Risoluzione

Proposta alla giunta regionale di impugnazione avanti la corte costituzionale  

dell’articolo 16 della legge 14 settembre 2011 n. 148

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

 

Premesso

che la legge 5 giugno 2003, n. 131  all’articolo 9, comma 2, di modifica  dell’art. 32, comma 2,  della legge 11 marzo 1953 n. 87 ha previsto che: “La questione di legittimità, previa deliberazione della giunta regionale, anche su proposta del consiglio delle autonomie locali, è promossa dal presidente della giunta mediante ricorso diretto alla corte costituzionale e notificato al presidente del consiglio entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto impugnato” ;

 

che il consiglio delle autonomie locali della regione Toscana è pertanto legittimato a formulare al presidente della giunta regionale la proposta di impugnazione, di cui all’art. 32, comma 2, della l. n. 87 del 1953 come modificato dall’art. 9, comma 2, della l. n. 131 del 2003;

 

che il potere di proposta  attribuito al consiglio delle autonomie locali implica che la proposizione della proposta di ricorso possa essere legittimamente esercitata ogni qualvolta siano ravvisati in una legge o atto avente forza di legge dello stato vizi che ledono l’autonomia costituzionalmente garantita  degli enti locali rappresentati nel consiglio stesso;

 

Viste

la richiesta avanzata da ANCI Toscana al consiglio delle autonomie locali di valutare l’opportunità di richiedere  al presidente della giunta regionale, ai sensi del citato art. 9, comma 2, della l. 131/2003, di impugnare davanti alla corte costituzionale l’articolo 16 della l. 148/2011 nelle parti ritenute lesive delle prerogative costituzionali dei comuni;

 

le considerazioni di merito poste a fondamento della suddetta richiesta, contenute nella proposta presentata da ANCI Toscana, allegata alla presente risoluzione;

 

Visto

l’art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 della legge 14 settembre 2011, n. 148 conversione in legge con  modificazioni, del decreto-legge 13 agosto n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;

 

 

 Considerato

che  con il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo. Delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”, poi convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, sono state adottate numerose innovazioni legislative e modifiche normative che incidono sull’assetto ordinamentale ed istituzionale  di soggetti aventi piena rilevanza costituzionale, quali i comuni, con la finalità generale di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali  e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici;

 

che l’adozione di innovazioni normative di natura ordinamentale in settori coperti da speciale e specifica rilevanza costituzionale operata con il procedimento costituito dal combinato “decreto legge-legge di conversione”, impone uno stretto scrutinio sulla sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza prescritti dall’articolo 77 della costituzione che ne giustificano l’adozione;

 

Considerato inoltre

che l’art. 16  nei commi da 1 a 16 prevede che a decorrere dalla data fissata dal comma 9 i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti debbano esercitare obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti tramite una unione, disciplinata dall’art. 32 del TUEL e dalle norme puntuali, e ampiamente innovative, contenute nei citati commi dell’art. 16;

 

che di queste unioni possano far parte anche comuni superiori a 1000 abitanti a quali è data la facoltà di esercitare attraverso di esse le funzioni fondamentali o, a loro scelta, tutte le funzioni o servizi loro attribuiti, così come stabilito  per i comuni fino a 1000 abitanti; che a queste unioni spetta “per conto dei comuni che ne sono membri la programmazione finanziaria e la gestione contabile con riferimento alle funzioni esercitate per mezzo dell’unione”  e che “i comuni concorrono ala predisposizione del bilancio di previsione dell’unione” soltanto “mediante l’adozione di un documento programmatico, nell’ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall’unione” (comma 4);

 

che “l’unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4” e "nonché i relativi rapporti finanziaria derivanti da bilancio; che i comuni che fanno parte dell’unione entro quattro mesi dall’istituzione delle unione devono adeguare i loro ordinamenti alla disciplina delle unioni (comma 7);

 

che dal momento dell’istituzione dell’unione per tutti i comuni fino a mille abitanti che ne fanno parte e anche per quelli con popolazione superore che svolgano mediante l’unione tutte le loro funzioni decadono le giunte e gli organi sono il sindaco e il consiglio e che “ai consigli dei comuni che sono membri competono esclusivamente i poteri di indirizzo” e solo per quelli dei comuni sopra i 1000 abitanti che non esercitino tutte le funzioni tramite unione i consigli esercitano anche i poteri normativi rispetto alle funzioni residue;

 

che l’unione è dotata di propri organi e in  particolar di un consiglio composto dai sindaci e da un certo numero dei consiglieri dei comuni membri, i quali eleggono il presidente che a sua volta nomina la giunta e che è previsto che successivamente il legislatore statale possa anche prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto di questi organi (commi 10 e 11);

 

che l’art. 16 ai commi 12, 13, 14, 15 disciplina minutamente composizione, funzioni, durata in carica e  emolumenti degli organi delle unioni;

 

che i comuni inferiori a mille abitanti possono derogare all’obbligo di esercitare tutte le loro funzioni e i loro sevizi solo se adottano altra forma associativa, quale la convenzione di cui all’art.30 TUEL, fermo restando che anche in questo caso devono gestire tutte le funzioni e i servizi ad essi attribuiti tramite la convenzione.

