RAPPORTO ANNUALE

DI ATTIVITA’ 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice

 

 

Prefazione di Marco Romagnoli, Presidente del CAL

 

1. Introduzione

 

2. Scheda di sintesi dell’attività istituzionale

 

3. Analisi dei pareri espressi nelle sedute del CAL su richiesta del Consiglio regionale

 

3.1       Seduta consiglio delle Autonomie locali del 21 gennaio 2008

3.1.1    Pareri espressi su proposte di legge

3.1.2    Pareri espressi su proposte di deliberazione

3.2       Seduta consiglio delle Autonomie locali del 7 marzo 2008

3.2.1    Pareri espressi su proposte di legge

3.2.2    Pareri espressi su proposte di deliberazione

3.3       Seduta consiglio delle Autonomie locali del 18 aprile 2008

3.3.1    Pareri espressi su proposte di legge

3.3.2    Pareri espressi su proposte di deliberazione

3.4       Seduta consiglio delle Autonomie locali del 12 maggio 2008

3.4.1    Pareri espressi su proposte di legge

3.5       Seduta consiglio delle Autonomie locali del 3 giugno 2008

3.5.1    Pareri espressi su proposte di legge

3.5.2    Pareri espressi su proposte di deliberazione

3.6       Seduta consiglio delle Autonomie locali del 19 giugno 2008

3.6.1    Pareri espressi su proposte di legge

3.6.2    Pareri espressi su proposte di deliberazione

3.7       Seduta consiglio delle Autonomie locali del 13 novembre 2008

3.7.1    Pareri espressi su proposte di legge

3.7.2    Pareri espressi su proposte di deliberazione

3.8       Seduta consiglio delle Autonomie locali del 10 dicembre 2008

3.8.1    Pareri espressi su proposte di legge

3.8.2    Pareri espressi su proposte di deliberazione

3.9       Verifica dell’esito dei pareri

 

4. Analisi dei pareri espressi nelle sedute del CAL su richiesta della Giunta regionale

 

5. Ulteriori funzioni svolte dal CAL

           

5.1  Nomine e designazioni di competenza del CAL

 

5.2  Il rapporto di collaborazione tra la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Toscana e il Consiglio delle Autonomie locali

         5.2.1 I pareri espressi relativamente alle richieste inoltrate nell’anno 2008

 

6. Attività di studio e di ricerca

 

7. Attività di comunicazione ed informazione

 

 

8.  Appendici

 

a) Caratteristiche competenze e composizione del CAL

 

Caratteri e finalità

Competenze previste dalla L.R. 36/2000

Competenze previste dallo Statuto regionale

Composizione

Procedure

Componenti

      Struttura tecnica

 

b)  Disposizioni dello Statuto regionale relative al CAL

 

Art. 66 “Consiglio delle Autonomie Locali”

Art. 67 “Seduta congiunta”

Art. 74 “Iniziativa popolare”

Art. 79 “Modifica allo Statuto”

 

c)  Principali atti in materia di collaborazione tra Consiglio delle Autonomie locali e Corte dei  conti

 

 - Convenzione 16 giugno 2006: “Convenzione sulle modalità di collaborazione fra la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana, il Consiglio delle Autonomie per la Toscana e la Regione Toscana in merito all’esercizio della funzione di controllo sulla gestione degli enti autonomi territoriali”.

 

- Risoluzione n. 3 del 05.09.2006: “Attività di collaborazione con la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, ai sensi della convenzione stipulata il 16 giugno 2006. Richiesta e divulgazione dei pareri: approvazione modalità attuative”.

 

d) Legge regionale 8 febbraio 2008 n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”.

 

 

 

 


Prefazione

 

In questo anno 2008 la principale attività del Consiglio della Autonomie locali, costituita dall’espressione dei pareri obbligatori sugli atti della programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento che riguardano l’esercizio delle competenze degli enti locali, ha attraversato una fase di stabilizzazione rispetto a quelle che sono definite le “Ulteriori funzioni svolte dal CAL” (nomine e designazioni di competenza del CAL e rapporto di collaborazione tra la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Toscana e il CAL) che hanno avuto invece un forte incremento.

Da evidenziare tra i provvedimenti che hanno interessato l’assetto degli Enti locali, la proposta di Legge sul riordino delle Comunità montane, resa necessaria a seguito della legge finanziaria 2008, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica. Con essa sono state soppresse sei Comunità montane delle venti esistenti e sui territori interessati dalla soppressione si sono create cinque unioni di comuni in grado di svolgere le funzioni prima esercitate dalle Comunità montane.

Per qual che riguarda le nomine e le designazioni di competenza del CAL quello che ha maggiormente inciso è stata la nuova disciplina introdotta con l’emanazione della Legge Regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) che ha ricondotto tutte le nomine e le designazioni dei rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali, alla competenza del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell’articolo 66, comma 6, dello Statuto. Questa nuova disciplina ampliando la competenza del Consiglio delle autonomie locali ha evidenziato anche l’esigenza di modificare il regolamento interno dello stesso Consiglio della autonomie locali per porlo in sintonia con le nuove disposizioni sui requisiti professionali, sulle cause di esclusione, sulle incompatibilità, sul conflitto di interesse e su quanto ancora dispone la L.R. 5/2008 per l’effettuazione delle nomine.

Anche l’altra delle “Ulteriori funzioni svolte dal CAL”, quella riferita alla collaborazione con la sezione regionale della Corte dei Conti, ha conosciuto un incremento tale, in questo 2008, da quasi raddoppiare le richieste di pareri rispetto all’anno precedente. Certamente hanno contribuito l’attività legislativa del Governo con la riduzione delle risorse derivanti dai trasferimenti dello Stato e il conseguente indebolimento dei bilanci degli Enti locali, ma soprattutto la costante attività di divulgazione di questa precipua attività tramite il sito del Consiglio delle Autonomie locali che consente di conoscere i quesiti posti dagli enti locali e i connessi pareri della Corte dei Conti.

Costante è stata anche per il 2008 la partecipazione al tavolo di concertazione istituzionale quale sede generale e stabile di raccordo, confronto e collaborazione, per l’attivazione di strumenti di programmazione e di politiche generali e di settore, attraverso azioni condivise tra Regione e sistema delle autonomie locali.

 

Marco Romagnoli

Presidente del CdAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introduzione

 

Il presente Rapporto illustra ed analizza l’attività svolta dal Consiglio delle Autonomie locali della Regione Toscana nel corso del 2008.

Il Rapporto descrive dettagliatamente l’attività istituzionale svolta dal CAL e consistente nella partecipazione consultiva al processo decisionale che si svolge nell’ambito del Consiglio regionale.

Questa attività si sostanzia nella formulazione di pareri in ordine alle proposte di legge, di deliberazione, di risoluzione sottoposte all’esame delle commissioni consiliari e di interesse per gli enti locali, in quanto attinenti alle loro competenze, alla ripartizione di esse con la Regione, all’istituzione di enti ed agenzie regionali, al bilancio regionale ed agli atti generali della programmazione.

L’attività istituzionale è stata ampliata con la previsione dell’art. 66, comma 3 del nuovo Statuto nel quale si prevede che il CAL esprima parere obbligatorio anche sulle proposte di regolamento che riguardano l’attribuzione delle competenze degli enti locali.

In particolare, si analizzano i contenuti dei pareri espressi dal CAL disposti in ordine cronologico sulla base delle sedute che si sono tenute durante l’anno e l’esito che hanno avuto nelle decisioni finali del Consiglio regionale.

Per quel che riguarda il grado di accoglimento dei rilievi formulati dal CAL nei pareri espressi può essere verificata solo per gli atti che hanno concluso il loro iter deliberativo e prendendo in considerazione il fatto che, ad eccezione di condizioni a carattere specifico, le altre condizioni e le raccomandazioni di norma hanno un carattere più generale e sono spesso rivolte a sollecitare comportamenti per il futuro.

Nell’ambito del Cap. 5 “Ulteriori funzioni svolte dal CAL”, sono descritte le altre attività esperite dal CAL, ad integrazione di quelle consultive, ed in particolare le problematiche poste dall’attuazione dell’articolo 66, comma 6, del nuovo Statuto regionale e le numerose designazioni effettuate in virtù di questa disposizione che attribuisce al CAL una competenza nuova (ed unica nel panorama italiano in quanto non posseduta dai consigli delle autonomie locali istituiti dalle altre regioni) stabilendo che spettano ad esso le nomine e designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali.

Anche per il 2008 intensa è l’attività di collaborazione svolta con la Sezione regionale della Corte dei Conti.

Il Rapporto si conclude con il richiamo ai tratti essenziali del CAL, come definiti dalla legge istitutiva, e con un’appendice contenente le disposizioni dello Statuto regionale ad esso relative.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Scheda di sintesi dell’attività istituzionale

 

Nel corso del 2008 il Consiglio delle Autonomie locali, ha tenuto complessivamente 8 sedute, esprimendo 38 pareri obbligatori.

I pareri sulle proposte di legge sono stati 19 mentre le pronunce sulle proposte di deliberazione sono stati 10 e quelli sulle proposte di regolamento 9.

Anche nel 2008, come nell’anno passato, i pareri obbligatori licenziati dal CAL sulle proposte di regolamento hanno riguardato solo atti provenienti dalla Giunta regionale mentre non ve ne sono stati di quelli rimessi alla competenza del Consiglio regionale (regolamenti delegati dallo Stato).

Per quanto riguarda il quorum deliberativo si rileva che quest’anno, analogamente all’anno passato, quasi tutti i pareri sono stati espressi all’unanimità, salvo il parere sulla Proposta di legge n. 271  - “Modifiche alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)”, che è stato espresso a maggioranza.

Merita segnalare inoltre che nessuna delle 38 pronunce espresse nel periodo considerato ha avuto carattere negativo: infatti 25 pareri sono stati interamente favorevoli, 12 sono stati favorevoli ma con alcune raccomandazioni di carattere generale e rivolte alla futura attività legislativa, 1 ha subordinato il carattere favorevole del parere all’accoglimento della specifica condizione.

Nelle pronunce del CAL sono stati complessivamente formulati 19 rilievi specifici, di cui 1 condizione e 18 raccomandazioni.

Questa distinzione, conseguente alla qualificazione attribuita dallo stesso CAL alle proprie pronunce a seguito dell’accordo intercorso nel settembre 2002 fra l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i Presidenti delle commissioni consiliari e il Presidente del CAL, è stata confermata anche per le pronunce espresse in questo anno, in quanto ritenuta la soluzione più idonea ad agevolare le commissioni consiliari a pronunciarsi espressamente sui rilievi specifici formulati dal CAL nei propri pareri.

Anche l’anno in esame, come gli anni passati, è stato contraddistinto da un’intensa attività di raccordo con le Associazioni rappresentative degli enti locali, svolta dalla Presidenza del CAL con il supporto tecnico del Settore di Assistenza, in sede di istruttoria degli atti collocati all’ordine del giorno del Tavolo di concertazione interistituzionale.

Dei 38 atti oggetto delle pronunce del CAL, 9 non hanno ancora concluso il loro iter deliberativo. Dei restanti 29 atti, soltanto 13 sono stati oggetto di rilievi da parte del CAL: per la precisione 18, di cui 17 raccomandazioni e 1 condizione.

Di tali rilievi sembra essere stata accolta soltanto 1 raccomandazione.

Questo dato, del tutto similmente all’anno 2007, risulta estremamente difficile da verificare soprattutto per quanto riguarda le raccomandazioni perché, di regola, hanno carattere generale e sono rivolte al futuro, sollecitando l’adozione di determinati interventi o l’assunzione di specifici comportamenti. Di ciò si darà conto in maniera più approfondita nel presente rapporto alla sezione dedicata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Analisi dei pareri espressi dal CAL su richiesta del Consiglio regionale suddivisi per commissione

 

Per l’anno 2008 i pareri sulle proposte di legge e di deliberazione sono stati raggruppati in ordine cronologico sulla base delle sedute del CAL nelle quali sono stati espressi.

Agli esiti dei rilievi formulati dal CAL è dedicato un apposito paragrafo.

 

3.1. Seduta consiglio delle Autonomie locali del 21 gennaio 2008

 

3.1.1 Pareri espressi su Proposte di Legge

 

Proposta di Legge n. 240 “Testo unico per le attività internazionali della Regione Toscana”

Con la proposta di legge n. 240 si intende riordinare la legislazione regionale in materia di attività internazionale a seguito della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3) e dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

Le disciplina delle attività di rilievo internazionale ed europeo per la Regione riguardano principalmente la partecipazione al processo normativo comunitario e l’attuazione degli obblighi comunitari, l’attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace, l’attività in favore dei Toscani all’estero e la programmazione delle attività internazionali.

Sulla proposta di legge il CAL ha espresso parere favorevole all’unanimità.

 

Proposta di Legge n. 247 “Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del “mobbing” nei luoghi di lavoro”.

La proposta in oggetto, in attuazione dei principi comunitari e costituzionali, intende promuovere azioni atte a prevenire e risolvere fenomeni di mobbing nei luoghi di lavoro.

A questo fine prevede l’istituzione di sportelli anti-mobbing e di un Osservatorio regionale sul mobbing.

Si tratta dell’unico parere fra quelli espressi nell’anno 2008 sottoposto a condizione affinché siano assegnati adeguati finanziamenti per le attività da delegare agli Enti locali.

 

Proposta di Legge n. 249 “Modifiche alla L.R. 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)”

La presente proposta di legge costituisce un radicale e necessario intervento di adeguamento della legislazione in seguito ai pronunciamenti della Suprema Corte (sentenza n. 401 del 26 novembre 2007 e seguenti).

La Corte Costituzionale ha infatti ricondotto l’intera disciplina dei contratti pubblici alle competenze esclusive dello Stato delimitando gli ambiti soggettivo ed oggettivo di esplicazione della potestà legislativa della regione.

Il parere licenziato dal CAL è stato favorevole all’unanimità.

 

Proposta di Legge n. 250 “Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione dell’Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario)”

La proposta di legge n. 250 prevede l’istituzione di un’unica Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, con accorpamento delle tre Aziende esistenti (Firenze, Pisa e Siena).

L’Azienda regionale sarà istituita a far data dal 1 luglio 2008, quale ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, di proprio patrimonio e di proprio personale con sede a Firenze.

È anche prevista la disciplina di un periodo transitorio sino all’entrata a regime del nuovo sistema di gestione del Diritto allo Studio Universitario.

