Risoluzione n. 3 del 05.09.2006.
Attività
di collaborazione con la Sezione regionale di controllo per la Toscana della
Corte dei Conti, ai sensi della convenzione stipulata il 16 giugno 2006.
Richiesta e divulgazione dei pareri: approvazione modalità attuative.
Il Consiglio delle Autonomie locali
Premesso
-che
con la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 -si tratta della
CONVENZIONE SULLE MODALITA’ DI COLLABORAZIONE FRA LA SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI DELLA TOSCANA, IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE PER
LA TOSCANA E LA REGIONE TOSCANA IN MERITO ALL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI
CONTROLLO SULLA GESTIONE DEGLI ENTI AUTONOMI TERRITORIALI, di cui alla
Risoluzione approvata nella seduta del CdAL del 22 maggio2006- la funzione di collaborazione con la Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti, consistente nel collegamento tra
questa ultima e i Comuni, le Province e la Città metropolitana, per la
richiesta di pareri in materia di contabilità pubblica ai sensi dell’art.7
comma 8 della L. 131/2003, risulta grandemente potenziata;
-che,
in virtù della Convenzione in questione,
il CdAL non solo può ora richiedere direttamente pareri su tematiche di
carattere generale in materia di contabilità pubblica (v. art.4 comma terzo
della Convenzione), ma può ritenersi abilitato anche a “dar voce a soggettività
locali diverse da quelle prese in considerazione dalla legge, come, ad esempio,
le Comunità montane o i Consorzi tra Comuni” (cfr. il “considerato” del parere
della Sez. regionale di controllo per la toscana di cui alla del. 3/P
depositata il 19 luglio 2006);
Ricordato
-che
nella Convenzione si stabilisce inoltre che il Consiglio delle Autonomie locali
“valuta l’opportunità di divulgare l’esito del parere emesso dalla Sezione
regionale della Corte e da questa trasmesso allo stesso Consiglio, oltre che
all’ente richiesto” (v.art. 4 comma secondo della Convenzione);
-che,
ad oggi, le richieste di parere trasmesse dal Presidente del CdAL alla Sezione
di controllo della Corte dei Conti, hanno tutte avuto origine da specifiche
richieste rivolte dagli enti locali di cui all’art.7 comma 8 della L.131/2003,
ad eccezione della richiesta pervenuta dall’UNCEM Toscana il 10 maggio 2006;
Ritenuto
-di
dover approvare specifiche modalità attuative dell’art.4 della Convenzione più
volte citata, con riferimento sia alla richiesta dei pareri, sia alla loro
divulgazione;
Delibera:
1)
Di approvare le seguenti
modalità attuative per la presentazione delle richieste di parere alla Sezione
regionale della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica:
a)
le richieste di parere
in materia di contabilità pubblica, da rivolgere alla Sezione regionale della
Corte dei conti, inviate al Consiglio delle Autonomie locali ai sensi
dell’art.7 comma 8 della L.131/2003, sono sollecitamente trasmesse alla stessa
Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal Presidente del CdAL;
b)
le richieste di parere
in materia di contabilità pubblica, che enti locali diversi da quelli previsti
dall’art.7 comma 8 della L.131/2003, ovvero
associazioni rappresentative degli enti locali, intendano rivolgere alla
Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art.4 comma
terzo della Convenzione di cui in premessa, sono inviate al Presidente del
Consiglio delle Autonomie locali, che, previa verifica della loro
riconducibilità a temi generali in materia di contabilità pubblica, le
trasmette sollecitamente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
c)
le richieste di parere
su temi generali in materia di contabilità pubblica che il CdAL intenda
autonomamente avanzare ai sensi del citato art.4 comma terzo della Convenzione,
sono trasmesse alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal
Presidente del CdAL, previa deliberazione del Consiglio.
2)
Di stabilire che, con
riferimento alla divulgazione dei pareri resi
dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti, gli stessi pareri e le relative richieste siano pubblicizzate attraverso
l’inserimento nel sito Internet del Consiglio delle Autonomie locali, salvo
che, nel caso di cui al punto 1 lett. a), l’ente richiedente non espliciti la
sua contrarietà in tal senso.
3)
Di trasmettere per
opportuna conoscenza il presente atto al Presidente della Sezione regionale
di controllo per la Toscana della Corte
dei Conti.