 

che tutto questo considerato si osserva che la normativa qui puntualmente richiamata appare in ogni sua parte e nel suo complesso viziata da illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 114, primo e secondo comma,  117, secondo comma, lett. p),  118 e 133 cost. nonché per violazione del principio di ragionevolezza e di buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 cost.;

 

Considerato infine

che il comma 17 dell’art. 16 ridefinisce il numero degli organi e dei loro componenti rispetto ai comuni fino a diecimila abitanti, articolandone numero e composizione sulla base delle soglie demografiche, ma stabilendo che quelli fino a  mille abitanti hanno solo consiglio e sindaco;

 

che il comma 18 sopprime ogni indennità per i consiglieri dei comuni fino a mille abitanti;

 

che i commi 19, 20, 21 pongono vincoli di orari e di modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali dei comuni fino a quindicimila abitanti;

 

che le norme citate possano presentare significativi problemi di legittimità costituzionale per violazione degli art. 3, 97, 117, comma sesto, e 69 cost.;

 

Preso atto

della delibera n. 833 del 3 ottobre 2011 con la quale la giunta regionale autorizza il presidente pro tempore della giunta regionale a sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, 5bis, 8, 11, 16, commi 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 , 16, e 28 della l. n. 148/2011;

 

nell’esprimere il proprio apprezzamento per l’iniziativa tempestivamente promossa dalla giunta regionale a tutela del principio di autonomia riconosciuto agli enti territoriali, del principio di leale collaborazione e delle competenze regionali di cui agli artt. 114, 117, 118, 119, 120 e 133 cost.;

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

PROPONE

al presidente della regione di impugnare in via diretta l’art. 16 anche nei commi 2, 3, 4, 6, 9, 17, 18, 19, 20 e 21 della l. n. 148 del 2011, per contrasto con gli art. 3, 9, 72, 77, 97, 114 117, 118, 119, 133 cost.;

 

STABILISCE

che della suddetta proposta sia data immediata comunicazione al consiglio regionale per ogni eventuale competenza;

 

DA’  MANDATO

al suo presidente di adottare ogni ulteriore provvedimento che si renda necessario per dare piena attuazione alla presente risoluzione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  (Allegato n.1)

 

 

ANCI-TOSCANA

 

SCHEMA DI RISOLUZIONE DA ADOTTARSI DA PARTE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI PER PRESENTARE AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE  PROPOSTA DI IMPUGNAZIONE IN VIA DIRETTA ALLA CORTE COSTITUZIONALE AVVERSO L’ART.16 L.14 SETTEMBRE 2011 N.148

 

Omissis

 

PREMESSO:

 1. che la legge 5 giugno 2003, n.131  all’articolo 9, comma 2, di modifica  dell’art. 32, comma 2,  della l. 11 marzo 1953 n. 87 ha previsto che: “La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto impugnato” ;

2.che la previsione legislativa ora richiamata riconosce il potere di  proposta al Consiglio delle autonomie locali senza alcuna ulteriore specificazione e, quindi, indipendentemente dal fatto che esso, ove istituito, sia previsto dallo Statuto della Regione ai sensi dell’art. 123 u.c. Cost. ovvero, anche in assenza di esplicita previsione statutaria, da apposita legge regionale;

3.che il Consiglio delle autonomie locali della Regione …, istituito con l. reg. n…. del…. è pertanto legittimato a formulare al Presidente della Giunta della Regione… la proposta di impugnazione, di cui all’art. 32, comma 2, della l. n. 87 del 1953 come modificato dall’art. 9, comma 2, della l. n. 131 del 2003;

4. che il potere di proposta  attribuito al Consiglio delle autonomie locali implica che la proposizione della proposta di ricorso possa essere legittimamente esercitata ogni qualvolta siano ravvisati in una legge o atto avente forza di legge dello Stato vizi che ledono l’autonomia costituzionalmente garantita  degli enti locali rappresentati nel Consiglio stesso.

