I presidenti delle Province;
b) i sindaci dei Comuni capoluogo;
c) i presidenti delle Comunità montane;
d) i sindaci dei Comuni non capoluogo;
e) i presidenti dei Consigli provinciali;
f) i presidenti dei Consigli comunali1.
3. I componenti dell’ufficio di presidenza sono scelti inoltre nel rispetto, per quanto più possibile, dei criteri di rappresentatività politica, territoriale e di equilibrio tra donne e uomini vigenti per la nomina dei componenti del Consiglio
Art. 3 - Elezione dell’ufficio di presidenza
1. Alla elezione del presidente si procede con votazione per
alzata di mano, salvo che almeno un decimo dei componenti del Consiglio
richieda la votazione a scrutinio segreto.
2. E’ eletto chi ottiene la maggioranza dei componenti del
Consiglio.
3. Eletto il presidente, il Consiglio, procede, con le stesse
modalità di cui ai commi 1 e 2, all’elezione rispettivamente del vicepresidente
e degli altri componenti dell’ufficio di presidenza1.
Art. 4 - Attribuzioni del presidente
1. Il presidente rappresenta il Consiglio ed assicura il buon
andamento dei suoi lavori facendo osservare il presente regolamento. Convoca e
presiede le riunioni, fissandone l’ordine del giorno; dirige le discussioni,
concedendo la facoltà di parola. Convoca e presiede l’ufficio di presidenza.
Tiene i contatti con la presidenza del Consiglio regionale e delle commissioni
dello stesso consiglio; trasmette ai suddetti organi consiliari i pareri, le
osservazioni e gli altri atti del Consiglio. Indirizza, con la collaborazione
dell’ufficio di presidenza, l’attività del personale addetto. Esercita gli
altri poteri previsti dal presente regolamento.
Art. 5 - Attribuzioni del vicepresidente
1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di
assenza o impedimento. Collabora con il presidente nell’esercizio delle
attribuzioni di quest’ultimo.
(Art. 6 - Attribuzioni del
consigliere segretario)2
1. L’ufficio di presidenza determina il programma di lavoro del
Consiglio e ne organizza l’attività. Designa i relatori sulle specifiche
questioni. Propone al Consiglio la formulazione di osservazioni sulle proposte
di legge e sugli altri atti in ordine ai quali non è richiesta al Consiglio
l’espressione del parere obbligatorio.
Esamina le questioni ad esso sottoposte dal presidente; esamina le questioni
relative all’interpretazione del
presente regolamento e riferisce al Consiglio sulle proposte di
modifiche ed integrazioni al medesimo. Dispone in ordine all’utilizzo dei fondi
stanziati per il funzionamento del Consiglio sulla base degli indirizzi
definiti dal Consiglio stesso. Collabora con il presidente per indirizzare
l’attività del personale addetto.
1. Il Consiglio ha sede presso il Consiglio regionale e vi si
riunisce normalmente.
2. Il Consiglio, su decisione dell’ufficio di presidenza, può
riunirsi fuori della propria sede, presso una sede di Consiglio provinciale,
comunale o di comunità montana o, eccezionalmente, anche altrove.
1.
Il Consiglio è
convocato dal presidente con l’invio dell’ordine del giorno a tutti i
consiglieri, unitamente alla relativa documentazione.
2.
Salvo i casi di
urgenza, da valutarsi da parte del presidente, l’invio della convocazione è
effettuato almeno 10 giorni prima della seduta.
3.
La convocazione può
essere richiesta da un quinto dei consiglieri. In tale caso il Consiglio è
convocato entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 10 - Partecipazione alle sedute e pubblicità
1. Alle sedute del Consiglio sono invitati a partecipare i
consiglieri regionali, il presidente ed i componenti della Giunta regionale
che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 22/1998, hanno diritto di parola.
2.Le
sedute del Consiglio sono pubbliche.
Art. 11 - Processo verbale
1. Di ogni seduta si redige il processo verbale che deve
contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando, per le discussioni,
l’oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2. Il processo verbale è approvato senza votazione, in mancanza
di osservazioni, all’inizio della seduta successiva. Occorrendo la votazione
questa ha luogo per alzata di mano.
3. Il processo verbale è firmato dal presidente e dal
funzionario segretario1.
Art. 12 - Validità delle sedute e delle deliberazioni
1. Salvi i casi in cui lo Statuto, la legge istituiva o i
regolamenti consiliari richiedono maggioranze qualificate, il Consiglio si
riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e delibera
validamente con la maggioranza dei partecipanti al voto.
2. Si intende che abbiano partecipato al voto i consiglieri che
abbiano espresso voto favorevole o contrario o che si siano astenuti.
3. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta
si intende non approvata.
4. Nel caso in cui una delle componenti istituzionali del
Consiglio abbia espresso voto contrario su una deliberazione approvata dal
Consiglio stesso, di ciò, e delle relative motivazioni, è data comunicazione al
Consiglio regionale contestualmente alla trasmissione di detta deliberazione.
5. Si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per
deliberare; tuttavia prima di ogni deliberazione da adottarsi per alzata di
mano un consigliere può richiedere la verifica del numero legale ed essa è
disposta dal presidente.
6. Il presidente procede d’ufficio alla verifica del numero
legale prima della votazione di una proposta per l’approvazione della quale sia
richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio.
Art. 13 - Modalità della votazione
1. Il voto si esprime per alzata di mano, salvi i casi in cui
lo statuto, la legge istitutiva o i regolamenti consiliari richiedono modalità
diverse.