Considerato che costituisce una materia sottratta alla concertazione istituzionale con gli Enti locali e che il confronto si svolge in sede di Comitato di coordinamento istituzionale ed in considerazione del parere favorevole di quest’ultimo, il CAL si è pronunciato con parere integralmente favorevole.

 

3.1.2 Pareri espressi su Proposte di Deliberazione

 

Con la Proposta di Delibera n. 474 “Modifica al programma pluriennale investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2002-2007 conseguente al monitoraggio dicembre 2007. (Deliberazione consiglio regionale n. 35 del 27 febbraio 2002)”, si intende introdurre alcune modifiche al programma pluriennale investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2002-2007, che riguardano in particolare le Province di Lucca, Pisa e Firenze, rimodulando i finanziamenti regionali a seguito del monitoraggio svolto dalla Direzione generale delle politiche territoriali ed ambientali. In un’ottica di riordino complessivo positivamente inteso e preso atto del parere già favorevole espresso in merito alla Proposta in sede di riunione congiunta Regione-enti locali, il CAL si è espresso con parere positivo.

 

3.2 Seduta consiglio delle Autonomie locali del 7 marzo 2008

 

3.2.1 Pareri espressi su Proposte di Legge

 

Proposta di Legge n. 241 “Modifiche alla L.R. 20 marzo 2000 n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive)”

Il provvedimento in oggetto apporta degli emendamenti alla proposta di legge regionale “Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionale in  materia di attività produttive) sulla quale il Consiglio delle Autonomi Locali ha già espresso parere favorevole nella seduta dell’11 dicembre 2007.

Gli emendamenti in oggetto rispondono all’esigenza di non intervenire ancora in ordine alla ripartizione delle competenze amministrative  previste dalla legge Bassanini e dal decreto legislativo 112/1998, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione e delle nuove competenze legislative previste dall’art. 117 novellato.

Il CAL ha confermato il parere favorevole all’unanimità.

 

3.3 Seduta consiglio delle Autonomie locali del 18 aprile 2008

 

3.3.1 Pareri espressi su Proposte di Legge

 

Proposta di Legge n. 263 “Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.”

La presente proposta di legge prevede l’acquisizione da parte della Regione Toscana della quota necessaria per ottenere la totale partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a., al fine di trasformarla in società per lo svolgimento di servizi strumentali all’attività regionale (con nuova denominazione di Sviluppo Toscana s.p.a.), secondo le previsioni della legge finanziaria 2007 (legge 296/06).

Il parere licenziato dal CAL è stato favorevole all’unanimità.

 

3.3.2 Pareri espressi su Proposte di Deliberazione

   

Proposta di Delibera n. 492 “Piano sanitario 2008-2010”.

 Il Piano sanitario 2008-2010 è l’aggiornamento di quello 2005-2007, con cui viene riconfermata la scelta di orientare il sistema sanitario ad erogazioni di prestazioni efficaci, appropriate e che rispondano a criteri di economicità, all’interno di ben identificati livelli essenziali di assistenza.

Durante la seduta del CAL, sulla proposta di delibera n. 492 è emersa la necessità di valorizzare la competenza in materia di indirizzo e di programmazione da parte dei rappresentanti delle popolazioni locali sugli interventi che hanno un forte legame con il territorio e con le specificità di bisogni. Pertanto il parere del CAL è stato favorevole ma con la raccomandazione che fosse messo in capo ai rappresentanti delle popolazioni locali (conferenza dei Sindaci, Società della Salute e Comunità Montane) la responsabilità degli atti di programmazione.

 

Proposta di Delibera n. 495 “Piano di Indirizzo Energetico Territoriale – PIER”. Il Piano di Indirizzo Energetico Territoriale – PIER definisce le scelte fondamentali della programmazione energetica,  per gli anni 2006/2010, sulla base degli indirizzi dettati dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS).

Considerato che il Piano di Indirizzo Energetico Territoriale – PIER riconosce un ruolo forte agli enti locali nella programmazione in materia di fonti energetiche rinnovabili, il CAL si è espresso con parere favorevole ma con la raccomandazione che gli Enti locali siano messi in condizioni di esercitare le funzioni che verranno trasferite e che vi sia coordinamento con gli altri strumenti di governo del territorio.

 

 Proposta di Delibera n. 501 “Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie triennio 2008-2010”.

La proposta di legge in oggetto  costituisce la prosecuzione dell’attività intrapresa con i precedenti piani (2001-2003 e 2004-2007) volta alla promozione ed al coordinamento degli interventi di politica sociale per la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, in coerenza con la legge regionale 72/2000 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).

Anche per questa proposta di Delibera il CAL si è espresso favorevolmente evidenziando la necessità che venissero snellite e semplificate le procedure di attuazione dei piano in considerazione della ridotta dotazione di risorse destinate agli Enti locali.

 

La Proposta di Delibera n. 502 “Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria 2008-2010 (PRMM). Approvazione” costituisce il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell’aria 2008 - 2010 (PRRM) quale piano di Settore attuativo delle priorità espresse dal Piano Regionale di Azione Ambientale 2007 - 2010 in materia di inquinamento atmosferico e di riduzione delle emissioni di gas che alterano il clima in ottemperanza alla normativa regionale in materia di programmazione ed alle disposizioni dell’articolo 48 dello Statuto.

Il parere licenziato dal CAL è stato favorevole all’unanimità.

 

3.4 Seduta consiglio delle Autonomie locali del 12 maggio 2008

 

3.4.1 Pareri espressi su Proposte di Legge

 

 Proposta di Legge n. 268 “Norme in materia di Servizi Pubblici Locali. Modifiche alla L.R. 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), alla L.R. 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), alla L.R. 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) ed alla L.R. 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento)”.

La proposta in oggetto  prevede importanti interventi in materia di servizi pubblici locali soprattutto per quelli a rilevanza economica, con una disciplina integrativa di quella nazionale in relazione all’affidamento ed allo svolgimento dei servizi, in materia di tutela delle risorse idriche con la previsione dell’istituzione di un unico ambito ottimale denominato ATO Toscana ed un’ultima parte costituita da norme finali e transitorie di carattere finanziario, relative a modifiche legislative ed al personale in servizio nei ruoli organici delle autorità di ATO.

Per la proposta di legge n. 268 il parere del CAL è stato favorevole ma con delle raccomandazioni inerenti alla possibilità di formalizzare delle attività di solidarietà verso coloro che si trovano in situazione di disagio, considerare e prendere gli opportuni provvedimenti per rendere efficaci gli aspetti di controllo, responsabilità e rappresentanza dei comuni ed infine di tener conto della necessità di coordinamento con la proposta di legge n. 189 “Modifiche alla L.R. 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)”.

 

Proposta di Legge n. 269 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”.

Con questa nuova disciplina del procedimento autorizzatorio dell’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, si prevede che le funzioni di rilascio, di sospensione di revoca e di verifica del permanere dei requisiti per ottenere l’autorizzazione passino in capo alle Provincie, in sostituzione dei Comuni.

Su questa proposta di legge il CAL ha espresso parere favorevole ma con la raccomandazione che la Regione si faccia carico di mettere in condizione le amministrazioni provinciali di esercitare le funzioni che vengono loro trasferite.

 

Proposta di Legge n. 270 “Nuova disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA)”.

La presente proposta di legge prevede la nuova disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo e forestale con la conseguente abrogazione della legge regionale 37/1993 “Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA).

Questa nuova disciplina è resa necessaria da un disegno regionale di riorganizzazione del sistema delle agenzie regionali in cui si prevede un’uniformità nei vertici (con la nomina di un Direttore in sostituzione dell’Amministratore) ed un’attività di programmazione maggiormente integrata con quella strategica e operativa della regione.

Il parere licenziato dal CAL è stato favorevole all’unanimità.

 

Proposta di Legge n. 189 “Modifiche alla L.R. 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)”.

 Sulla proposta di Legge n. 189 il CAL aveva già rilasciato un parere favorevole nella seduta del 16 luglio 2007, tuttavia in seguito all’esame da parte della Terza e Quarta commissione, il provvedimento è stato oggetto di ampie e sostanziali modifiche di interesse per il CAL rendendo necessario l’espressione di un nuovo parere.

Il nuovo provvedimento prevede un’intensa attività che i comuni devono svolgere in materia di acque minerali, di sorgenti e termali.

Sulla base di queste importanti modifiche è emersa, durante la discussione in seduta e riconfermata nella raccomandazione che segue il parere favorevole del CAL, la necessità che venga fornita agli Enti locali ogni utile supporto per l’esercizio delle nuove funzioni.

 

 

3.5 Seduta consiglio delle Autonomie locali del 3 giugno 2008

 

3.5.1 Pareri espressi su Proposte di Legge

 

Proposta di Legge n. 271 “Modifiche alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

La proposta di legge n. 271 dà attuazione alle previsioni già presenti nella riforma iniziata nel 2005 con l’unificazione dei due principali strumenti della programmazione socio-sanitaria (il piano sanitario regionale – PSR e il piano integrato sociale regionale – PISR) e con la copertura legislativa della Società della Salute in seguito alla conclusione della fase di sperimentazione.

Il parere espresso dal CAL è stato favorevole ma con due raccomandazioni: considerare l’opportunità di rendere obbligatoria la Società della Salute in tutto il territorio toscano e prevedere che la responsabilità legale della stessa possa ricadere sugli organi di gestione tecnica e non sul Presidente, che potrebbe trovarsi ad avere una responsabilità non commisurata alla carica ricoperta.

 

Proposta di Legge n. 273 “Bilancio di previsione per l’anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010. Assestamento.

La proposta Legge n. 273, quale assestamento di bilancio, costituisce aggiornamento dei dati previsionali del bilancio, sulla base di quelli relativi al risultato di amministrazione definitivamente determinato dall’approvazione del consuntivo dell’anno precedente, attraverso variazioni delle UPB (unità previsionali di base) derivanti dall’aggiornamento dei residui attivi e passivi del risultato di amministrazione. Tale tipo di atto per la sua stessa natura contabile di assestamento del bilancio, non presenta contenuti rilevanti ai fini della sfera delle competenze degli enti locali.

Pertanto il CAL nell’esprimere parere favorevole insiste sulla incongruità della disposizioni di legge che hanno introdotto il parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali sugli assestamenti di bilancio (introduzione dell’art. 24 bis della LR n. 36/2001 Ordinamento contabile della Regione Toscana), chiedendo al Presidente della Giunta regionale di assumere l’iniziativa per l’abrogazione, confermando integralmente il contenuto della propria risoluzione del 1° luglio 2005 collegata alla P.d.L. n. 12/2005 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’anno 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007. Assestamento”.

 

Proposta di Legge n. 277 “Riordino delle Comunità Montane” .

La proposta di legge  in oggetto dà attuazione a quanto previsto dalla legge finanziaria 2008, nella quale si prevede che le Regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, provvedano con proprie leggi al riordino della disciplina della comunità montane, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle stesse.

La proposta di legge n. 277 ha dunque portato un profondo cambiamento dell’assetto delle comunità montane (soppressione di sei delle venti esistenti) ed il CAL nell’esprimere su di essa il parere favorevole ha comunque formulato delle raccomandazioni fatte proprie sulla base del documento presentato dall’UNCEM e che riguardano il superamento dello stringente collegamento tra ambiti territoriali e aree socio sanitarie, la possibilità di deroga al principio della “provincialità” collegata alle situazioni di fatto e la possibilità di rivedere i criteri di rideterminazione degli ambiti territoriali nel periodo transitorio che si sarebbe concluso con il 30 settembre 2008.

 

3.5.2 Pareri espressi su Proposte di Deliberazione

 

La Proposta di Delibera n. 518 “L. 349/91, art. 12 -  Adozione del Piano del Parco dell’Arcipelago Toscano” costituisce la prima adozione del piano, secondo le disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) nella quale di prevede che il piano sia predisposto dall’Ente parco e dopo l’approvazione del consiglio direttivo, adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell’Ente stesso. A seguito dell’adozione da parte della Regione, il piano viene depositato presso le sedi dei comuni, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare delle osservazioni, che saranno oggetto di parere da parte dell’Ente parco, prima che lo stesso piano, contro dedotto, sia di nuovo inviato alla regione per la definitiva approvazione.

Considerato che il Piano è sostanzialmente coerente con gli strumenti dei programmazione e pianificazione della Regione, il CAL ha espresso parere favorevole.

 

3.6 Seduta consiglio delle Autonomie locali del 19 giugno 2008

 

Non vi sono state proposte di legge e proposte di deliberazione per cui il CAL avrebbe dovuto esprimere parere obbligatorio.

All’ordine del giorno della presente seduta vi era una proposta di regolamento di iniziativa della Giunta regionale e la designazione dei rappresentanti degli enti locali della Toscana nel Comitato di gestione del Fondo speciale del volontariato (DM 8 ottobre 1997) e nel Consiglio di amministrazione dell’IRPET (art. 4 comma 1 della L.R. 59/96).

 

3.7 Seduta consiglio delle Autonomie locali del 13 novembre 2008

 

3.7.1 Pareri espressi su Proposte di Legge

 

Proposta di Legge n. 304 “Disposizioni per le gestioni degli impianti di fognatura e depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale”.

Per la presente proposta di legge è pervenuta al CAL una nuova assegnazione con la quale è stata comunicata la riduzione del termine per il rilascio del parere obbligatorio a quindici giorni - ai sensi dell’ articolo 46 bis, comma 3, del regolamento interno del Consiglio Regionale - che ne ha reso impossibile la trattazione nella seduta del 13 novembre 2008 e l’espressione del parere obbligatorio.

 

3.7.2 Pareri espressi su Proposte di Deliberazione

 

La Proposta di Deliberazione n. 582 “ L.R. 20/84 (Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico). Programma annuale di ripartizione dei contributi ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9” ha carattere meramente attuativo della LR 20/84 e riguarda la concessione di contributi per l’anno 2008, per opere di sistemazione speleologica, per attività di incentivazione, promozione e sviluppo della ricerca speleologica e considerato che tutti i soggetti che hanno presentato richiesta per l’anno 2008 sono in regola con la rendicontazione di cui all’articolo 8  della Legge Regionale 2 aprile 1984, n. 20, il CAL ha espresso parere favorevole all’unanimità.

 

Proposta di Deliberazione n. 583 “Definizione dei criteri per i contributi in materia di porti regionali e navigazione interna ai sensi dell’art. 21/bis della L.R. 27/2008”.