5. che l’art. 9, comma 2, della l. n. 131 del 2003 ha trovato applicazione in sede di ricorso n.91 del 2004 della Regione Toscana anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali  su cui si è pronunciata la Corte costituzionale con la sen. n. 417 del 2005;

 

 VISTI:

1. La richiesta avanzate da ANCI .. di procedere ad una convocazione urgente  del Consiglio delle autonomie locali, al fine di valutare l’opportunità di richiedere  al Presidente della Giunta regionale , ai sensi del citato art. 9, comma 2, della legge n.131/2003, di impugnare  in via diretta davanti alla Corte costituzionale  l’articolo 16 nelle parti ritenute lesive delle prerogative costituzionali dei Comuni

2. lo schema di delibera da adottarsi da questo Consiglio a fini di ci sopra, presentato da ANCI……e nel quale sono svolte e articolate le considerazioni di merito poste a fondamento della richiesta

 

VISTI:

 L’ART. 16, COMMA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 della l. 14 settembre 2011, n. 148 conversione in legge con  modificazioni, del decreto-legge 13 agosto n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”.

 

CONSIDERATO:

 1. che  con il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”, poi convertito nella l. 14 settembre 20110 n. 148, sono state adottate numerose innovazioni legislative e modifiche normative che incidono sull’assetto ordinamentale ed istituzionale  di soggetti aventi piena rilevanza costituzionale, quali i Comuni, con la finalità generale di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali  e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, si rileva un primo motivo di ordine generale di compatibilità col quadro costituzionale in relazione ad un intervento di necessità e di urgenza che, per corrispondere alla necessità di porre sotto controllo la finanza pubblica, introduce modifiche ordinamentali che incidono sullo status istituzionale e sul ruolo costituzionale dei Comuni, elementi costitutivi della Repubblica, al pari delle Regioni e dello Stato.

E’ evidente, infatti, che l’adozione di innovazioni normative di natura ordinamentale in settori coperti da speciale e specifica rilevanza costituzionale operata con il procedimento costituito dal combinato “decreto legge-legge di conversione”, impone uno stretto scrutinio sulla sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza prescritti dall’articolo 77 della Costituzione che ne giustificano l’adozione.

Questo perché si tratta di un procedimento comunque derogatorio rispetto al rito ordinario, che si caratterizza anche per i tempi vincolati dalla Costituzione entro cui deve essere adottata la legge di conversione; tempi il cui necessario rispetto può incidere in modo condizionante anche sulle eventuali forme di consultazione che, come nel caso delle innovazioni in materia di enti territoriali sono ormai, per costante giurisprudenza, un vincolo endoprocedimentale dell’iter legis, che trova fondamento costituzionale nel principio di leale collaborazione più volte affermato dalla Corte costituzionale.

Rispetto all’art. 16 della l. n. 148 del 2011 queste considerazioni consentono ampiamente di proporre una questione di costituzionalità specifica relativa alla legittimità e dei limiti costituzionali del ricorso a provvedimenti legislativi di natura emergenziale con riferimento alle modifiche ordinamentali contente nei commi da 1 a 21 .

Infatti i commi da 1 a 16 impongono modalità vincolate dalla legge per l’esercizio di tutte le funzioni e la gestione di tutti i servizi almeno dei comuni fino a 1000 abitanti, definendo altresì minutamente la istituzione e la composizione di nuovi organi di una nuova forma di associazione obbligatoria denominata Unione e disciplinata specificamente da queste norme, mentre i commi da 17 a 21 innovano nella composizione e nell’articolazione degli organi dei comuni, incidono sulla loro autonomia organizzativa e dispongono in  materia di retribuzione dei componenti degli organi di governo degli enti territoriali.

Aspetti  che hanno un’evidente rilevanza di carattere anche costituzionale, nella misura in cui intervengono direttamente sullo status dei comuni, sull’assegnazione obbligatoria delle loro funzioni e servizi ad altre forme associative o sulla composizione e le modalità di funzionamento dei loro organi.

Le norme costituzionali di cui si può presumere la violazione sono quelle relative all’ambito di competenza  del procedimento costituito dal complesso decreto legge-legge di conversione (art. 77 Cost., ma anche art. 72) nonché gli art. 3 e 97, sotto il profilo dei riflessi di questa normativa dal punto di vista della ragionevolezza e del rispetto del principio di buon andamento  dell’amministrazione.

