Nuova disciplina del Consiglio delle
autonomie locali.
1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede
presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza unitaria del
sistema delle autonomie locali della Toscana, al fine di favorirne l’intervento
nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e
consultazione permanenti tra Regione ed enti
locali.
2. Del Consiglio delle autonomie locali, composto da
cinquanta membri, fanno parte:
a) i presidenti delle
Province;
b) 2 presidenti di Consigli
provinciali;
c) i sindaci dei Comuni capoluogo di
provincia;
d) 23 sindaci di Comuni non
capoluogo;
e) 2 presidenti di Consigli
comunali;
f) 3 presidenti di Comunità
montane.
1. I componenti di cui alle lettere a) e, c) dell’articolo
1, comma 2, in qualità di membri di diritto, sono nominati dal presidente della
giunta regionale con il decreto di cui all’articolo
7.
1. I due componenti di cui alla lettera b) dell’articolo 1,
comma 2, sono eletti all’interno dell’assemblea dei presidenti dei Consigli
provinciali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del
Consiglio regionale.
1. I ventitrè componenti di cui alla lettera d)
dell’articolo 1, comma 2 sono eletti da una assemblea elettorale composta dai
sindaci di tutti i Comuni della Regione. L’assemblea è convocata dal
presidente del Consiglio regionale che, con l’atto di convocazione, definisce le
modalità di svolgimento dell’elezione, anche con l’eventuale articolazione
dell’assemblea in più seggi di ambito locale.
2. L’elezione avviene sulla base di liste di candidati,
ciascuna delle quali, composta da un numero di Sindaci non superiore a quelli da
eleggere ai sensi del comma 1, è presentata da almeno cinque Sindaci al
Presidente del Consiglio regionale non oltre i dieci giorni precedenti la data
stabilita per l’elezione.
3. I candidati di ciascuna lista sono scelti in modo da
assicurare una adeguata rappresentanza dei comuni in rapporto al territorio
regionale.
4. Le liste presentate sono corredate, ai fini di cui al
comma 7, dalle espresse adesioni dei Sindaci presentatori, dei Sindaci
candidati, di altri Sindaci dei Comuni compresi nel territorio
regionale.
5. Sono ammesse alle elezioni le due liste di candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di adesioni.
6. Ciascun Sindaco presente all’assemblea elettorale può
esprimere, tra i candidati di un’unica lista, fino a otto
preferenze.
7. L’assemblea di cui al comma 1 elegge, in base al criterio
delle maggiori preferenze ottenute, quindici candidati appartenenti alla lista
con il maggior numero di adesioni e otto candidati appartenenti alla lista che
segue per numero di adesioni. A parità di voti ottenuti, prevale il candidato
più anziano di età.
8. Nel caso di presentazione di un’unica lista o di
insufficienza dei candidati della lista che segue per numero di adesioni, sono
eletti ulteriori candidati della lista maggioritaria, fino a completare il
numero dei candidati da eleggere.
9. Per ciascuna lista si ricorre ai candidati che seguono
gli eletti, nell’ordine della graduatoria dei voti ottenuti, per eventuali
sostituzioni ai sensi dell’articolo 9, comma 6.
10. Dell’avvenuta elezione il presidente del Consiglio
regionale dà comunicazione al presidente della
Giunta.
1. I due componenti di cui alla lettera e) dell’articolo 1,
comma 2, sono eletti all’interno, dell’assemblea dei presidenti dei Consigli
comunali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del
Consiglio regionale.
2. L’elezione avviene sulla base di una lista di candidati.
Le singole candidature sono presentate in assemblea da almeno un quinto dei
partecipanti all’assemblea stessa.
3. Ogni partecipante al voto esprime una preferenza.
Risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.
A parità di voti è eletto il più anziano di
età.
4. Dell’avvenuta elezione il presidente del Consiglio
regionale dà comunicazione al presidente della
Giunta.
1. I tre componenti di cui alla lettera f) dell’articolo 1,
comma 2, sono eletti all’interno dell’assemblea dei presidenti delle Comunità
montane convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del
Consiglio regionale.
2. L’elezione avviene sulla base di una lista di candidati.
Le singole candidature sono presentate in assemblea da almeno un quinto dei
partecipanti all’assemblea stessa.
3. Ogni partecipante al voto esprime due preferenze.
Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A
parità di voti è eletto il più anziano di
età.
4. Dell’avvenuta elezione il presidente del Consiglio
regionale dà comunicazione al presidente della
Giunta.
1. Sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, nonché dei
risultati delle elezioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, il presidente della
Giunta regionale, con proprio decreto, nomina i componenti il Consiglio delle
autonomie locali.
2. Il decreto è comunicato al presidente del Consiglio
regionale il quale convoca la seduta di insediamento del Consiglio delle
autonomie locali.
1. Il Consiglio delle autonomie locali, nella sua prima
seduta, elegge, nel proprio seno, il presidente e l’ufficio di presidenza
tenendo conto delle componenti istituzionali di cui all’articolo 1, comma
2.
2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle
sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne
di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie
locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della
generalità degli enti locali, sono disciplinate da un regolamento interno
approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi
componenti.
3. Il regolamento assicura in particolare le più celeri
modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni
tra i componenti il Consiglio e tra tutti gli enti locali, anche tramite l’uso
di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel
Consiglio regionale.
4. Prima dell’approvazione la proposta di regolamento è
trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i
profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle
autonomie locali e Consiglio regionale.
5. Ciascun componente il Consiglio della autonomie locali
esprime un voto.
1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica
quanto il Consiglio regionale e, successivamente alle elezioni per il rinnovo
del Consiglio regionale, è reinsediato, nella medesima composizione, entro
dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale
medesimo.
2. I componenti il Consiglio delle autonomie locali sono
rinnovati, con le procedure di cui agli articoli da 2 a 7 della presente legge,
entro 80 giorni dalla elezione per il rinnovo delle cariche amministrative
concernenti più della metà dell’insieme dei Comuni e delle Province della
regione.
3. I componenti il Consiglio delle autonomie locali restano
in carica fino alla nomina dei loro successori.
4. I componenti il Consiglio delle autonomie locali decadono
nell’ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco, di
presidente di Provincia, di presidente di Comunità montana di presidente di
Consiglio comunale o provinciale.
5. La decadenza è dichiarata dal presidente della
Giunta regionale con proprio decreto.
6. Il presidente della Giunta regionale nomina, in
sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica,
rispettivamente, di presidente di Provincia o di sindaco di Comune capoluogo nei
casi di cui alle lettere a) e c) dell’art. 1 comma 2. Nel caso di cui alla
lettera d) dello stesso articolo è nominato il primo dei non eletti della
lista di appartenenza del sindaco da sostituire, ai sensi dell’articolo 4.
Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione il
sindaco che è subentrato, nello stesso Comune, a quello da sostituire.
Negli altri casi si provvede alla sostituzione secondo le rispettive modalità di
elezione di cui agli articoli 3, 5 e 6.
7. Non vi è decadenza nel caso in cui, a seguito di
elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative intervenute nel corso della
durata in carica del Consiglio delle autonomie locali, il componente di detto
Consiglio sia riconfermato nella medesima carica precedentemente
ricoperta.
1. I consiglieri regionali, il presidente ed i componenti la
Giunta regionale, nonché i presidenti dell’ANCI regionale, URPT, UNCEM
regionale, Lega regionale delle autonomie locali possono partecipare, con
diritto di parola, alle sedute del Consiglio delle autonomie
locali.
1. I componenti di diritto del Consiglio delle autonomie
locali, di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 1, comma 2, possono di volta
in volta delegare espressamente a rappresentarli alle sedute, anche in ragione
degli affari da trattare, amministratori dei rispettivi enti. La delega
non è ammessa per gli altri componenti del
Consiglio.
2. La delega non è ammessa per le sedute dedicate
all’esame del bilancio regionale, del programma regionale di sviluppo, del
documento di programmazione economica e finanziaria nonché per altre sedute,
dedicate alla trattazione di temi generali di particolare rilievo
politico-istituzionale, espressamente individuate dall’ufficio di presidenza del
Consiglio delle autonomie locali.
1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere
obbligatorio sulle proposte di atti all’esame del Consiglio Regionale che
attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti
locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, alla istituzione di
enti e agenzie regionali. Esprime altresì parere obbligatorio sulla proposta di
bilancio regionale e sulle proposte relative ad atti di programmazione
generale.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono comunicate al
Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento
interno del Consiglio regionale, che assicura altresì le modalità con le quali
sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali le proposte che, già
sottoposte all’esame di detto organo, siano state successivamente oggetto di
ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni
consiliari.
3. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere inoltre
eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio
regionale. A tal fine dette proposte sono comunicate al Consiglio delle
autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del
Consiglio regionale.