La Proposta di Deliberazione n. 583 individua i criteri di ripartizione dei contributi straordinari per l’attuazione degli interventi sui porti regionali e la navigazione interna, secondo le disposizioni della legge regionale 27/2008, che si possono sinteticamente riassumere nell’esigenze di adeguamento connesse alla sicurezze e funzionalità delle infrastrutture, nel raggiungimento degli obiettivi del Piano di Indirizzo Territoriale in termini di sviluppo della piattaforma logistica costiera, potenziamento e qualificazione della portualità, nella definizione progettuale degli interventi e attuazione dei relativi strumenti di pianificazione e nella disponibilità di compartecipazione degli enti locali.

Il parere licenziato dal CAL è stato favorevole all’unanimità.

 

3.8 Seduta consiglio delle Autonomie locali del 10 dicembre 2008

 

3.8.1 Pareri espressi su Proposte di Legge

 

Proposta di Legge n. 307 “Legge finanziaria per l’anno 2009”.

Contestualmente al bilancio la Giunta regionale ha presentato all’approvazione del Consiglio la proposta di legge n. 307, progetto di legge finanziaria, nella quale sono previste tre tipologie di intervento:

1) per quel che riguarda le disposizioni in materia tributaria, sono previste modifiche alla legislazione regionale per adeguamento alla normativa statale sopravvenuta in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e introduzione, a decorrere dal 2009, di un’aliquota agevolata per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);

2) per quel che riguarda le disposizioni in materia di programmazione regionale si prevede una rimodulazione delle previsioni finanziarie di alcuni piani e programmi necessaria per garantire la coerenza delle previsioni di bilancio;

3) per quel che riguarda le disposizioni finanziarie diverse vengono adottate previsioni di legge per poter dare supporto normativo a specifici interventi finanziari di settore a sostegno delle attività di impresa, a sostegno di interventi di prevenzione del rischio sismico, per la razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale ed a sostegno della zootecnica toscana.

Considerato che la proposta di legge n. 307 rispetta le finalità che sono proprie della legge finanziaria ai sensi dell’art. 13 della LR 36/2001 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”, il CAL ha espresso parere favorevole.

 

Proposta di Legge n. 308 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011”.

La proposta di Legge n. 308, collocandosi pienamente all’interno delle scelte programmatiche attuate con il DPEF 2009 con il mantenimento dell’equilibrio strutturale definito dallo stesso DPEF 2009, è stata oggetto di un intenso confronto tra la Regione e il sistema delle Autonomie locali dai quali è emersa una forte preoccupazione da parte delle Associazione degli enti locali per la situazione in cui verranno a trovarsi i singoli enti al momento della chiusura dei propri bilanci, a fronte della riduzione delle risorse per i tagli operati dal Governo e per la difficoltà di riuscire a garantire i servizi senza un adeguato appoggio finanziario.

Pertanto al parere favorevole del CAL viene allegato il “Documento finale della concertazione istituzionale sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011” sottoscritto dall’assessore al Bilancio Bertolucci e dai rappresentanti dell’ANCI, dell’UNCEM e dell’UPI con il quale sono stati presi impegni per far fronte a questa situazione di incertezza finanziaria.

 

Proposta di Legge n. 309 “Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica)”.

La proposta di legge n. 309 è resa necessaria a seguito della legge finanziaria nazionale 2008, che ha imposto il contenimento dei costi della politica attraverso la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica.

In essa si  prevede la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione  e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica e al fine di pervenire al nuovo assetto degli organi, dal 1° gennaio 2009, i componenti dei Consigli e delle Deputazioni dei consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale decadono dalle rispettive cariche e in questa fase transitoria il Presidente pro-tempore assume il ruolo di commissario con l’incarico di modificare lo statuto consortile e sulla base dello stesso, di provvedere agli adempimenti finalizzati alla costituzione del nuovo Consiglio dei delegati e di tutti gli altri organi.

La Provincia ha il compito di vigilare sulla fase transitoria con relativi poteri di sostituzione e nomina di un Commissario al verificarsi di situazioni patologiche relative al Presidente con funzioni di Commissario straordinario.

Sull’argomento in campo nazionale era stata raggiunta l’intesa conferenza Stato-Regioni con il  recepimento dei “criteri di riordino dei consorzi di bonifica” approvati dal Comitato Tecnico permanente in agricoltura nella seduta dell’11 settembre 2008.

Il CAL si è espresso favorevolmente sulla proposta di legge in oggetto, pur manifestando a titolo collaborativo due raccomandazioni: affrontare il problema del complesso riassetto delle materie di tutela del suolo e sicurezza idraulica (tenendo conto dei criteri di rappresentanza, di partecipazione e costi di funzionamento) e per questo considerare i “criteri di riordino dei consorzi di bonifica” approvati dal Comitato Tecnico permanente in agricoltura.

 

Proposta di Legge n. 313 “Abrogazione L.R. 34/1994. Norme in materia di bonifica. Abolizione dei consorzi”.

La proposta di Legge n. 313 è stata sottoposta all’esame del CAL ma non è stato espresso parere in quanto il Consiglio ha accolto la richiesta da parte dell’UPI Toscana di rinviarne l’espressione a causa dell’impossibilità a partecipare alla seduta del consiglio per una riunione indifferibile del Consiglio Direttivo di UPI Toscana.

 

Proposta di Legge n. 316 “Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana”.

La proposta di legge n. 316 contiene la nuova legge regionale sull’immigrazione abrogando e sostituendo la legge regionale 22 marzo 1990, n. 22 (Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana).

I principali interventi hanno come destinatari i cittadini non appartenenti all’Unione Europea e gli apolidi, presenti sul territorio regionale in regola con le disposizioni sull’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale e riguardano la programmazione in materia di immigrazione (affidata alla Regione, alle province, ai comuni ed alle società della salute nell’ambito delle proprie competenze istituzionali) attraverso il Piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione ed il Documento annuale di intervento; l’istituzione di un Comitato per le politiche dell’immigrazione per favorire l’attuazione della legge e per l’elaborazione del Piano di indirizzo e del documento annuale di intervento; previsione di concrete e specifiche misure che riguardano i più diversi campi della vita quotidiana dei cittadini stranieri (la scuola, la salute, la casa, la formazione,  l’informazione e l’accesso al lavoro).

Considerato che al Tavolo di concertazione interistituzionale le Associazioni degli enti locali hanno espresso il loro consenso alla proposta di legge in oggetto il CAL ha espresso parere favorevole.

 

3.8.2 Pareri espressi su Proposte di Deliberazione

 

Proposta di Delibera n. 587 “Piano agricolo regionale (PAR) 2008-2010. Approvazione”.

 Il Piano Agricolo Regionale costituisce il documento programmatico unitario per la realizzazione delle politiche economiche agricole e di sviluppo rurale definite nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e specificate nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), con l’assunzione delle priorità, perseguimento degli obiettivi ed applicazione dei criteri di intervento per il periodo di riferimento, con il rispetto degli indirizzi di politica agricola comunitaria e nazionale ed in linea con il criterio della gestione flessibile delle risorse finanziarie.

Durante la seduta del CAL le associazioni degli enti locali hanno manifestato con forza l’intenzione che anche il questa proposta di delibera si tenesse conto del processo di semplificazione nelle procedure che si sta attuando nella pubblica amministrazione.

Pertanto il parere espresso sulla proposta di delibera in oggetto è stato favorevole ma  con la raccomandazione che si prendessero opportuni provvedimenti per garantire una semplificazione nelle procedure per l’accesso ai finanziamenti previsti dal Piano Agricolo Regionale.

 

3.9 Verifica dell’esito dei pareri

 

Nel 2008 il CAL ha espresso pareri su 38 provvedimenti, di cui 9 non hanno ancora concluso il loro iter deliberativo[1]. Sui 29 atti che invece sono giunti ad approvazione definitiva, il CAL ha licenziato 19 pareri integralmente favorevoli e 10 in cui il carattere favorevole del parere è stato subordinato all’accoglimento di alcuni rilievi specifici: 14 raccomandazioni e 1 condizione. Tra i pareri con rilievi non ce ne sono su proposte di regolamento per le quali la richiesta è stata inoltrata da parte della Giunta regionale.

Il grado di accoglimento dei rilievi formulati dal CAL nei pareri espressi può essere verificata solo per gli atti che hanno concluso il loro iter deliberativo e prendendo in considerazione il fatto che le raccomandazioni di norma hanno un carattere più generale e sono spesso rivolte a sollecitare comportamenti per il futuro.

Tuttavia dei  provvedimenti esaminati nella parte dedicata all’analisi dei pareri espressi dal CAL  che hanno concluso il loro iter legislativo è stata accolta una sola raccomandazione.

L’unica raccomandazione accolta è  quella formulata nei confronti della Proposta di Delibera n. 492 “Piano sanitario 2008-2010” nel senso di prevedere che la programmazione disponga gli opportuni livelli di integrazione fra i comuni, o le Società della Salute ove costituite, le Comunità Montane, ove attinenti (rappresentanti delle popolazioni locali) e le ASL.

Non risultano invece aver ottenuto alcun riscontro i rilievi formulati in merito agli altri provvedimenti, anche se merita ancora ribadire che spesso le raccomandazioni hanno carattere generale e che tendono a fornire un orientamento per il futuro piuttosto che incidere sul provvedimento a cui si riferiscono.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analisi dei pareri espressi dal CAL su richiesta della Giunta regionale

 

Il nuovo Statuto attribuisce al CAL l’obbligo di esprimere parere sui regolamenti, con riferimento sia a quelli delegati di emanazione del Consiglio regionale che a quelli attuativi di leggi regionali e di atti e norme comunitarie di competenza della Giunta (art. 66, co. 3); i regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta, ai sensi dell’art. 42 co. 2 dello Statuto.

Nel 2008 il CAL ha espresso pareri su 9 atti tra proposte di regolamento e proposte di modifica di regolamenti già in vigore, esprimendosi in tutti i casi favorevolmente.

Tutti i provvedimenti hanno concluso il loro iter deliberativo trattandosi di atti di natura tecnica in riferimento ai quali non sono emersi particolari nodi problematici:

 

Decisione n. 3 del 4 febbraio 2008 “Regolamento di attuazione dell’art. 8 bis della L.R. 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36). Disposizioni in materia di risorse idriche. Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato. Approvazione ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto”.

La proposta di regolamento costituisce attuazione dell’art. 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)” nel quale si prevede che con regolamento siano definiti l’adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano e la definizione dei criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di privati, per usi domestici diversi da quello destinato al consumo umano.

Considerato che secondo i dettami della legge sono previsti criteri per la costituzione delle riserve idriche e per la corretta realizzazione degli accumuli da adottarsi nell’ambito della strategia di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio e che è stata acquisita l’intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali al Tavolo di concertazione istituzionale, il CAL ha espresso parere favorevole all’unanimità.

 

Decisione n. 23 del 28 gennaio 2008 “Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Approvazione ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dagli artt. 42, co. 2 e 66 co. 3 dello Statuto”.

Con la Decisione n. 23 viene data attuazione alla Legge regionale n. 41/2005 con la proposta di un Regolamento che disciplina i requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali per le strutture residenziale e semiresidenziali soggette ad autorizzazione per il funzionamento.

Per le strutture soggette ad autorizzazione spetta ai comuni, nel cui territorio è ubicata la struttura, il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento avvalendosi della commissione multidisciplinare che opera attraverso sopralluoghi e sedute.

Spetta altresì ai comuni l’adozione del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione al funzionamento nel caso in cui sia riscontrata la mancanza di requisiti minimi a carattere strutturale e professionale previsti per ciascuna tipologia di struttura.

Le associazioni degli Enti locali hanno raggiunto l’intesa al tavolo di concertazione interistituzionale e pertanto il CAL ha espresso parere favorevole.

 

Decisione n. 3 del 3 marzo 2008 “Regolamento recante disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 – Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 34/R – Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2006, n. 7/R. Approvazione ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto”.

Il regolamento costituisce attuazione delle disposizioni dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) con cui si intende sostituire e migliorare la disciplina prevista dal DPGR n. 34/R/2004 riguardo agli interventi finanziari in caso di emergenza a favore degli enti locali e della popolazione.

L’abrogazione del DPGR n. 34/R/2004 e la nuova impostazione degli interventi finanziari, hanno reso necessaria  anche la modifica del DPGR n. 7/R/2004 (regolamento volontariato) per gli interventi della Regione in materia di volontariato.

Il CAL ha espresso parere integralmente favorevole.

 

Decisione n. 7 del 15 maggio 2008 “Regolamento di attuazione della L.R. 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Approvazione ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto regionale.

La presente proposta di regolamento revoca e sostituisce il precedente regolamento di attuazione della L.R. 38/2007 per apportare soltanto alcune modifiche e correzioni di errori materiali.

Le principali modifiche riguardano:

• l’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici (con ampliamento dei compiti attraverso l’estensione dell’ambito di monitoraggio a tutti i contratti pubblici) ed il prezzario regionale quale riferimento per le stazioni appaltanti al fine di garantire uniformità dei prezzi e adeguatezza ai valori medi di mercato;

• la figura del tutor di cantiere e la sicurezza e regolarità del lavoro;

• gli appalti di interesse generale in cui sono definiti i ruoli e le funzioni svolte dalla Regione e dalle amministrazioni aderenti al contratto.

Il CAL ha espresso parere integralmente favorevole.

 

Decisione n. 20 del 19 maggio 2008 “Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R/2006 (Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

La presente proposta di modifica al regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari e in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, viene qui esaminata nella parte di interesse per gli Enti Locali e che principalmente riguarda:

1) la procedura di riconoscimento per i titolari di stabilimenti già riconosciuti che intendano attuare delle variazioni sostanziali (modifiche alle strutture ed agli impianti, variazione della tipologia produttiva o avvio di un’attività diversa da quella riconosciuta) o delle variazioni puramente formali (cambiamento di titolarità o di ragione sociale);

2) estensione della possibilità di cessione di alimenti di origine animale da un laboratorio annesso ed un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio che può avvenire nell’ambito della provincie limitrofe anziché l’attuale comune o comune limitrofo;

3) l’attività di deposito all’ingrosso, trasformazione, preparazione e somministrazione di alimenti di origine animale che può essere attivata attraverso l’ordinaria procedura di dichiarazione di inizio di attività.

Considerato che le modifiche proposte non incidono sugli assetti istituzionali degli Enti Locali ma anzi rispondono ad esigenze di semplificazione il CAL ha espresso parere favorevole all’unanimità.

 

La Decisione n. 12 del 26 maggio 2008 “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela della acque dall’inquinamento). Approvazione ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto” disciplina la materia delle acque reflue domestiche ed assimilate, i trattamenti appropriati della acque reflue urbane, la gestione delle acque meteoriche dilavanti e le acque di restituzione.