 In primo luogo, si evidenzia come i contenuti fissati nelle previsioni censurate non sembrano rispondere almeno adeguatamente alla finalità del contenimento della finanza pubblica  non essendo infatti quantificati neanche gli eventuali risparmi di spesa. Infatti mentre gli effetti di innovazione ordinamentale contenuti in queste norme sono di grandissima rilevanza, anche sotto il profilo costituzionale, gli effetti concreti che queste possono determinare  sul contenimento della spesa appaiono incerti, eventuali e comunque in via generale di non immediata evidenza. Lo conferma il fatto che di tali ipotetici effetti sotto il profilo economico e di contenimento della spesa manca ogni quantificazione anche nella Relazione della Ragioneria generale che ha accompagnato il provvedimento di urgenza, mentre sono inevitabilmente da prevedere oneri amministrativi rilevanti per le amministrazioni coinvolte, con conseguenze  sia sugli inevitabili costi economici che sugli ancora più inevitabili costi amministrativi e organizzativi che si riflettono sulla capacità di sviluppare efficaci e rapide azioni amministrative finalizzate a aumentare l’efficienza e a contenere i costi nello svolgimento delle funzioni.

Ne consegue che le misure di natura ordinamentale introdotte non appaiono motivate sotto il profilo della necessità che sta a presupposto del procedimento legislativo costituito dal complesso:decreto legge-legge di conversione. Ragionamento analogo può essere svolto per quanto concerne il presupposto costituzionale dell'urgenza, in quanto si tratta di un complesso di previsioni la cui attuazione risulta differita nel tempo e in alcuni casi anche incerta .

Peraltro, sollevare la questione della legittimità costituzionale sotto il profilo dei limiti costituzionali del ricorso alla decretazione di urgenza e successiva legge di conversione, rispetto a interventi ordinamentali nell’ ambito delle strutture di governo territoriali, espressione di autonomia costituzionale garantita dall’art. 5 Cost., ed elevati a elementi costitutivi della Repubblica dall’art. 114 Cost., è tema che è più che giustificato affrontare anche da un punto di vista più generale e che, da questo punto vista, invoca anche il rispetto del principio di ragionevolezza delle misure adottate per quanto riguarda il perseguimento delle finalità, pure posta a base del dettato normativo in esame, di “migliorare lo svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici”.

Infatti la prassi invalsa, e che è ragionevole temere possa prendere sempre più piede, di anticipare con misure di urgenza interventi di natura ordinamentale che dovrebbero invece essere affrontati nel quadro di un riordino organico del sistema dei livelli territoriali di governo, è questione che assume una rilevanza crescente, anche dal punto di vista del “buon governo” del sistema repubblicano.

E’ evidente, infatti, che interventi disorganici, ripetuti nel tempo e spesso confliggenti, operati con una tecnica di tipo interstiziale rispetto all’assetto normativo, presentano rilievi di carattere giuridico- costituzionale  non solo sotto il profilo della coerenza e dell’unità dell’ordinamento e dell’effettiva tutela della rilevanza costituzionale del sistema di governo locale, ma anche sotto il profilo dell’ordinato  svolgimento delle funzioni amministrative e dell’erogazione  dei servizi.

 

CONSIDERATO:

che l’art. 16  nei commi da 1 a 16 prevede che a decorrere dalla data fissata dal comma 9 i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti debbano esercitare obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti tramite una Unione, disciplinata dall’art. 32 del TUEL e dalle norme puntuali, e ampiamente innovative, contenute nei citati commi dell’art. 16;

-che di queste unioni possano far parte anche comuni superiori a 1000 abitanti a quali è data la facoltà di esercitare attraverso di esse le funzioni fondamentali o, a loro scelta, tutte le funzioni o servizi loro attribuiti, così come stabilito  per i comuni fino a 1000 abitanti; che a queste unioni spetta “per conto dei comuni che ne sono membri la programmazione finanziaria e la gestione contabile con riferimento alle funzioni esercitate per mezzo dell’unione”  e che “i comuni concorrono ala predisposizione del bilancio di previsione dell’unione” soltanto “mediante l’adozione di un documento programmatico, nell’ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall’unione” (comma 4);

-che “l’unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1,2 e 4” e "nonché i relativi rapporti finanziaria derivanti da bilancio; che i comuni che fanno parte dell’unione entro quattro mesi dall’istituzione delle unione devono adeguare i loro ordinamenti alla disciplina delle unioni (comma 7);

-che dal momento dell’istituzione dell’unione per tutti i comuni fino a mille abitanti che ne fanno parte e anche per quelli con popolazione superore che svolgano mediante l’unione tutte le loro funzioni decadono le giunte e gli organi sono il sindaco e il consiglio e che “ai consigli dei comuni che sono membri competono esclusivamente i poteri di indirizzo” e solo per quelli dei comuni sopra i 1000 abitanti che non esercitino tutte le funzioni tramite unione i consigli esercitano anche i poteri normativi rispetto alle funzioni residue ;