4. La consultazione della generalità degli enti locali da
parte del Consiglio regionale in ordine alle proposte di cui al comma 1, si
realizza attraverso l’esercizio delle competenze del Consiglio delle autonomie
locali. Quest’ultimo, ai fini dell’espressione del proprio parere può
effettuare, ai sensi del proprio regolamento interno, consultazioni con la
generalità degli enti locali.
5. Restano disciplinate dal regolamento interno del
Consiglio regionale le consultazioni delle associazioni rappresentative degli
enti locali nonché le consultazioni di alcuni o singoli enti locali su atti di
loro specifico interesse o di tutti gli enti locali su questioni per le quali la
presente legge non prevede il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie
locali.
1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce
i termini entro cui il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere
obbligatorio di cui all’articolo 12, comma 1, prevedendo che tali termini
possono essere elevati su richiesta motivata del presidente del Consiglio delle
autonomie locali, ovvero ridotti per ragioni di
urgenza.
1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce
termini e modalità di valutazione, da parte della Commissione consiliare
competente, del parere obbligatorio di cui all’articolo 12 comma 1. Stabilisce
inoltre i casi in cui detto parere deve essere necessariamente richiamato nella
relazione di competenza della Commissione medesima ed allegato alla predetta
relazione.
2. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie
locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato dall’accoglimento di
specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere rispettivamente,
all’approvazione dell’atto o alla sua approvazione senza l’accoglimento di dette
modifiche con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla
Regione.
1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie
locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato
del sistema delle autonomie in Toscana.
1. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del
Consiglio delle autonomie locali, mettendo a disposizione adeguate risorse
materiali e congrua dotazione organica di personale, che può comprendere anche
unità di personale comandato o comunque messo a disposizione da parte degli enti
locali.
1. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è
corrisposta una indennità di funzione pari al venti per cento dell’indennità del
presidente del Consiglio regionale.
2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie
locali e dell’Ufficio di presidenza è corrisposto ai componenti o loro
delegati presenti, ad esclusione del presidente, un gettone di presenza il cui
importo è determinato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
con riferimento a quanto previsto al medesimo titolo per i consiglieri
regionali. In caso di più sedute dei suddetti organismi nella stessa giornata il
gettone viene corrisposto una sola volta.
L’erogazione annua dei gettoni di presenza non può comunque
superare lo stanziamento previsto dalla relativa voce di bilancio interno del
Consiglio regionale.
1. Gli oneri finanziari per il funzionamento e l’attività
del Consiglio delle autonomie locali, ivi compresi quelli di cui all’articolo
17, gravano su apposito capitolo del bilancio interno del Consiglio
regionale.
2. Agli oneri finanziari inerenti l’applicazione della
presente legge, determinati per l’esercizio finanziario 2000 in L. 200.000.000,
si fa fronte con la seguente variazione al bilancio di previsione della Regione,
alla parte spesa, per competenza e cassa:
omissis
3. Per gli anni successivi è fatto fronte con le
singole leggi di bilancio.
1. In prima applicazione, il Consiglio delle autonomie
locali è costituito successivamente all’insediamento del Consiglio
regionale eletto il 16 aprile 2000 e dura in carica fino all’ordinaria scadenza
di cui all’articolo 9. A tal fine le elezioni di cui alla presente legge sono
convocate entro 30 giorni dalla data di insediamento del Consiglio
regionale.
2. Fino alla nomina dei componenti il Consiglio delle
autonomie locali a seguito delle procedure elettorali di cui al comma
precedente, restano in carica, fermo restando quanto previsto all’articolo 9,
comma 1, gli attuali componenti il Consiglio delle autonomie locali, nominati ai
sensi della LR 21 aprile 1998, n.
22, ai
quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa LR n.
22/1998.
3. Il Consiglio regionale adegua immediatamente il proprio
regolamento interno alle disposizioni della presente legge. Nelle more di tale
adeguamento si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento
interno vigente nelle parti relative al Consiglio delle autonomie locali di cui
alla LR 21 aprile 1998, n.
22.
4. Alla maggioranza qualificata di cui al comma 2
dell’articolo 14 si ricorre successivamente alla modifica statutaria che
ne consente l’applicazione.
1. La LR 21 aprile 1998, n. 22 "Istituzione del Consiglio
delle Autonomie locali" è abrogata, fatti salvi gli effetti transitori di
cui all’articolo 19, comma 2.