La proposta di regolamento compie anche un’opera di semplificazione normativa assorbendo e coordinando al suo interno il regolamento regionale 28/R del 2002 sullo scarico di acque reflue, l’allegato 3 della delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225/2003 relativo al monitoraggio ed ai flussi dati ed il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45/R del 2006 in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari.

Il CAL ha espresso parere integralmente favorevole.

 

Con la Decisione n. 2 del 27 ottobre 2008 “Regolamento per la gestione faunistico-venatoria  della popolazioni di cervo appenninico. Approvazione ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto” si attua una revisione normativa in relazione alla popolazione del cervo, al fine di renderla compatibile con la nuova normativa dell’Emilia Romagna ed in considerazione del fatto che esistono oggi ulteriori popolazioni di cervo da gestire a livello regionale e interregionale.

Considerato che la Proposta di Regolamento in oggetto costituisce la nuova disciplina per la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni del cervo appenninico e che non vi sono previsioni di interesse per gli enti locali, il CAL ha espresso parere favorevole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ulteriori funzioni svolte dal CAL

 

In aggiunta alla funzione normativamente propria di redazione dei pareri, il CAL svolge anche altre funzioni, che si possono così sinteticamente riassumere:

- designazione di rappresentanti degli Enti locali negli organismi regionali;

- attività di collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in merito ai pareri che quest’ultima esprime su questioni relative alla contabilità pubblica.

 

5.1 Nomine e designazioni di competenza del CAL

 

Il nuovo Statuto prevede che il Consiglio delle Autonomie locali effettui “le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli Enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali” (art. 66, co. 6).

Con l’emanazione della Legge regionale 8 febbraio 2008[2], n. 5, elaborata dalla “Commissione speciale per gli adempimenti statutari e per il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale” è stata data attuazione alla previsione statutaria in materia di nomine e designazione dei rappresentanti degli enti locali.

La L.R. 5/2008, all’articolo 22, attribuisce al Consiglio delle autonomie locali, secondo le disposizioni del proprio regolamento interno e sentite le associazioni degli enti locali interessate, le nomine e designazioni dei rappresentanti dell’insieme degli enti locali o di una o più categorie di enti locali negli organismi regionali. Come norme di chiusura è prevista l’abrogazione delle norme regionale che attribuiscono nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali in contrasto con le previsioni dell’art. 22.

Questa nuova disciplina sostituisce dunque il precedente panorama normativo che prevedeva in capo ad ANCI, URPT ed UNCEM (separatamente o congiuntamente), il compito di designare i loro rappresentanti all’interno di alcuni organismi regionali, attribuendo tutte le nomine e le designazioni di rappresentanti degli enti locali alla competenza che lo Statuto attribuisce al Consiglio delle Autonomie locali.

Secondo le disposizioni della nuova Legge regionale 5/08 il CAL ha provveduto, per l’anno 2008, a designare 3 rappresentanti degli Enti locali negli organismi regionali. In particolare: 1 componente nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato (art. 2 del DM 8 ottobre 1997) e due componenti del Consiglio di amministrazione dell’IRPET (art. 4 della L.R. 29 luglio 1996, n. 59)[3].

La prima delle indicate designazioni con l’applicazione della nuova legge ha presentato tuttavia dei problemi interpretativi. Infatti il componente che il Consiglio delle Autonomie locali aveva indicato per il Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato è un assessore di un comune avente una popolazione superiore ai 15.000 abitanti e quindi ricadente in una delle cause di incompatibilità previste dall’art. 11 della L.R. 5/2008. Questa situazione di stallo è stata risolta con la richiesta, da parte del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, all’Area di coordinamento per l’assistenza professionale del Consiglio Regionale, di un quesito in merito alle “Nomine di competenza del CAL. Cause di incompatibilità”.

Il Responsabile dell’Area di coordinamento “Attività legislative e giuridiche” della Direzione generale della Presidenza in collaborazione con il Responsabile Area di coordinamento “Assistenza professionale” del Consiglio regionale hanno reso una risposta al quesito posto dal Presidente del Consiglio della autonomie locali nel senso che “nel caso in esame, si sia in presenza di una nomina che il CAL deve effettuare direttamente – e che può quindi trasmettere all’organismo interessato – senza essere vincolato dai limiti previsti dalla l.r. 5/2008” legittimando quindi la nomina del componente indicato dal CAL.

Sulla scia del parere rilasciato di concerto dagli uffici legislativi della Giunta e del Consiglio ed in occasione della PDL 282 - Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008, il CAL ha posto il problema della incompatibilità dei sindaci e assessori di comuni con popolazione superiore a 15.000 unità, ad essere designati rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali, in considerazione del fatto che i sindaci di comuni di maggiori dimensioni rappresentano parte qualificante del mondo delle autonomie locali e dunque i più idonei a rappresentarli.

A seguito dell’intervento del CAL è stato aggiunto il comma 2bis all’articolo 22 della  Legge Regionale 5/2008 nel quale si prevede che: “Le nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali in organismi regionali o comunque sottoposti alla disciplina regionale sono soggette alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11”  eliminando dunque la lamentata incompatibilità rilevata dal CAL.

 

 

5.2 Il rapporto di collaborazione tra la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Toscana e il Consiglio delle Autonomie locali

 

Tra le competenze attribuite negli ultimi anni al CAL vi è anche quella prevista dall’art. 7, co. 8 della L. n. 131/2003 (cd. L. “La Loggia”), che ha investito il Consiglio del ruolo di tramite tra gli Enti locali toscani e la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, per l’espressione di pareri da parte della stessa Corte su richiesta degli Enti medesimi, in merito a quesiti che abbiano a che fare con profili di contabilità pubblica locale. Tutto ciò nel più ampio quadro normativo delineato dal nuovo Titolo V della Costituzione, informato ai principi di collaborazione, sussidiarietà e adeguatezza nei rapporti interistituzionali.

La reale operatività di questa funzione di raccordo tra il CAL e la Corte dei Conti è stata resa possibile grazie alla sottoscrizione della convenzione del 16 giugno 2006 da parte del Presidente della Giunta regionale, della Sezione regionale della Corte dei Conti per la Toscana e del CAL, nella quale quest’ultimo viene definito “l’organo a cui la Sezione regionale di controllo della Corte fa riferimento per la programmazione e per le questioni di carattere generale inerenti all’esercizio dei controlli sulla regolare e sana gestione finanziaria e sul funzionamento dei controlli interni nei riguardi dei singoli enti autonomi territoriali toscani o per referti inerenti a particolari categorie di essi”.  Alla convenzione ha fatto seguito la risoluzione n. 3/2006, recante le modalità attuative della stessa, approvata dal CAL nella seduta del 5 settembre 2006[4].

 

 

5.2.1 I pareri espressi relativamente alle richieste inoltrate nell’anno 2008

 

Nel 2008 le richieste di parere inoltrate dagli Enti locali alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti attraverso il CAL sono state complessivamente 32. Di esse 13 sono state dichiarate inammissibili poiché recanti quesiti concernenti profili esterni all’ambito su cui normalmente verte il controllo effettuato dalla Corte, cioè non prettamente attinenti alla contabilità pubblica. A tutti gli altri quesiti la Corte ha prontamente risposto rendendo pareri tempestivi e risolutivi, chiari ed entro i termini stabiliti.

 


Pareri relativi alle richieste inoltrate

alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nel 2008

 

N.

Data invio

Ente richiedente

Oggetto del parere richiesto

Esito

 

 

1

 

 

16.I.08

Comune di Pienza

Richiesta di parere sulla programmazione di assunzioni a tempo indeterminato sul presupposto di cessazioni dal servizio verificatesi nel triennio 2005-2007

Deliberazione 2/P del 7.02.2008: richiesta di parere oggettivamente inammissibile

 

2

 

17.I.08

Comune di Porto Azzurro

Richiesta di parere in merito alle conseguenze, in termini di divieto all'assunzione di personale nell'anno 2008, del mancato rispetto, nel 2006, del vincolo di riduzione di almeno l''1% delle spese di personale sostenute nell'anno 2004

Delierazione 6/P del 18.02.2008:per un ente non soggetto al patto di stabilità le nuove assunzioni di personale nel 2008 sono condizionate al rispetto dei limiti fissati dalla legge finanziaria 2007 (spesa complessiva non superiore a quella dal 2004 e che

3

18.I.08

Comune di Pontedera

Richiesta di parere sulla assoggettabilità dela disciplina prevista dalla Finanziaria 2007 alle societaà di capitali partecipate indirettamente da Enti territoriali

Deliberazione 10/P del 3.04.2008: si ritinene applicabile la disciplina prevista dalla Finanziaria 2007 anche alle società partecipate indirettamente da Enti territoriale

4

25.I.08

Comune di San Miniato

Richiesta di parere sull'applicabilità dei diritti di segreteria nel caso di scritture private non autenticate

Deliberazione 4/P del 7.02.2008: richiesta di parere oggettivamente inammissibile

5

11.II.08

Comune di San Gimignano

Richiesta di parere in merito alla spettanza di emolumenti, per un amministratore di un ente locale, assunto in una società a partecipazione indiretta da parte dell' Ente locale stesso

Deliberazione 8/P del 3.04.2008: la spettanza degli emolumenti, secondo le disposizioni della finanziaria 2007, competerebbe all'ente locale.

6

18.II.08

Comune di Montecatini Terme

Richiesta di parere in merito alla concessione con contratto di comodato gratuito di un immobile che preso in locazione dall'Ente locala

Deliberazione 7/P del 6.03.2008: richiesta di parere oggettivamente inammissibile

7

18.II.08

Comune di Rosignano Marittimo

Richiesta di parere in merito all'attribuzione di competenze anche gestionali, con uno specifico Peg, al dipendente che riveste l'incarico di posizione organizzativa presso l'Ufficio di supporto agli organi di governo

Deliberazione 5/P del 18.02.2008: nei limiti e con le modalità espressamente contenute nel regolamento di organizzazione, ad uffici di supporto degli organi di indirizzo può essere affidata la gestione delle risorse, strumentali e finanziarie strumentali

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25.II.08

Comune di Arezzo

Richiesta di parere in merito alla data a decorrere dalla quale ha cessato di essere efficace la limitazione del 10% apportata dall’art. 1, comma 54, della L.F. 2006 alle indennità spettanti agli amministratori locali, nonché sull’eventuale obbligo di restituzione delle somme decurtate nel corso del 2007 (agli amministratori locali) in base all’erroneo presupposto di un’efficacia triennale della disposizione

Deliberazione 9/P del 3.04.2008: la riduzione apportata dalla legge finanziaria 2006 cessa con lo scadere dell'esercizio 2006 e quindi, dal 1° gennaio 2007; non sussistenza dell'obbligo di restituzione delle somme decurtate nel corso del 2007.

9

17.III.08

Comune di Abetone

Richiesta di parere in merito alla stabilizzazione, per un ente locale non sottoposto al patto di stabilità, del personale non  dirigenziale

Delibera n. 14/P del 12.06.2008: è possibile la stabilizzazione di personale non dirigenziale nel rispetto dei limiti fissati dalla legge finanziaria 2007; sulla base del riscontro dei requisiti previsti per l'ente e per il dipendente; sul presupposto di

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7.IV.08

Comune di Bibbiena

Richiesta di parere in merito al rinnovo di concessioni cimiteriali

Delibera n. 12/P del 22.04.2008: richiesta di parere oggettivamente inammissibile

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8.IV.08

Comune di Bibbiena

Richiesta di parere in merito al pagamento della quota di iscrizione agli albi dei professionisti dei dipendenti degli enti

Delibera n. 11/P del 22.04.08: l'iscrizione ed il mantenimento della stessa, con i relativi oneri economici, sono da ritenersi ad esclusivo carico del dipendente e costituiscono un requisito fondamentale per lo svolgimento dell'ufficio affidato

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16.IV.08

ATO 3- Medio Valdarno

Richiesta di parere in merito all'immediata operatività o meno delle norme modificate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 relative all'indennità di funzione degli Amministratori delle unioni e consorzi di enti locali o delle comunità montane.

Delibera n. 13/P del 5.05.08: le modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 relative all'indennità di funzione degli Amministratori delle unioni e consorzi di enti locali o delle comunità montane hanno immediata applicabilità

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5.VI.08

Comune di Pisa

Richiesta di parere in merito alla possibilità di applicazione del Regolamento Comunale per il reclutamento di personale per la struttura di segreteria del Consiglio comunale

Delibera n. 17/P del 30.06.08: richiesta di parere oggettivamente inammissibile

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9.VI.08

Comune di Peccioli

Richiesta di parere in merito alla possibilità di considerare la mobilità come cessazione ed avviare dunque una nuova procedura di reclutamento del personale

Delibera n. 15/P del 8.07.08: si ritiene possibile l'assunzione sostitutiva, purchè ricorrano i presupposti di legge per l'assunzione di personale per un ente non sottoposto al patto di stabilità

 

15

 

9.VI.08

Comune di Castiglione della Pescaia

Richiesta di parere in merito all'applicazione dell'art. 83 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dalla Legge 244/2007, in relazione all'erogazione dell'indennità di funzione corrisposta al Sindaco eletto parlamentare

Delibera 16/P del 8.07.08: la legge finanziaria non modifica il sistema relativo agli emolumenti dovuti al Sindaco eletto parlamentare, tranne che nell'ipotesi in cui lo stesso ricopra cariche incompatibili

 

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2.VII.08

Provincia di Pistoia

Richiesta di parere  articolata in tre diversi quesiti riguardanti i compensi a favore degli amministratori e consiglieri degli enti locali, la non cumulabilità delle indennità di funzione con i gettoni di presenza ed il divieto per l’amministratore di percepire compensi per la partecipazione ad organi dei consorzi di bonifica.