-che l’unione è dotata di propri organi e in  particolar di un consiglio composto dai sindaci e da un certo numero dei consiglieri dei comuni membri, i quali eleggono il presidente che a sua volta nomina la giunta e che è previsto che successivamente il legislatore statale possa anche prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto di questi organi (commi 10 e 11);

-che l’art. 16 ai commi 12, 13, 14, 15 disciplina minutamente composizione, funzioni, durata in carica e  emolumenti degli organi delle unioni;

-che i comuni inferiori a mille abitanti possono derogare all’obbligo di esercitare tutte le loro funzioni e i loro sevizi solo se adottano altra forma associativa, quale la convenzione di cui all’art.30 TUEL, fermo restando che anche in questo caso devono gestire tutte le funzioni e i servizi ad essi attribuiti tramite la convenzione.

 Tutto questo considerato si osserva che la normativa qui puntualmente richiamata appare in ogni sua parte e nel suo complesso viziata da illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 114, primo e secondo comma,  117, secondo comma, let. p),  118 e 133 Cost. nonché per violazione del principio di ragionevolezza e di buon andamento di cui agli art. 3 e 97 Cost.

 

Essa configura  sia l’unione che la convenzione come forme associative di fatto obbligatorie, anche se la seconda è prospettata come derogatoria ed eccezionale rispetto alla prima, tramite le quali i comuni fino a 1000 abitanti sono tenuti ad esercitare tutte le loro funzioni, mentre i comuni superiori a tale quota e di popolazione hanno facoltà di scegliere esercitare solo le funzioni fondamentali o tutte quelle loro assegnate dalla legge.

La obbligatorietà dell’esercizio di tutte le funzioni e di tutti i servizi mediante queste due forme associative appare violare certamente gli artt.114, 117, 118 della Costituzione.

L’articolo 114 della Costituzione stabilisce che: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”.

In relazione al contenuto del  primo comma, tenendo conto anche della vecchia formulazione dell’articolo 114, e considerati i lavori preparatori all’approvazione della l. cost. n.3/2001, rileva con nettezza che l’indirizzo politico-istituzionale  che sta alla base della formula è quello di assegnare pari dignità costituzionale a Comuni, Province e Città metropolitane ponendole sullo stesso piano di Regioni e Stato, dando così successivo svolgimento ai principi contenuti nell’articolo 5 della Costituzione secondo “una visione massimamente pluralistica dell’ordinamento” (Relazione di maggioranza presentata alla presidenza 11-11.1999). Da qui è peraltro disceso il venir meno  di tutte quelle norme costituzionali che presentavano un’impostazione statalista e centralista.

Ciò significa che gli enti di cui all’articolo 114 non più ripartizioni territoriali, ma enti costitutivi, soggetti equiordinati  e dunque connotati da pari dignità istituzionale. E’ questa la novità principale sancita dal primo comma dell’articolo 114, ossia il riconoscimento di una posizione paritaria  a tutti gli enti costitutivi della Repubblica.

Tale fondamentale  principio regolativo dei rapporti fra gli enti costitutivi dell’ordinamento repubblicano trova ulteriore precisazione nel secondo comma dello stesso articolo 114. Infatti, tale previsione estende a Comuni, Province e Città metropolitane la medesima garanzia costituzionale prevista per le Regioni, ossia il riconoscimento costituzionale della propria autonomia che si estrinseca nella potestà statutaria, nell’esercizio di poteri e funzioni autonome secondo i principi fissati dalla Costituzione. Pertanto, è la cornice costituzionale che regola i rapporti, fissa i limiti, definisce gli ambiti dei poteri e delle funzioni di ciascun soggetto costitutivo e nel rapporto con gli altri soggetti, fermo restando l’attribuzione di una funzione unificante propria dello Stato  in ragione dei principi superiori dell’unità ed indivisibilità ai sensi dell’articolo 5 della Costituzione.

L’innovazione appare chiara se si fa ad esempio riferimento al disposto costituzionale antecedente alla riforma del 2001, laddove gli articoli 115 e 128 disponevano, il primo che “Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni  secondo i principi fissati dalla Costituzione”; il secondo riconosceva autonomia ai comuni e alle province “nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni”. Nel sistema costituzionale previgente, l’autonomia degli enti locali, l’assetto di competenze e poteri erano rimessi completamente alla disciplina legislativa; oggi trovano invece una specifica disciplina di rango costituzionale entro la quale il legislatore deve muoversi ed operare.

Ciò detto si ritiene che quanto previsto dalla norma censurata violi il quadro di garanzie costituzionali fissate dall’articolo 114.