1. I pareri obbligatori di cui all’art. 6, comma 1, della L. R.
n. 22/1998 sono deliberati dal Consiglio nel termine di 30 giorni di cui al
comma 3 dello stesso art. 6 e sono quindi inviati al presidente del Consiglio
regionale ed alle commissioni consiliari competenti ai sensi dell’art. 46 bis
del regolamento interno del Consiglio regionale.
2. Ai fini dell’espressione di detti pareri l’ufficio di presidenza
designa un consigliere relatore che illustra la questione al Consiglio e
formula proposte in merito al parere da deliberare, tenuto conto delle
indicazioni espresse dai consiglieri e dal gruppo di lavoro, ove costituito.
3. L’ordine del giorno delle sedute reca per ogni richiesta di
parere iscritta l’indicazione del consigliere relatore.
Art. 15 - Osservazioni facoltative
1. Le osservazioni facoltative di cui all’art. 6, comma 4,
della L. R. n. 22/1998 sono deliberate dal Consiglio nel termine di 15 giorni
dalla trasmissione da parte del presidente del Consiglio regionale e quindi
inviate allo stesso presidente ai sensi dell’art. 46 bis, comma 5, del
regolamento interno del Consiglio regionale.
2. Per la deliberazione delle osservazioni da parte del Consiglio
si applicano le disposizioni di cui all’art. 14, commi 2 e 3, del presente
regolamento.
Art. 16 - Forma dei pareri e delle osservazioni
1. I pareri e le osservazioni del Consiglio sono espressi in
forma scritta.
2. L’ufficio di presidenza del Consiglio può richiedere al
presidente del Consiglio regionale di poter illustrare oralmente i pareri e le
osservazioni espressi.
Art. 17 - Richiesta di parere obbligatorio
1. L’ufficio di presidenza del Consiglio, qualora ritenga che
una proposta di legge non trasmessa al Consiglio per parere obbligatorio
avrebbe dovuto esserlo ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L. R. n. 22/1998,
fa immediata richiesta di assegnazione al presidente del Consiglio regionale
che decide al riguardo. Di detta richiesta l’ufficio di presidenza dà
comunicazione al Consiglio nella prima riunione successiva.
Art. 18 - Proroga dei termini
1. L’ufficio di presidenza del Consiglio può richiedere al
presidente del Consiglio regionale per motivate ragioni la proroga del termine
per l’espressione delle osservazioni facoltative.
Art. 19 - Richiesta di documentazione e di informazioni
1. Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari
all’esercizio delle sue funzioni, il Consiglio, tramite il suo presidente, può
richiedere al presidente del Consiglio regionale di disporre l’acquisizione di
dati ed informazioni, anche mediante audizioni, secondo quanto previsto dal
regolamento interno del Consiglio regionale.
Art. 20 - Indirizzi e proposte
1. Il Consiglio formula indirizzi e proposte da presentare al
Consiglio regionale o alle sue commissioni, chiedendone la discussione.
Art. 21 - Gruppi di lavoro
1. Il Consiglio, anche su proposta dell’ufficio di presidenza,
può istituire al proprio interno gruppi di lavoro su temi che interessano il
sistema delle autonomie locali, anche al fine di definire indirizzi e proposte
da presentare al Consiglio regionale.
Art. 22 - Collaborazione con gli enti locali
1. Il Consiglio assicura e promuove la più ampia collaborazione
con tutti gli enti locali della Toscana; ne esamina le istanze e le richieste;
assicura la diffusione tra gli stessi della conoscenza delle proprie attività;
definisce forme di raccordo, anche a livello di strutture tecniche, per l’esame
di specifici temi e la formulazione di pareri e proposte.
Art. 23 - Raccordo con le associazioni rappresentative degli
enti locali
1. Il Consiglio assicura e promuove un raccordo permanente con
l’URPT, l’ANCI regionale, l’UNCEM regionale per la definizione degli indirizzi
generali della propria attività.
Art. 24 - Approvazione del regolamento interno
1. Il regolamento interno del Consiglio è approvato a
maggioranza dei componenti dello stesso Consiglio. Esso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione, salvo che la maggioranza dei componenti del Consiglio non
deliberi l’immediata eseguibilità.
Art. 25 - Revisione del regolamento interno
1. Ciascun consigliere può proporre modifiche ed integrazioni
al regolamento. Le proposte sono esaminate dall’ufficio di presidenza che
riferisce al Consiglio.
2. Le modifiche ed integrazioni sono approvate e pubblicate ai
sensi dell’art. 24.
Art. 26 - Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento interno del Consiglio
regionale.
Art. 27 – Norme transitorie
1.
All’atto della prima
costituzione del Consiglio dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 22/1998, per
prima seduta si intende quella successiva alla riunione di insediamento. Tale
seduta è presieduta dal presidente provvisorio eletto nella riunione di
insediamento. In tale seduta il Consiglio, come suo primo atto, approva il
regolamento interno e successivamente procede all’elezione degli organi di cui
all’art. 1 comma 2.
2.
Il primo regolamento
interno approvato dal Consiglio, ai sensi dell’art. 1 comma 3, è riesaminato dall’ufficio di presidenza entro sei
mesi dall’approvazione. Di tale riesame l’ufficio di presidenza riferisce al
Consiglio, proponendo le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie.
3.
Fino alla riforma
della composizione del Consiglio e al fine di integrare la rappresentanza
istituzionale, partecipano alle riunioni del Consiglio, con diritto di parola
ma senza diritto di voto, cinque rappresentanti dei Consigli provinciali
designati da Anci Toscana, URPT e Uncem. Con le stesse modalità i
rappresentanti dei Consigli provinciali partecipano agli eventuali gruppi di
lavoro istituiti dal Consiglio. In relazione ai temi da trattare, l’ufficio di
presidenza del Consiglio può invitare alle proprie riunioni un rappresentante
dei Consigli provinciali
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