Delibera n. 19/P del 15.07.08: si è resa possibile a partire dal 1° gennaio 2007 la maggiorazione dei compensi a favore degli amministratori e consiglieri; non è cumulabile l'indennità di funzione di assessore con il gettone che lo stesso percepisce in qu

 

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16.I.08

Comune di Pienza

Richiesta di parere sulla programmazione di assunzioni a tempo indeterminato sul presupposto di cessazioni dal servizio verificatesi nel triennio 2005-2007

Deliberazione 2/P del 7.02.2008: richiesta di parere oggettivamente inammissibile

 

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17.I.08

Comune di Porto Azzurro

Richiesta di parere in merito alle conseguenze, in termini di divieto all'assunzione di personale nell'anno 2008, del mancato rispetto, nel 2006, del vincolo di riduzione di almeno l''1% delle spese di personale sostenute nell'anno 2004

Deliberazione 6/P del 18.02.2008:per un ente non soggetto al patto di stabilità le nuove assunzioni di personale nel 2008 sono condizionate al rispetto dei limiti fissati dalla legge finanziaria 2007 (spesa complessiva non superiore a quella dal 2004 e che

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8.VII.08

Comune di Bibbiena

Richiesta di parere  in ordine ad una richiesta avanzata da 2 segretari comunali del Comune di ricalcolare l’indennità di risultato annuale includendo nel “monte salari” anche i diritti di segreteria che il Comune non ha incluso fino ad oggi. Inammissibile

Delibera n. 18/P del 17.07.08: richiesta di parere oggettivamente inammissibile

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10.VII.08

Provincia di Pistoia

Richiesta di parere in merito  a " maggiorazione retributiva di posizione del segretario Generale - Art. 41,commi 4 e 5 del CCNL del 16.05.2001

Delibera n. 20/P del 1.08.08: richiesta di parere oggettivamente inammissibile

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21.VII.08

Comune di Arezzo

Richiesta di parere in merito alla determinazione di indennità degli amministratori comunali.. Cessazione di efficacia disposizioni di cui all'art.1,c.54,L.266/2005

Delibera 24/P del 25.09.2008: eliminazione in via generale di ogni possibilità di incremento delle indennità di funzione, nonché dei gettoni di presenza, rispetto alle misure determinate ai sensi del comma 8 dell'art. 83 TUEL.

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21.VII.08

Comune di Sambuca Pistoiese

Richiesta di parere in merito alla possibilità di procedere, per un ente non sottoposto al patto di stabilità interno, all'assunzione di una unità organica di categoria C a tempo indeterminato  in relazione alla deroga prevista dalla legge 244/07, attesa l'entrata in vigore del decreto-legge n.112/08

Delibera n. 21/P del 9.09.2008: l'assunzione di personale non deve superare il limite della spesa del personale stabilito nell'onere sostenuto a tale titolo nell'anno 2004 e nel limite delle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente purché il numero di dipendenti  a tempo pieno non sia superiore a dieci

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24.VII.08

Comune di Montecatini Terme

Richiesta di parere in merito alla correttezza sull'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione 2007 non vincolato per finanziare l'onere conseguente e quali sia la corretta allocazione in bilancio della spesa derivante dall'eventuale chiusura anticipata del contratto di interst rate swap con collar

Delibera n. 22/P del 9.09.2008: è contabilmente corretto l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2007 per finanziare l'estinzione anticipata di un contratto di swap. L'onere conseguente l'estinzione anticipata del contratti di finanza derivata deve essere contabilizzata nel Titolo I (spesa corrente) all'intervento (oneri straordinari della gestione corrente)

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24.VII.08

Provincia di Massa

Richiesta di parere in merito circa il divieto di cumolo fra i gettoni di presenza percepiti in qualità di consigliere provinciale e l'eventuale indennità di funzione percepita come amministratore di altro ente locale

Delibera n. 25/P del 25.09.08: richiesta di parere oggettivamente inammissibile

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18.VIII.08

Comune di Chiusi

Richiesta di parere in merito alle modalità di costruzione e di acquisizione delle aree dello Scalo Merci di Chiusi

Delibera n. 23/P del 9.09.2008: richiesta di parere oggettivamente inammissibile

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22.X.08

Comune di Carrara

Richiesta di parere sulla definizione di "spesa del personale" ai fini dell'incremento delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrate integrativa del personale del comparto Autonomie Locali

Delibera n. 3/P del 5.02.09: richiesta di parere oggettivamente inammissibile

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22.X.08

Comune di Massa e Cozzile

Richiesta di parere in merito alla certificazione della veridicità delle attestazioni sull’effettivo minor gettito ICI che i comuni dovranno trasmettere al Ministero dell’Interno

Delibera n. 29/P del 3.12.08: l'esenzione si intende applicabile solo qualora l'abitazione sia dichiarata, con delibera comunale, assimilabile a quelle previste ai sensi del decreto legislativo 504/92

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30.X.08

Comune di Montecatini Terme

Richiesta di parere ai fini della regolare attribuzione della retribuzione di posizione e risultato del Segretario Comunale

Delibera n. 27/P del 19.11.08: richiesta di parere oggettivamente inammissibile

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5.XI.08

Comune di Poppi

Richiesta di parere in merito all'applicazione della L.R. Toscana 39/2000 alle opere pubbliche, alle opere di interesse pubblico o alle opere comunque afferenti un pubblico servizio, quali nella fattispecie le opere riguardanti il servizio idrico

Delibera n. 28/P del 3.12.08: richiesta di parere oggettivamente inammissibile

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20.XI.08

Comune di Prato

Richiesta di parere in ordine al riconoscimento della legittimità, quale debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL, di spesa relativa alla transazione derivante da contenzioso legale, scaturito da sentenza del TAR sfavorevole al Comune

Delibera n. 30/P del 18.12.08: non è possibile ricondurre la fattispecie degli accordi transattivi al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio

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20.XI.08

Comune di Montecatini Terme

Richiesta di parere in merito all'obbligo del Comune di assumere i dipendenti di una società partecipata nell'ipotesi di scioglimento della stessa

Delibera n. 31/P del 18.12.08: il Comune, nel caso di scioglimento di una società da esso costituita per la gestione di un servizio, non ha la possibilità né l'obbligo di assurmere il personale dipendente dalla società partecipata.

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10.XII.08

Comune di Castiglione di Garfagnana

Richiesta di parere in merito alla possibilità di variare le tariffe TARSU dell'anno in corso successivamente al termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e prima del termine (30 novembre) per l'assestamento del bilancio di previsione

Delibera n. 4/P del 5.02.09: non si ritiene possibile la variazione in corso di esercizio delle tariffe TARSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Attività di studio e di ricerca

 

Come ogni anno le attività istituzionali del CdAL sono state affiancate da  iniziative di ricerca e di approfondimento su  tematiche che rivestono particolare interesse per gli enti locali.

In particolare nel corso dell’anno 2008 sono stati organizzati i seguenti convegni e scambi culturali:

 

6.1. Convegni ed incontri di studio:

 

Convegno sul tema:

- Il nuovo disegno istituzionale per l'articolazione dei servizi sul territorio

 Accorpamenti e riorganizzazione: Comunità montane ed ATO

 Firenze - 28 febbraio 2008

Convegno sul tema:

 - Come governare il territorio: l’idea toscana di piano

   Firenze - 19 giugno 2008

 

                                         

Convegno sul tema:

 -  Come governare il territorio: Considerazioni su identità e   innovazione

Siena – 9 luglio 2008

 

Convegno sul tema:

- Come governare il territorio: Considerazioni su capitale  sociale e innovazione
     Prato - 18 settembre 2008

 

 

 

7. Attività di comunicazione e informazione

 

Allo scopo di instaurare un rapporto costante di interscambio comunicativo con il  sistema delle autonomie locali e di consentire una maggiore partecipazione ai processi decisionali da parte di tutti i livelli di governo, il CdAL cerca ormai da anni di svolgere una funzione di promozione, di assistenza ed informazione ai comuni ed agli enti locali toscani.

Il sistema di comunicazione che il CAL ha inteso creare in questi anni, attraverso l’utilizzo di vari strumenti, vuol costituire infatti un canale di dialogo operativo tra comuni,province e regione in una fase nella quale vanno ridefinendosi le competenze dei governi locali cercando  di  favorire prima di tutto la cooperazione interistituzionale .

Gli strumenti che costituiscono il sistema di comunicazione di cui il CAL si è dotato nel tempo  sono quelli di seguito illustrati:                                  

 

1. La News letter elettronica

 

2. Il sito internet

 

3. La collana editoriale, che ospita atti di convegni,rapporti scientifici, approfondimenti.

 

4. Le rassegne ed i convegni.

 

 

7.1 La News Letter

Il sistema di comunicazione del CAL si serve di una News letter elettronica con cadenza settimanale per la rapida diffusione delle informazioni utili.

La News letter viene inviata via e-mail ai Sindaci, ai  Presidenti di Provincia, di Comunità montane, ai consiglieri e dirigenti regionali nonché a tutti coloro che ne fanno richiesta.

Si tratta di uno strumento flessibile e che si articola in tre sezioni:

 

·  NEWS (notizie utili, documenti ed eventi): notizie essenziali che rinviano per approfondimenti, documenti e materiali al sito web del Consiglio delle autonomie locali

·  L’ATTIVITA’ del CAL: spazio dedicato alle iniziative proprie del Consiglio delle autonomie locali.( Gli ordini del giorno delle sedute, gli incontri, i convegni,le iniziative.)

·  L’ATTIVITA’ del CONSIGLIO regionale: calendario delle prossime sedute del Consiglio regionale, i lavori in aula e nelle commissioni, i convegni ,le iniziative.

 

Nel corso del 2008 sono state inviate n. 28 News.

 

7.2 Il sito web

 

L’ elemento fondamentale di comunicazione  fra il Consiglio e gli Enti locali  è senza dubbio il sito web del Consiglio delle autonomie locali.

Si tratta infatti di uno strumento indispensabile  per la cooperazione tra regione e autonomie locali.

Il sito si pone fondamentalmente due priorità: da una parte, aiutare i cittadini  che, consultandolo, possono  capire meglio i diversi ruoli di programmazione e di gestione che spettano alle diverse articolazioni della pubblica amministrazione locale; dall’altra, offrire ad amministratori locali ed operatori un servizio di  tempestiva informazione  su questioni  di rilevante interesse per gli enti locali.

Il sito, attualmente articolato nei  seguenti elementi fondamentali:

  • Il taccuino ( notizie settimanai)

·        I testi delle proposte di legge, di deliberazione ed i regolamenti sui quali il CAl viene chiamato ad esprimere parere obbligatorio

·        Gli ordini del giorno delle sedute  del CAl e del Tavolo di concertazione interistituzionale

·        I pareri espressi .dal CAL

  • I pareri espressi dalla Corte dei Conti su richiesta dei singoli Enti

 

7.3 La collana editoriale

 

La collana editoriale del CAL ospita atti di convegni, rapporti scientifici, approfondimenti.

Nel corso dell’anno 2008 sono stati pubblicati i seguenti volumi :

 

1.      IL NUOVO CODICE DELLE AUTONOMIE LOCALI. Ruolo e funzioni del consiglio delle Autonomie locali

2.      RAPPORTO ANNUALE DI ATTIVITA' 2008

3.      il nuovo disegno istituzionale per l’articolazione dei servizi sul territorio

 

7.4 Le rassegne ed i convegni

 

a) Il CAL ha partecipato attivamente alla rassegna “Dire & Fare” che ha avuto luogo a Firenze
nel novembre 2008, con un proprio stand e  con la diffusione di materiale documentale e di informazioni sulla propria attività.

 Come ogni anno durante la  rassegna il CAl ha tenuto una propria seduta .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8. Appendici

 

A) Caratteristiche e composizione del CAL

 

Caratteri e finalità

 

      Il Consiglio delle autonomie locali è l’assemblea rappresentativa di Comuni, Province, e Comunità montane della Regione Toscana, istituita presso il Consiglio regionale con legge regionale 21 aprile 1998, n. 22, poi sostituita dalla L.R. 21 marzo 2000, n. 36.

      Il Consiglio delle autonomie locali è definito dalla nuova legge “organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana, al fine di favorirne l’intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e di consultazione permanente tra Regione ed enti locali”.

       L’istituzione del CAL in Toscana ha preceduto la disposizione dell’art. 123 Cost., introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo la quale “In ogni Regione lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”.

 

Composizione

 

Ai sensi della LR n. 36/2000, il Consiglio delle autonomie locali è composto dai 50 membri così ripartiti:

  • I 10 presidenti delle Province (membri di diritto);
  • I 10 Sindaci dei Comuni capoluogo (membri di diritto);
  • 23 Sindaci di Comuni non capoluogo;
  • 2 Presidenti di Comunità montane;
  • 2 Presidenti di Consigli provinciali;
  • 2 Presidenti di Consigli comunali.

 

I Presidenti delle Associazioni degli enti locali (ANCI, URPT, UNCEM, Lega delle Autonomie) sono invitati permanenti alle sedute del CAL.

 

I componenti non di diritto sono eletti all’interno delle assemblee regionali delle rispettive categorie, convocate a tal fine dal presidente del Consiglio regionale

 

Il CAL elegge al proprio interno il Presidente e l’Ufficio di presidenza ed approva il proprio Regolamento.

 

 

Competenze

 

Il Consiglio delle autonomie locali:

 

a)      esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all’esame del Consiglio regionale che attengono:

- alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali;

- al riparto delle competenze tra Regione ed enti locali;

- all’istituzione di enti e agenzie regionali;

- al bilancio regionale;

- alla programmazione di carattere generale, che comprende il Programma regionale di sviluppo, il Documento di programmazione economica e finanziaria, i Programmi e Piani settoriali ed intersettoriali, gli altri atti di programmazione generale.

 

b)      può inoltre esprimere osservazioni facoltative:

- su tutte le altre proposte di legge e di deliberazione depositate in Consiglio regionale.

 

 

Procedure

 

Al fine della formulazione dei propri pareri ed osservazioni il CAL può effettuare preventive consultazioni con la generalità degli enti locali. Questa previsione, contenuta nella nuova legge regionale di disciplina del CAL (LR n. 36/2000 citata), ha innovato l’ordinamento precedente nel quale dette consultazioni erano rimesse alla competenza delle commissioni del Consiglio regionale.

Il CAL svolge normalmente dette consultazioni in via telematica, tramite il Forum di consultazione istituito a tal fine nel proprio sito web, salvi i casi in cui non ritenga opportuno convocare un’apposita riunione per favorire un dibattito diretto.

 

Il regolamento interno del Consiglio regionale definisce i termini entro i quali il CAL deve esprimere i propri pareri obbligatori e le osservazioni eventuali. In via ordinaria tali termini sono stati fissati rispettivamente in trenta e quindici giorni. Fino allo scadere di detti termini le commissioni consiliari non possono pronunciarsi sull’atto.

 

Lo stesso regolamento consiliare stabilisce altresì che le commissioni devono esaminare i pareri e le osservazioni del CAL, pronunciandosi espressamente su di essi, e riferirne all’aula. Le valutazioni delle commissioni consiliari referenti sui pareri del CAL sono riportate in sintesi nel messaggio che esse inviano all’aula.