Il legislatore, sia esso statale che regionale, non può spingersi sino al punto di sottrarre all’ente comune la titolarità delle funzioni e dei servizi,se non violando il secondo comma dell’articolo 114 ed inoltre prevedere una forma associativa titolare della gestione di ogni funzione e servizio assegnato ai comuni membri e della quale questi comuni sono tenuti obbligatoriamente a far parte, impone a questa classe di comuni vincoli e limiti che li differenziano completamente dagli altri comuni ai quali questi vincoli non si applicano.

Una differenziazione che appare in netto contrasto tanto con l’art. 114 quanto anche con l’art. 118 Cost. che come ricorderemo fissa i principi costituzionale a cui la legge deve attenersi nell’attribuzione delle funzioni amministrative.

L’art. 114 Cost. fonda infatti, con tutta evidenza, un principio di eguaglianza tra i comuni, e tra i comuni e gli altri soggetti costitutivi della repubblica, che può certamente tollerare limitate modulazioni, sulla base di quanto previsto dall’art. 118 Cost..

Quello che invece sembra con tutta evidenza in contrasto con il quadro costituzionale è prevedere forme associate obbligatorie per l’esercizio di tutte le funzioni e di tutti i servizi.

Una scelta siffatta crea due diverse classi di comuni con caratteristiche istituzionali diverse,  articolando in tal modo in maniera rigida, netta e definitiva un livello di governo, quello comunale appunto, che l’art. 114 Cost. vuole invece ispirato al principio di eguaglianza  e di pari dignità istituzionale: principi che l’art. 114 applica ai rapporti tra tutti i livelli istituzionali costitutivi della repubblica e che quindi, a maggior ragione, deve valere rispetto a un categoria specifica di essi.

Si deve dunque considerare come un punto fermo che il quadro costituzionale non tolleri una forma di differenziazione generale e onnipervasiva dei comuni, tale da irrigidire in due categorie distinte l’unitaria categoria del comune come livello territoriale di governo. E ciò tanto più se si considera il ruolo generale riconosciuto al comune, dal combinato disposto degli artt. 114 e 118, quale soggetto titolare in prima istanza di ogni funzione amministrativa, proprio quel potere amministrativo che in definitiva viene sottratto dalla norma censurata ad una categoria specifica di comuni.

 

Relativamente all’eventuale violazione da parte della disposizione censurata dell’articolo  117, secondo comma, lettera p) si può sostenere quanto segue.

La legge statale  è competente in via esclusiva per quanto riguarda le funzioni fondamentali, per le quali, di conseguenza, può certamente anche imporre forme associate di esercizio, ed ha inoltre la competenza a definire a chi spetti l’attività amministrativa nell’ambio di ogni altra sua competenza legislativa, cosicché anche per queste può disporre modalità associate di esercizio.

Sembra invece doversi escludere che possa imporre forme associate di esercizio anche delle funzioni proprie dei comuni, e comunque di quelle ad essi assegnate da leggi regionali. Per le prima deve valere l’autonomia organizzativa degli enti, che certamente si estende anche alla possibilità di una decisione autonoma di gestione in forma associata; per le seconde spetta al legislatore regionale, sulla base di quanto previsto dall’art. 118 Cost. in termini di differenziazione e adeguatezza, prevedere forme di associazione come condizione per l’attribuzione delle funzioni stesse. Resta fermo peraltro che lo Stato può disciplinare quali siano  le forme associative alle quali i comuni possono con propria decisione autonoma conferire le proprie funzioni ovvero alle quali le regioni possono far riferimento quando ritengano di vincolare i comuni all’esercizio in forma associata di funzioni amministrative comprese nell’ambito della competenza regionale.

In ogni caso non ha certamente fondamento costituzionale che la legge statale possa imporre forme di gestione associata di tutte le funzioni e di tutti i servizi dei comuni.

Infine, altro vizio di costituzionalità attiene alla alternatività delle forme associative possibili, unione e convenzione, rimessa ai comuni e all’apprezzamento, davvero difficile da ammettere come conforme a Costituzione, del Ministero dell’Interno (comma 16 dell’art. 16).

Per questa parte il testo normativo appare chiaramente viziato per violazione del principio di ragionevolezza e di buon andamento.

Essa, infatti, configura come forme alternative per la medesima gestione onnicomprensiva delle funzioni e dei servizi: una forma associativa configurata come ente, dotato di propri organi, di un proprio bilancio, di una propria dimensione territoriale e di ogni altro elemento costitutivo di una persona giuridica; e una forma associativa estremamente flessibile, variabile nel tempo, facilmente modificabile scaduti i termini previsti dalla legge per la sua adozione, che comunque non si configura né può configurarsi come ente.

La discrepanza fra i due modelli è tale da far ritenere che la norma che la prevede e ne dispone la alterità risulta viziata da illogicità, irragionevolezza e lesione del principio di buon andamento.