 

È destinata invece a non trovare più applicazione la disposizione della LR 36/2000 che prevede che, qualora il parere del Consiglio delle autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all’accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale possa procedere, rispettivamente, all’approvazione dell’atto o alla sua approvazione senza l’accoglimento di dette modifiche, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. L’esecutività di questa disposizione era stata rinviata all’entrata in vigore di una specifica modifica statutaria che ne consentisse l’applicazione ma lo Statuto regionale, approvato in seconda lettura il 19 luglio 2004, ha recepito un diverso orientamento, stabilendo espressamente all’art. 66, comma 5, che: “gli organi regionali, in caso di parere del Consiglio delle autonomie locali, contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche, lo possono disattendere con motivazione espressa”.

 

La legge dispone inoltre che il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali tengano una seduta congiunta annuale per l’esame dei problemi di interesse del sistema regionale delle autonomie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componenti  in carica nel 2008

 

 

Marco Romagnoli

Presidente

Sindaco Comune di Prato

Osvaldo Angeli

Ufficio di Presidenza

Sindaco Provincia di Massa Carrara

Riccardo Froli

Ufficio di Presidenza

Sindaco Comune di Fauglia (PI)

Daniele Lapini

Ufficio di Presidenza

Sindaco Comune di Castiglion Fibocchi (AR)

Rossana Mori

Ufficio di Presidenza

Sindaco Comune di Montelupo Fiorentino (FI)

Francesco Poggi

Ufficio di Presidenza

Sindaco Comune di Borgo a Mozzano (LU)

Antonio Abenante

Componente

Sindaco Comune di Pescia (PT)

Maria Stella Adami

Componente

Sindaco Comune di Gallicano (LU)

Giovanni Alessandri

Componente

Pres. C.M. Amiata-Grosseto ZonaI/1

Stefano Baccelli

Componente

Pres. Provincia di Lucca

Lando Baldassarri

Componente

Pres. C.M. area lucchese Zona N

Renzo Berti

Componente

Sindaco Comune di Pistoia

Guido Bombagli

Componente

Sindaco Comune di Cianciano Terme (SI)

Emilio Bonifazi

Componente

Sindaco Comune di Grosseto

Vincenzo Ceccarelli

Componente

Pres. Provincia di Arezzo

Fabio Ceccherini

Componente

Pres. Provincia di Siena

Maurizio Cenni

Componente

Sindaco Comune di Siena

Alessandro Cosimi

Componente

Sindaco Comune di Livorno

Andrea Ciumei*

Componente

Sindaco Comune di Marciana Marina (LI)

Leonardo Domenici

Componente

Sindaco Comune di Firenze

Giuseppe Fanfani

Componente

Sindaco Comune di Arezzo

Mauro Favilla

Componente

Sindaco Comune di Lucca

Paolo Fontanelli

Componente

Sindaco Comune di Pisa

Angelo Frosini

Componente

Sindaco Comune di San Miniato

Robledo Funai

Componente

Sindaco Comune Coreglia Antelminelli (LU)

Stefano Fusi

Componente

Sindaco Comune Tavernelle Val di Pesa

Michele Giannini

Componente

Sindaco Comune di Vergemoli (LU)

Giorgio Kutufà

Componente

Pres. Provincia di Livorno

Massimo Logli

Componente

Pres. Provincia di Prato

Enzo Manenti

Componente

Sindaco Comune di Licciana Nardi (MS)

Leonardo Marras

Componente

Sindaco Comune di Roccastrada (GR)

Massimo Mattei

Componente

Pres. Consiglio Prov. Firenze

Gianni Mazzei

Componente

Pres. Consiglio Com. San Casciano Val di Pesa

Giuseppe Montagna

Componente

Sindaco Comune di Abetone (PT)

Flavio Marzio Morini

Componente

Sindaco Comune di Scansano (GR)

Massimiliano Mugnaini*

Componente

Sindaco Comune di Montemignaio (AR)

Fabrizio Neri

Componente

Sindaco Comune di Massa

Nicola Nista

Componente

Sindaco Comune di Collesalvetti (LI)

Luciano Pettini

Componente

Pres. Consiglio Com. di Orbetello

Roberto Pianigiani

Componente

Sindaco Comune di Asciano (SI)

Andrea Pieroni

Componente

Pres. Provincia di Pisa

Matteo Renzi

Componente

Pres. Provincia di Firenze

Gianni Resti

Componente

Pres. Consiglio Prov. Siena

Loris Rossetti

Componente

Sindaco Comune di Fivizzano (MS)

Lio Scheggi

Componente

Pres. Provincia di Grosseto

Catalina Schezzini

Componente

Sindaco Comune di Rio nell’Elba (LI)

Mauro Tarchi

Componente

Sindaco Comune di San Giovanni Valdarno (AR)

Fabrizio Tistarelli*

Componente

Sindaco Comune di Campagnatico (GR)

Gianfranco Venturi

Componente

Pres. Provincia di Pistoia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura tecnica

 

Il Consiglio delle Autonomie locali è coadiuvato, per i profili tecnico-organizzativi, da un Settore di assistenza.

Nel 2008 era così composto:

   

   Marinella Romoli, Dirigente

 

  Iolanda Giusteschi Conti, Funzionaria

 

  Gemma Favilli, Comunicazione

 

  Sabrina Barbieri, Segreteria

 

 

 

B) Disposizioni dello Statuto regionale relative al CAL

 

Art. 66 “Consiglio delle autonomie locali”

 

1. Il consiglio delle autonomie locali, istituito con legge presso il consiglio, è l’organo di rappresentanza del sistema degli enti locali della Toscana, con funzioni consultive e di proposta.

2. La legge determina la composizione, i criteri di rappresentanza territoriale e le modalità di costituzione del consiglio delle autonomie locali.

3. Il consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sul bilancio, sugli atti della programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento che riguardano l’attribuzione e l’esercizio delle competenze degli enti locali.

4. Gli organi regionali, in caso di parere del consiglio delle autonomie locali contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche, lo possono disattendere con motivazione espressa.

5. Il consiglio delle autonomie locali può proporre al presidente della giunta, previa informazione del consiglio, il ricorso alla Corte costituzionale contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato.   

6. Le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali sono attribuite al consiglio delle autonomie locali.

7. La legge assicura al consiglio delle autonomie locali le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti e garantisce l’autonomia di funzionamento dell’organo.

8. Il regolamento interno del consiglio delle autonomie locali prevede requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni in armonia con le corrispondenti norme del regolamento interno del consiglio regionale.

 

 

Art. 67 “Seduta congiunta”

 

1. Il consiglio regionale ed il consiglio delle autonomie locali si riuniscono in seduta congiunta almeno una volta l’anno, per l’esame di problemi di comune interesse.

2. I presidenti dei due organi fissano d’intesa l’ordine del giorno.

3. La seduta è presieduta dal presidente del consiglio regionale.

 

 

Il Consiglio delle Autonomie Locali è inoltre citato nelle seguenti disposizioni:

 

Art. 74 “Iniziativa popolare”

 

1. L’iniziativa popolare delle leggi può essere esercitata da cinquemila elettori della regione, da almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio provinciale, dalla città metropolitana, dal consiglio delle autonomie locali.

2. I promotori sono ammessi all’esame istruttorio della proposta nei modi previsti dal regolamento interno.

3. Il consiglio vota la proposta nel merito non oltre nove mesi dalla presentazione

 

Art. 79 “Modifica dello Statuto”

 

1. L’iniziativa per le modifiche statutarie spetta a ciascun consigliere ed alla giunta.

2. Il regolamento del consiglio disciplina le procedure di consultazione del consiglio delle autonomie locali e degli enti e delle organizzazioni rappresentative della società toscana sulle proposte di modifica dello Statuto.

3. Sono inammissibili le proposte di abrogazione totale dello Statuto, senza sostituzione.

 

 

C) Principali atti in materia di collaborazione tra Consiglio delle Autonomie locali e Corte dei Conti

 

Convenzione sulle modalità di collaborazione fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana, il Consiglio delle Autonomie per la Toscana e la Regione Toscana in merito all’esercizio della funzione di controllo sulla gestione degli enti autonomi territoriali.

 

Il giorno  16  del mese di  giugno   dell’anno 2006 presso  la sede della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Toscana, in Firenze.

Fra:

- la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Toscana, rappresentata dal Presidente Francesco Battini;

- il Consiglio delle Autonomie per la Toscana, rappresentato dal Presidente Marco Romagnoli;

- la Regione Toscana, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale  Claudio Martini.

                                                     ----------------

 

Ricordato che le funzioni di controllo collaborativo affidate alla Corte dei Conti dalla Legge 131 del 2003  sulla sana gestione degli enti autonomi territoriali e sul funzionamento dei controlli interni sono “esclusivamente” finalizzate ad ottimizzare l’azione amministrativa attraverso la segnalazione agli organi collegiali elettivi di eventuali anomalie o disfunzioni gestionali ed al suggerimento delle eventuali misure da adottare nella loro piena autonomia;

 

Rilevato che nell’ambito del rapporto collaborativo, come sopra enunciato, l’art. 7, comma 8, della stessa legge 131/2003 prevede “ulteriori forme di collaborazione” fra le Sezioni regionali di controllo della Corte, la Regione e il Consiglio delle Autonomie al fine della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;

Considerato che anche le specificazioni dell’attività di controllo delle Sezioni regionali della Corte da svolgersi con le modalità previste dalla Legge finanziaria 2006, rientrano nell’ambito del rapporto di collaborazione atteso dalla Legge 131/2003 ;

 

Condiviso da parte dei tre soggetti istituzionali toscani l’interesse pubblico ad un sempre più soddisfacente svolgimento della funzione di controllo della Sezione intesa nei termini sopraindicati, compresa altresì l’attività di espressione di pareri in materia di contabilità pubblica;

 

Ritenuto, a tal fine, opportuno formalizzare ed implementare i rapporti collaborativi gia in atto fra la Sezione regionale della Corte, il Consiglio delle autonomie della Toscana e la Regione Toscana;

 

Ritenuto in particolare di convenire:

- che il Consiglio delle Autonomie della Toscana sia per la Sezione regionale l’organo di riferimento per la programmazione e le questioni di carattere generale inerenti l’esercizio dei controlli nei confronti degli enti autonomi territoriali della Toscana o per referto estesi a categorie di enti, relativamente a profili settoriali e specifici della gestione, sia per la programmazione di referti, indirizzati al Consiglio stesso;

- che la Regione Toscana, allo scopo di consentire alla Sezione della Corte di svolgere la sua funzione di controllo sugli enti autonomi territoriali sia nei confronti di tutti gli enti che di particolari categorie di essi, metta a disposizione i dati informatici del proprio sistema sulla finanza locale (SIFAL) elaborati in conformità alle esigenze rappresentate dalla stessa Sezione;

- che il Consiglio delle Autonomie possa richiedere alla Sezione regionale di controllo pareri su temi generali di contabilità pubblica di interesse degli enti locali;

Tutto ciò premesso;

 

SI CONVIENE

 

1. Il Consiglio delle Autonomie della Toscana è l’organo al quale la Sezione regionale di controllo della Corte fa riferimento per la programmazione e per le questioni di carattere generale inerenti all’esercizio dei controlli sulla regolare e sana gestione finanziaria e sul funzionamento dei controlli interni nei riguardi degli enti autonomi territoriali toscani o per referti inerenti a  particolari categorie di essi.

 

2. In ordine all’attività di controllo di cui al precedente articolo:

a) il Consiglio delle Autonomie può indicare alla Sezione regionale della Corte dei Conti profili della gestione degli enti autonomi territoriali da inserire eventualmente nel programma dei controlli annualmente  predisposto dalla stessa Sezione;

b) la Sezione regionale della Corte, qualora abbia svolto il controllo in ordine a problematiche di carattere generale per la totalità degli enti o per parte di essi, ne riferisce annualmente gli esiti al Consiglio delle Autonomie, in una specifica audizione alla quale sono invitate a partecipare le organizzazioni rappresentative degli enti;

 c) la Sezione regionale della Corte, nella stessa audizione, espone al Consiglio delle Autonomie i risultati degli accertamenti effettuati, sulla base delle relazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto degli enti autonomi territoriali rimesse dagli organi di revisione economico-finanziaria, sul rispetto degli obiettivi posti dal patto annuale di stabilità e sul vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché sulla eventuale sussistenza di gravi irregolarità contabili e finanziarie.

 

3. Il Consiglio delle Autonomie esplica la facoltà di cui alla lett. a) del precedente articolo, entro 30 giorni dall’invio da parte della Sezione regionale della Corte della bozza di programma annuale dell’attività di controllo.

Gli organi della Regione possono partecipare alle audizioni di cui alle lett. b) e c).

 

4. La richiesta di pareri in materia di contabilità pubblica da parte degli enti autonomi territoriali sono trasmessi alla Sezione regionale della Corte, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie che, in ogni caso, è messo a conoscenza dell’invio anche tramite la stessa.

Il Consiglio delle Autonomie valuta l’opportunità di divulgare l’esito del parere emesso dalla Sezione regionale della Corte e da questa trasmesso allo stesso Consiglio, oltre che all’ente richiedente.

Il Consiglio delle Autonomie può richiedere, in via autonoma, pareri su temi generali in materia di contabilità pubblica.

 

5. La Sezione regionale della Corte invia al Consiglio delle Autonomie l’esito dei controlli effettuati sui singoli enti locali.

 

6. La Giunta regionale mette a disposizione della Sezione regionale della Corte una griglia di indicatori utili alla valutazione, nel tempo e nello spazio, della gestione finanziaria degli enti.

Il sistema degli indicatori e le sue caratteristiche sono definiti dalla Sezione sulla base degli orientamenti espressi dal Gruppo di esperti nominati dalla Sezione regionale della Corte - di cui fa parte un rappresentante della Giunta regionale e un rappresentante del Consiglio delle Autonomie - e tenendo conto delle informazioni presenti nella banca dati regionale sulla finanza delle autonomie locali (SIFAL).

 

7. La Sezione regionale della Corte mette a disposizione della Giunta Regionale i dati finanziari e gestionali, non rilevabili dai certificati di bilancio, desunti dalla medesima sulla base dei questionari annualmente compilati dalle autonomie territoriali toscane su richiesta della stessa.

 

 

 

 

Risoluzione n. 3 del 05.09.2006.

 

Attività di collaborazione con la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, ai sensi della convenzione stipulata il 16 giugno 2006. Richiesta e divulgazione dei pareri: approvazione modalità attuative.