Non si vede infatti come si possa sostenere che due forme associative così diverse possano svolgere con efficacia ed effetti analoghi il medesimo compito di assicurare la gestione di tutte le funzioni e di tutti i servizi dei comuni che ne fanno parte, secondo le modalità e i vincoli previsti dall’articolo in questione.

Dunque anche sotto questi specifici profili, attinenti appunto alla ragionevolezza e al suo mancato rispetto, merita porre una specifica questione di costituzionalità, relativa ovviamente ai commi 1 e 16 dell’art. 16 per contrasto con gli art. 3 e 97 Cost.

 

Anche riprendendo alcune delle considerazioni già sviluppate al punto precedente, è doveroso affermare che specifici profili di illegittimità costituzionale sussistono con riguardo alle numerose norme che disciplinano l’unione e ne definiscono le caratteristiche; sia sotto il profilo delle attività ad essa affidate che dei beni, delle risorse e dei rapporti giuridici che sono ad essa trasferiti dai comuni, sia che con riferimento agli organi.

Tenendo conto dei diversi aspetti che caratterizzano l’unione, si può infatti prefigurare un vizio di illegittimità relativa alle norme che la riguardano che non tocca solo i già citati art. 114, 117, 118 Cost., e, con riferimento all’alterità con la convenzione, anche gli art. 3 e 97, ma si estende a ledere anche gli articoli 119 e  133 Cost.

Appare evidente, infatti, che l’unione, proprio in quanto si configura come ente, con propri organi e che subentra ai comuni minori non solo nella gestione di tutte le loro funzioni e servizi ma anche in tutti i rapporti giuridici, e acquisisce le risorse umane e strumentali connesse alle funzioni e ai servizi trasferiti, si presenta in realtà come un ente la cui istituzione determina il venir meno per i comuni che ne sono membri di alcuni elementi essenziali propri di un ente, e in particolare di un ente territoriale.

Infatti, i comuni non solo perdono tutte le funzioni e i servizi (anche se con la pudibonda formula che ne restano formalmente titolari) ma perdono anche tutte le risorse umane e i beni strumentali al loro esercizio, e dunque anche il loro patrimonio, con conseguente eventuale violazione dell’articolo 119 della Costituzione. E’ una spia certa di questo il fatto che il bilancio preventivo relativo all’esercizio delle attività ad essa spettanti è approvato dall’unione, e i comuni concorrono ad esso solo con atti di indirizzo, per di più nell’ambito di un documento programmatico fatto dall’unione (comma 4).

Inoltre le unioni sono dotate di propri organi, del tutto distinti da quelli dei comuni (infatti sindaco e consiglieri rilevano nell’ambito dell’unione solo quali membri del consiglio dell’unione) e si prevede persino che in futuro gli organi dell’unione possano essere eletti a suffragio universale e diretto, assumendo così una legittimazione democratica che è propria degli enti territoriali, espressione di proprie comunità.

Al di là delle etichette e degli artifici nominalistici usati, la istituzione di unioni obbligatorie cosi fatte e cosi organizzate, e la contestuale riduzione dei consigli comunali a puri organi di partecipazione (mentre al sindaco resta soltanto la incomprensibile funzione di ufficiale di governo (v. comma 12), hanno un effetto preciso: quello di determinare di fatto la soppressione dei comuni che partecipano a questa forma associativa.

Di fatto, ma anche di diritto, l’unione non solo implica una inaccettabile differenziazione fra comuni  che ne fanno parte e tutti gli altri, ponendo i problemi di costituzionalità già esaminati al punto precedente. Essa in realtà determina di fatto la soppressione dei comuni membri e la loro sostituzione con l’unione stessa, nuovo tipo di ente territoriale.

Proprio questo, tuttavia, pone profili di costituzionalità insuperabili. E’ certo possibile sostenere che l’unione si configuri soltanto come un nuovo ente territoriale a natura obbligatoria, che subentra nella gestione di tutte le funzioni, servizi e rapporti giuridici e patrimoniali dei comuni membri. Questo, però, appare in netto contrasto col quadro costituzionale, che prevede solo le cinque forme di enti territoriali obbligatorie, configurandole come elementi tutti costitutivi, a pari titolo, della Repubblica.

Non è in alcun modo ammissibile che il legislatore statale, senza alcuna competenza legislativa a tal fine prevista in Costituzione, possa creare un nuovo ente territoriale che subentra ai comuni in ogni loro rapporto.