 

Il Consiglio delle Autonomie locali

   

Premesso

-che con la convenzione stipulata il 16 giugno 2006   -si tratta della CONVENZIONE SULLE MODALITA’ DI COLLABORAZIONE FRA LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI DELLA TOSCANA, IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE PER LA TOSCANA E LA REGIONE TOSCANA IN MERITO ALL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DEGLI ENTI AUTONOMI TERRITORIALI, di cui alla Risoluzione approvata nella seduta del CdAL del 22 maggio2006-  la funzione di collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, consistente nel collegamento tra questa ultima e i Comuni, le Province e la Città metropolitana, per la richiesta di pareri in materia di contabilità pubblica ai sensi dell’art.7 comma 8 della L. 131/2003, risulta grandemente potenziata;

-che, in virtù della Convenzione in questione,  il CdAL non solo può ora richiedere direttamente pareri su tematiche di carattere generale in materia di contabilità pubblica (v. art.4 comma terzo della Convenzione), ma può ritenersi abilitato anche a “dar voce a soggettività locali diverse da quelle prese in considerazione dalla legge, come, ad esempio, le Comunità montane o i Consorzi tra Comuni” (cfr. il “considerato” del parere della Sez. regionale di controllo per la toscana di cui alla del. 3/P depositata il 19 luglio 2006);

 

  

 Ricordato

-che nella Convenzione si stabilisce inoltre che il Consiglio delle Autonomie locali “valuta l’opportunità di divulgare l’esito del parere emesso dalla Sezione regionale della Corte e da questa trasmesso allo stesso Consiglio, oltre che all’ente richiesto” (v.art. 4 comma secondo della Convenzione);

-che, ad oggi, le richieste di parere trasmesse dal Presidente del CdAL alla Sezione di controllo della Corte dei Conti, hanno tutte avuto origine da specifiche richieste rivolte dagli enti locali di cui all’art.7 comma 8 della L.131/2003, ad eccezione della richiesta pervenuta dall’UNCEM Toscana il 10 maggio 2006;

 

   

Ritenuto

-di dover approvare specifiche modalità attuative dell’art.4 della Convenzione più volte citata, con riferimento sia alla richiesta dei pareri, sia alla loro divulgazione;

 

                                                         Delibera:

 

1)      Di approvare le seguenti modalità attuative per la presentazione delle richieste di parere alla Sezione regionale della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica:

a)      le richieste di parere in materia di contabilità pubblica, da rivolgere alla Sezione regionale della Corte dei conti, inviate al Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell’art.7 comma 8 della L.131/2003, sono sollecitamente trasmesse alla stessa Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal Presidente del CdAL;

b)      le richieste di parere in materia di contabilità pubblica, che enti locali diversi da quelli previsti dall’art.7 comma 8 della L.131/2003, ovvero  associazioni rappresentative degli enti locali, intendano rivolgere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art.4 comma terzo della Convenzione di cui in premessa, sono inviate al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, che, previa verifica della loro riconducibilità a temi generali in materia di contabilità pubblica, le trasmette sollecitamente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;

c)      le richieste di parere su temi generali in materia di contabilità pubblica che il CdAL intenda autonomamente avanzare ai sensi del citato art.4 comma terzo della Convenzione, sono trasmesse alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal Presidente del CdAL, previa deliberazione del Consiglio.

 

2)      Di stabilire che, con riferimento alla divulgazione dei pareri resi

dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, gli stessi pareri e le relative richieste siano pubblicizzate attraverso l’inserimento nel sito Internet del Consiglio delle Autonomie locali, salvo che, nel caso di cui al punto 1 lett. a), l’ente richiedente non espliciti la sua contrarietà in tal senso.

 

3)      Di trasmettere per opportuna conoscenza il presente atto al Presidente della Sezione regionale di  controllo per la Toscana della Corte dei Conti.

  

 


d) Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008

 

Art. 1

– Finalità e ambito di applicazione(2)

1. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza della Regione, in attuazione delle disposizioni degli articoli 11, comma 6, 50 e 51 dello Statuto.

1 bis. La presente legge non si applica:

a) alle commissioni di concorso e alle commissioni esaminatrici la cui durata si esaurisce con la conclusione delle prove o degli esami;

b) alle designazioni vincolanti effettuate da soggetti esterni alla Regione, fatta eccezione per le designazioni relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, le quali devono anche contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare; l’inammissibilità è dichiarata, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza. (16)

c) alle nomine effettuate in ragione dell’ufficio ricoperto dal soggetto nominato;

d) alle determinazioni di carattere organizzativo dei dirigenti regionali, assunte nell’ambito dei rispettivi poteri di gestione, che comportano l’individuazione di personale regionale ad essi assegnato a partecipare ad organismi con compiti istruttori o consultivi;

e) agli organismi di garanzia previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro;

f) ai commissari nominati dalla Regione.(3)

2. La Regione provvede alle nomine e designazioni informandosi ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione, rispetto del principio della rappresentanza di genere e, per quelle di competenza del Consiglio regionale, di garanzia del ruolo delle minoranze.

Art. 2

- Competenze del Consiglio e degli organi di governo

1. Sono di competenza del Consiglio le nomine e designazioni spettanti alla Regione:

a) attinenti a funzioni in cui la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o, comunque, prevalente;

b) negli organi di amministrazione attiva e consultiva di società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa, salvi i casi di cui al comma 2, lettera b);

c) negli organi di controllo contabile ed amministrativo di enti e organismi pubblici e privati;

d) in tutti i casi non espressamente riservati alla competenza degli organi di governo ai sensi del comma 2.

2. Sono di competenza degli organi di governo le nomine e designazioni spettanti alla Regione:

a) negli organi di amministrazione attiva e consultiva di enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione;

b) di amministratori unici e di amministratori delegati con funzioni di direzione in società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa;

c) per incarichi direzionali;

d) negli organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, fatta eccezione per quelli di supporto al Consiglio regionale.

3. Ai fini della lettera a) del comma 2, gli enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione sono quei soggetti giuridici, comunque denominati, che svolgono funzioni esclusive o comunque prevalenti strumentali all’esercizio delle funzioni regionali di governo e che, pur se dotati di propria autonomia, sono soggetti alla potestà regionale esclusiva o comunque prevalente in ordine ai seguenti profili:

a) costituzione o scioglimento;

b) nomina degli organi;

c) approvazione dei bilanci;

d) esercizio di funzioni di vigilanza o controllo;

e) definizione di indirizzi e direttive;

f) disciplina dell’ordinamento interno;

g) disciplina del personale.

4. Per gli organismi pubblici aventi le caratteristiche di cui al comma 3 ed alla costituzione dei cui organi partecipano gli enti locali, la nomina o designazione dei componenti dell’organo di amministrazione è di competenza del Consiglio regionale e la nomina o designazione del presidente è di competenza degli organi di governo. Tale disciplina si applica anche agli organismi pubblici aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e svolgenti funzioni di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale. (4)

5. Tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale.

6. Disposizioni in materia di nomine e designazioni della Regione, in contrasto con il presente articolo, contenute in statuti, atti costitutivi, regolamenti o qualsiasi altro atto di organismi esterni non impegnano la Regione, le cui nomine e designazioni restano soggette esclusivamente alla presente legge.

7. Nei casi in cui gli statuti di società, associazioni, fondazioni od altri organismi di diritto privato attribuiscono nomine riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1, ad organi di dette società od organismi ai quali partecipa, in rappresentanza della Regione, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, quest’ultimo, nell’espressione del voto per dette nomine, si conforma ad una preventiva deliberazione del Consiglio regionale.

8. Nel caso in cui nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale ai sensi della presente legge debbano essere effettuate, per disposizione di statuti di società, associazioni, fondazioni od altri organismi di diritto privato, d’intesa con altri soggetti, alla definizione di tali intese provvede il Presidente del Consiglio regionale.

Art. 3

- Procedura delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio

1. Le proposte per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio, presentate ai sensi dell’articolo 7, sono sottoposte al parere della commissione consiliare competente che, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui il Consiglio deve provvedere alla nomina o designazione, trasmette il relativo provvedimento al Presidente del Consiglio per l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio.

2. La commissione consiliare competente può procedere, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, ad audizioni al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della proposta.

3. Il Consiglio garantisce la rappresentanza delle minoranze con il sistema di elezione a voto limitato. In assenza di diverse specifiche disposizioni normative, il voto è limitato a due terzi, se non altrimenti deliberato dal Consiglio prima di procedere alla votazione.

4. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede al ballottaggio tra gli stessi ed è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Art. 4

- Controllo preventivo del Consiglio

1. Le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) sono effettuate, ai sensi dello Statuto, previo controllo da parte del Consiglio.

2. A tal fine, il Presidente della Giunta comunica al Consiglio le nomine o designazioni che intende effettuare, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, corredate del curriculum del candidato e di una relazione illustrativa delle ragioni della proposta.

3. Il Consiglio, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 e secondo le modalità definite dal proprio regolamento interno, che prevedono la possibile audizione del candidato, può formulare eventuali osservazioni. Trascorso tale termine senza che il Consiglio si sia espresso, il Presidente della Giunta può procedere ad effettuare la nomina o designazione.

4. In caso di osservazioni del Consiglio, l’atto di nomina deve dare atto del loro accoglimento oppure esplicitare le motivazioni del loro mancato accoglimento.

5. Nei casi in cui, secondo la normativa di riferimento, una nomina di competenza del Presidente della Giunta avvenga a seguito di designazione vincolante da parte di altri soggetti o sia riservata a chi è titolare di determinate cariche oppure riguardi gli organismi tecnici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), le procedure di controllo consiliare preventivo di cui al presente articolo non si applicano e il Presidente della Giunta comunica tempestivamente al Consiglio la nomina effettuata.

6. La stipula da parte della Giunta di patti parasociali relativi a società nei cui organi di amministrazione siano presenti componenti nominati o designati dal Consiglio non può comportare alcuna deroga alle competenze del Consiglio in materia di nomine.

Art. 5

- Elenchi regionali degli incarichi

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, l’Ufficio di presidenza del Consiglio e il Presidente della Giunta pubblicano, ciascuno per la propria competenza, un elenco delle nomine e designazioni da effettuare nell’anno solare successivo.

2. Gli elenchi contengono:

a) gli organismi cui le nomine o designazioni si riferiscono;

b) la fonte normativa dell’incarico;

c) la data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata e la durata dell’incarico;

d) i requisiti richiesti per l’incarico;

e) le eventuali incompatibilità specificamente previste per l’incarico dalla normativa di riferimento;

f) l’indennità prevista.

3. Gli elenchi sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sono inseriti sui siti web del Consiglio e della Giunta. Il Consiglio e il Presidente della Giunta possono dare ulteriori idonee forme di pubblicità a tali elenchi.

4. Gli elenchi sono redatti e pubblicati secondo un modello unitario definito d’intesa fra le strutture tecniche di cui all’articolo 6.

5. Ove, nel corso dell’anno, si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste negli elenchi di cui al comma 1, i soggetti competenti ai sensi del medesimo comma 1 compilano elenchi integrativi, cui si applicano le stesse forme di pubblicità.

Art. 6

- Strutture tecniche di supporto

1. Le competenti strutture tecniche istituite presso il Consiglio e la presidenza della Giunta:

a) definiscono il modello unitario degli elenchi delle nomine e designazioni;

b) curano la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, i relativi aggiornamenti e la loro pubblicazione secondo modalità omogenee;

c) assicurano il costante aggiornamento della situazione degli incarichi in essere;

d) effettuano il monitoraggio sul rispetto del principio di pari rappresentanza di genere.

2. Le medesime strutture, inoltre:

a) raccolgono le indicazioni di candidati di cui all’articolo 7;

b) verificano la completezza della documentazione prevista dall’articolo 8.

Art. 7

- Avviso di selezione, indicazioni di candidati e proposte di nomina

1. La pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana degli elenchi di cui all’articolo 5 costituisce avviso pubblico per l’indicazione di candidature per le nomine e designazioni di competenza regionale, ad eccezione di quelle inerenti a:

a) organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, ai quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;

b) organismi per i quali la legge di settore già prevede l’espletamento di uno specifico avviso pubblico;

c) organismi la cui costituzione ha carattere di urgenza;

d) nomine e designazioni da effettuarsi previa intesa della Regione con organi dello Stato, delle regioni o di altri soggetti;

e) organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, se non già ricompresi nelle lettere da a) a d). (5)

2. Nel caso di cui alla lettera c) (6) del comma 1, il provvedimento di nomina o designazione dà conto delle motivazioni d’urgenza che hanno imposto la deroga all’avviso pubblico.

3. Le indicazioni di candidature, corredate del curriculum degli studi e delle esperienze professionali, devono essere presentate all’organo competente per la nomina o designazione non più tardi di settantacinque giorni antecedenti la data in cui la nomina o designazione deve essere effettuata, da parte:

a) delle organizzazioni sindacali regionali;

b) delle associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Toscana nei settori interessati;

c) delle università ed istituti di ricerca della Toscana;

d) degli ordini professionali aventi sede in Toscana;

e) della persona direttamente interessata alla candidatura.

4. Le nomine e designazioni sono effettuate di norma tra i candidati indicati ai sensi dei commi 1 e 3, salvo che, per mancanza di indicazioni di candidature o per altra causa eccezionale, oltre che per le ragioni di urgenza di cui alla lettera c) (15) del comma 1, l’organo competente ritenga, motivatamente, di dover provvedere in deroga, fermo restando il rispetto dei criteri e dei principi della presente legge.

5. Il Consiglio delibera le nomine e designazioni di propria competenza su proposta, effettuata ai sensi del comma 4, da parte:

a) dei presidenti dei gruppi consiliari;

b) di ciascun consigliere;

c) della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, dello Statuto.

6. Le proposte di cui al comma 5, escluse quelle relative agli organi di controllo contabile, devono contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare. L’inammissibilità è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale.

7. Le proposte di cui al comma 5 relative agli organi di controllo contabile devono attenersi al principio di parità di genere per quanto possibile, tenuto conto della composizione degli albi o elenchi professionali dei soggetti legittimati ad essere nominati.

Art. 8

- Documentazione per la proposta di nomina

1. Per le proposte di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e per le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale sono acquisiti:

a) dati anagrafici e di residenza della persona proposta;

b) curriculum degli studi e delle esperienze professionali;

c) elenco delle cariche e degli incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi;

d) attestazione di possesso dei requisiti richiesti per la nomina o designazione, ivi compresa l’iscrizione ad albi professionali;

e) dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico;

f) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione;

g) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla presente legge o dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l’eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità o di conflitto di interesse esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.

2. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia incompleta, è consentito integrarla entro il quindicesimo giorno successivo alla presentazione della proposta.

3. Sono dichiarate inammissibili dal Presidente del Consiglio le proposte prive della documentazione di cui al comma 1 o risultate incomplete allo scadere del termine di cui al comma 2.

4. Per le nomine o designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale la documentazione di cui al comma 1 deve essere prodotta prima dell’adozione del decreto di nomina o designazione.

5. I dati raccolti sono trattati ai fini esclusivi della presente legge e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla conseguente normativa regionale.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle nomine di competenza regionale da effettuarsi su designazione o in una rosa di nominativi da parte di altri soggetti.

Art. 9

- Requisiti professionali

1. I soggetti candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati.

2. I soggetti candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale con funzioni anche di revisione dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 10

- Cause di esclusione

1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:

a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;

c) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) e successive modificazioni;

d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), come previsto dall’articolo 8 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 17 in materia di associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali);

e) coloro che ricadono nelle previsioni dell’articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), ad esclusione dei dipendenti regionali, fermo restando quanto per essi previsto dalle lettere a) e k) del comma 1 dell’articolo 12. I casi in cui le previsioni dell’articolo 2 della l. 154/1981 sono riferite al territorio nel quale il titolare di una determinata carica esercita le sue funzioni costituiscono causa di esclusione limitatamente ad organismi il cui ambito operativo è esattamente coincidente con detto territorio o compreso in esso. (7)

2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

Art. 10 bis

- Causa di esclusione dalla nomina ad amministratore di società a partecipazione regionale (1)

1. Non può essere nominato amministratore di società a partecipazione regionale chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi

Art. 11

- Incompatibilità

1. Le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le seguenti cariche e funzioni:

a) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità; assessore e presidente di provincia della Toscana; presidente e membro di giunta delle comunità montane della Toscana e dei circondari istituiti per legge regionale; componente degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alle leggi regionali 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 . “Disposizioni in materia di risorse idriche”) e 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

b) giudice costituzionale, magistrato ordinario, amministrativo, contabile, tributario e di ogni giurisdizione speciale, fatte salve specifiche disposizioni di legge;

c) avvocato o procuratore presso l’Avvocatura dello Stato o di altri enti pubblici;

d) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;

e) difensore civico di regione, provincia o comune;

f) titolare di due incarichi di membro effettivo in collegi sindacali e organi di controllo, la cui designazione o nomina sia di competenza di enti pubblici anche economici o di società di capitali da essi partecipate in modo esclusivo o prevalente;(8)

g) titolare di incarico professionale di studio, consulenza o ricerca conferito dalla Regione.

g bis) soggetti nominati dalla Regione a seguito delle designazioni di cui all’articolo 1, comma 1 bis, lettera b). (9)

Art. 12

- Conflitto di interesse

1. Non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla presente legge, versando in una situazione di conflitto di interesse:

a) i dipendenti dello Stato, della Regione e degli enti locali che comunque assolvano a mansioni inerenti l’esercizio della vigilanza sull’ente o organismo cui si riferisce la nomina;

b) i dipendenti o consulenti dell’ente o organismo per il quale il nominativo è proposto, ovvero di enti o organismi da esso dipendenti o ad esso strumentali;

c) i membri di organi consultivi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti degli organi dell’ente o organismo cui si riferisce la nomina;

d) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell’interesse dell’ente o organismo cui si riferisce la nomina;

e) chi ha lite pendente, come individuato ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione ), in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l’ente o organismo cui si riferisce la nomina;

f) chi abbia prestato opera di consulenza a favore dell’ente o organismo cui si riferisce la nomina nei dodici mesi precedenti;

g) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l’ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;

h) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, nonché i conviventi dei medesimi soggetti, se e in quanto dichiarati ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni;

i) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a);

j) i dirigenti regionali in quiescenza, prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data del collocamento a riposo;

k) negli organi degli enti dipendenti della Regione, di cui all’articolo 50 dello Statuto, i dirigenti e i dipendenti regionali, se non collocati in aspettativa previamente all’assunzione dell’incarico, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge regionale relativa alla disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

Art. 13

- Limitazioni per l’esercizio degli incarichi

1. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge, fatta eccezione per quelli non retribuiti e salvo quanto previsto al comma 3, non sono tra loro cumulabili.

2. In caso di conferimento di una nuova nomina l’interessato deve dimettersi dal precedente incarico entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In assenza di dimissioni l’interessato è dichiarato decaduto dalla carica ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

3. E’ consentita l’attribuzione alla stessa persona di non più di due incarichi di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile.

4. Non è consentita la nomina per più di due mandati consecutivi nello stesso incarico. A tale fine si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge. (10)

5. Non è consentita, per un periodo di due anni, la nomina in un incarico compreso fra quelli disciplinati dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza in uno stesso incarico per due mandati consecutivi.

Art. 14

- Doveri inerenti il mandato

1. Nell’espletamento del proprio mandato i soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge rappresentano la Regione e sono tenuti ad attenersi alle direttive impartite dall’organo che li ha nominati, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di legge. Nel caso di nomine effettuate dal Consiglio regionale, le direttive dello stesso Consiglio tengono conto del principio di rappresentanza delle minoranze sulla cui base sono stati nominati i soggetti alle quali esse sono dirette.

2. I soggetti nominati ai sensi della presente legge sono tenuti ad inviare all’organo regionale da cui sono stati nominati o designati una relazione annuale sull’attività svolta. Sono, altresì, tenuti a riferire sull’attività, ogni volta che ne sono richiesti dal Presidente del Consiglio, su iniziativa propria o di almeno tre presidenti di gruppo o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, o dal Presidente della Giunta.

3. Il nominato ha l’obbligo:

a) di astenersi dal prendere parte alle decisioni degli organi dei quali è componente, quando le stesse possano procurare, direttamente o indirettamente, vantaggi patrimoniali o di altro genere a sé medesimo, al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado;

b) di non adottare, rispetto ad obblighi derivanti dalla legge o da altra fonte del diritto, condotte omissive suscettibili di determinare i medesimi effetti di cui alla lettera a).

4. Durante l’espletamento del mandato l’interessato è tenuto a comunicare all’organo regionale che ha provveduto alla nomina o designazione il sopravvenire di cause di esclusione, di incompatibilità, di conflitto di interesse o di sospensione di cui rispettivamente agli articoli 10, 11, 12 e 16.

Art. 15

- Decadenza e revoca

1. L’organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all’articolo 10, procede alla dichiarazione di decadenza dell’interessato dall’incarico con provvedimento motivato.

2. L’organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di conflitto di interesse di cui agli articoli 11 e 12, invita l’interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità o conflitto. Qualora tale situazione non sia rimossa entro dieci giorni dal ricevimento dell’invito, l’interessato è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento motivato.

3. La decadenza dall’incarico è altresì pronunciata:

a) nel caso di cui all’articolo 13, comma 2;

b) nel caso di cui all’articolo 8, comma 3, della legge regionale 21 giugno 1983, n. 49 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti);

c) nel caso in cui si accerti che il nominato ha reso dichiarazioni mendaci nelle attestazioni di cui all’articolo 8, comma 1.

4. La revoca può essere disposta:

a) ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione;

b) ove la funzione affidata risulti espletata disattendendo le direttive dettate dalla Regione o in contrasto con esse.

5. La revoca è disposta, con provvedimento motivato, dallo stesso organo competente alla nomina o designazione. (11)

6. I provvedimenti di decadenza e di revoca vengono adottati a seguito di contraddittorio con l’interessato e vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

6 bis. Per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale, anche nei casi in cui esse siano state esercitate dal Presidente dello stesso Consiglio ai sensi dell’articolo 21, comma 5, l’invito di cui al comma 2 è effettuato dal Presidente del Consiglio regionale e la revoca o la decadenza sono disposte dal Consiglio regionale previa istruttoria e contraddittorio con l’interessato svolti dalla commissione consiliare competente.(12)

7. I soggetti che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), decadono di diritto dall’incarico dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica l’interdizione o la misura di prevenzione. L’organo competente alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, il verificarsi di tali condizioni provvede a dichiarare la decadenza ed a effettuare la sostituzione a norma dell’articolo 17. (13)

Art. 16

- Sospensione dall’incarico

1. Coloro che sono stati condannati o sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per una delle fattispecie di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d), sono sospesi di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge fino all’emanazione del provvedimento definitivo.

2. L’organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione provvede a dichiarare la sospensione ed a effettuare la sostituzione a norma dell'articolo 17, comma 1, per la durata della sospensione stessa.

Art. 17

- Sostituzione

1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato, l'organo regionale competente provvede alla sostituzione.

2. A tal fine, entro il termine di quindici giorni dalla cessazione l’organo regionale competente provvede alla nuova nomina o designazione sulla base, ove presenti, delle candidature già indicate in precedenza per tale incarico ovvero ai sensi dell’articolo 7, comma 4.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.

Art. 18

- Durata degli incarichi

1. Gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

2. Quanto disposto dal comma 1 si applica altresì agli incarichi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza.

Art. 19

- Rappresentanza di genere

1. Ai fini del rispetto del principio della differenza di genere, le strutture tecniche di cui all’articolo 6 provvedono a verificare che, sul totale delle nomine effettuate nell’anno solare di riferimento dal Consiglio e dagli organi di governo, escluse quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), sia stata rispettata la percentuale del cinquanta per cento di presenza per ogni genere.

2. Le strutture tecniche comunicano semestralmente i risultati degli accertamenti effettuati ai fini della verifica agli organi che hanno provveduto alle nomine e designazioni nonché alla Commissione regionale per le pari opportunità.

3. Ove dalla verifica stessa risulti non rispettato quanto previsto al comma 1, l’organo che ha provveduto alle nomine e designazioni è tenuto, nell’anno solare successivo a quello cui si riferisce la verifica, a nominare o designare un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato, in modo da favorire il riequilibrio della presenza dei due generi.

3 bis. Il Consiglio regionale e gli organi di governo della Regione promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti. (17)

Art. 20

- Norme transitorie

1. I soggetti nominati dalla Regione in carica all’entrata in vigore della presente legge che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse stabilite dalla legge stessa sono tenuti a rimuovere detta causa o a dimettersi dalla carica ricoperta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una o più proposte di legge di revisione delle normative vigenti in modo da uniformarle e renderle coerenti con le disposizioni dello Statuto e della presente legge.

3. Fino alla revisione delle normative di cui al comma 2, le nomine e designazioni continuano ad essere effettuate in conformità alle normative stesse.

4. In sede di revisione delle proprie normative ai sensi del comma 2, la Regione provvede ad uniformare i compensi per gli incarichi assegnati ai sensi della presente legge, tenendo conto dell’impegno che l’incarico comporta e della strategicità dell’ente ed organismo rispetto ai fini perseguiti dalla Regione.

5. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la presente legge si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva al 30 giugno 2008.

6. In prima attuazione della presente legge, gli elenchi delle nomine e designazioni in scadenza nell’anno 2008, pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11 (Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni), sostituiscono l’avviso di cui all’articolo 7 della presente legge.

7. Per le nomine e designazioni in scadenza nel secondo semestre 2008, il termine di cui all’articolo 4, comma 2, è ridotto a trenta giorni ed il termine di cui all’articolo 7, comma 3, è ridotto a quarantacinque giorni.

Art. 21

- Rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione

1. Gli organi amministrativi di competenza della Regione, attivi, consultivi e di controllo, comunque denominati, devono essere ricostituiti entro il termine della loro scadenza.

2. Gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine della loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni successivi. Decorso tale termine senza che si sia provveduto al rinnovo, gli organi decadono.

3. Nei quarantacinque giorni di cui al comma 2, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione espressa dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 3 adottati nel periodo di proroga nonché quelli adottati dopo la decadenza dell’organo sono nulli.

5. Nei casi in cui il rinnovo degli organi amministrativi è di competenza del Consiglio e questi non provvede almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio.

6. Qualora la nomina debba essere effettuata su designazione da parte di soggetti terzi e questi non provvedono in tempo utile, il Consiglio o il Presidente della Giunta possono effettuare comunque la nomina, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

Art. 22

- Nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali

1. Le nomine e designazioni dei rappresentanti dell’insieme degli enti locali o di una o più categorie di enti locali negli organismi regionali sono effettuate, ai sensi dell’articolo 66, comma 6, dello Statuto, dal Consiglio delle autonomie locali secondo le disposizioni del proprio regolamento interno, sentite le associazioni degli enti locali interessate.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle nomine e designazioni che le fonti normative attribuiscono direttamente ad uno o più enti locali specificamente individuati.

2 bis. Le nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali in organismi regionali o comunque sottoposti alla disciplina regionale sono soggette alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11.(14)

Art. 23

- Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 8 marzo 1979, n. 11 (Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni);

b) legge regionale 15 maggio 1980, n. 55 (Norme sul rinnovo delle nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione);

c) legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Toscana e norme per la prima costituzione del Comitato di Controllo di cui all’art. 54 della L.R. 7 luglio 1992, n. 31 : “Disciplina del controllo sugli atti degli Enti Locali”);

d) legge regionale 18 aprile 1995, n. 45 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1979, n. 11 , concernente “Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni”).

2. Sono abrogate le norme regionali che attribuiscono nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali in contrasto con l’articolo 22 della presente legge.

 

Note:

[1 ] Articolo inserito con l.r. 28 aprile 2008, n. 20 art. 18

[2 ] Rubrica così sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 1.

[3 ] Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 1.

[4 ] Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 2.

[5 ] Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 3.

[6 ] Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 3.

[7 ] Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 4.

[8 ] Lettera così sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5.

[9 ] Lettera aggiunta con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5.

[10 ] Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 6.

[11 ] Periodo soppresso con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

[12 ] Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

[13 ] Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

[14 ] Comma aggiunto con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 8.

[15] Parole così sostituite con l.r. 21 novembre 2008 , n. 62 , art. 66.

[16] Parole così sostituite con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 5.

[17] Comma aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 5.

 



[1] Su di essi il CAL ha espresso 6 pareri integralmente favorevoli, 2 pareri con raccomandazione e 1 sottoposto a condizione.

[2] Il testo integrale della legge è riportato nell’appendice della presente pubblicazione.

[3] È possibile conoscere i nomi dei designati consultando il sito www.consiglioautonomie.it/archiviodellenomine.htm

[4] I testi integrali della convenzione e della risoluzione sono riportati all’interno dell’Appendice in calce al presente Rapporto.