Se invece, come sarebbe più corrispondente alla realtà di fatto che la norma determina, si configura l’unione come un nuovo comune, per ora di secondo grado ma destinato a diventare, anche sul piano della formazione degli organi, di primo grado (e dunque del tutto assimilabile a un comune), allora si deve dire che il vizio di costituzionalità si presenta sotto altra forma.

Infatti, come non è nella competenza del legislatore statale creare nuovi livelli di governo a natura obbligatoria e  “sostitutivi” di quelli previsti dall’art. 114 Cost., egualmente non è nelle competenze del legislatore statale modificare  la circoscrizione dei comuni o istituirne  di nuovi.

A tal fine la Costituzione contiene infatti uno apposito articolo, il 133, che definisce un procedimento specifico, prevedendo anche l’obbligo di sottoporre a referendum delle popolazioni interessate le scelte, che poi sono rimesse alla legge regionale.

Dunque, da questo punto d vista, e con riguardo alla sola unione (in virtù del fatto che solo questa ha natura di ente, propri organi e subentra anche nei rapporti giuridici e nelle risorse umane e strumentali ai comuni), si può fondatamente porre la questione di costituzionalità dei commi da 1 a 15 dell’art. 16, per contrasto con l’art. 133 Cost.

 

CONSIDERATO INFINE

- che il comma 17 dell’art. 16 ridefinisce il numero degli organi e dei loro componenti rispetto ai comuni fino a diecimila abitanti, articolandone numero e composizione sulla base delle soglie demografiche, ma stabilendo che quelli fino a  mille abitanti hanno solo consiglio e sindaco;

- che il comma 18 sopprime ogni indennità per i consiglieri dei comuni fino a mille abitanti;

- che i commi 19, 20, 21 pongono vincoli di orari e di modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali dei comuni fino a quindicimila abitanti;

 

 Si ritiene che le norme citate presentino significativi problemi di legittimità costituzionale per violazione degli art. 3, 97, 117, comma sesto, e 69 Cost.

-Con riferimento al comma 17 e alla previsione che nei comuni fino a mille abitanti il consiglio comprenda solo sei consiglieri e il sindaco, occorre osservare che la formula adottata, ancorchè non chiarissima nella formulazione, fa ritenere che, al contrario di quanto avviene per ogni altra classe di comuni, sia soppressa la giunta.

Questo può apparire ragionevole per i comuni membri di unioni, rispetto alle quali anche i comuni di classe superiore, che gestiscano tramite l’unione tutte le loro funzioni, perdono la giunta.

E’ inspiegabile però perché i comuni fino a mille abitanti restino privi della giunta anche se esercitano, come il comma 16 consente,  le loro funzioni in convenzione. E’ evidente, infatti, che quest’ultima è una forma flessibile di gestione associata, che non può escludere a priori l’esigenza o l’ utilità anche di un organo collegiale di tipo esecutivo, se non altro per la gestione dei rapporti nell’ambito della convenzione stessa la quale, giova ricordarlo, non ha organi propri.

Sotto questo profilo pare fondato sollevare il dubbio di costituzionalità del comma 17 lettera a) sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., ed eventualmente anche per violazione del principio di buon andamento dell’art. 97.

- Con riferimento al comma 18, che prevede la soppressione di ogni indennità per i consiglieri dei comuni fino a mille abitanti, mentre la mantiene per tutti gli altri, sembra fondato porre la questione della violazione del principio di ragionevolezza e del principio di remunerazione per le cariche elettive  fissato dal dettato dell’art. 69 con riferimento ai membri del Parlamento.

Del resto, se si ammettesse la legittimità di questo trattamento differenziato per i consiglieri dei comuni sotto i mille abitanti, questo non farebbe che confermare che questi comuni hanno di fatto perso le caratteristiche di un ente territoriale locale per trasformarsi unicamente in forme organizzate di partecipazione.

 

Con riferimento ai commi 19, 20, 21, che pongono vincoli in ordine alle modalità temporali e alle sedute degli organi collegiali di governo degli enti territoriali, giova dire che essi ledono con tutta evidenza la autonomia organizzativa dei comuni. Di conseguenza appaiono in chiaro contrasto con l’art. 117, sesto comma, ultima parte, Cost. che recita “ i comuni, le province, le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina della loro organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”. Formula, questa, che la prevalente dottrina ha interpretato pacificamente come espressione dell’autonomia costituzionalmente garantita  e quindi  come un potere normativo autonomo che non può essere limitato dalla legge.

 

Sulla base di queste considerazioni appare fondato sollevare questione di costituzionalità:

del comma 17, lettera per violazione dell’art. 3 e 97 Cost:

del comma 18 per violazione dell’art. 3 e 69 Cost.

dei commi da 19 a 21 per violazione  dell’art. 117 sesto comma Cost.

 omissis.