RAPPORTO ANNUALE
DI ATTIVITA’ 2008
Prefazione di
Marco Romagnoli, Presidente del CAL
1. Introduzione
2. Scheda di sintesi
dell’attività istituzionale
3. Analisi dei pareri
espressi nelle sedute del CAL su richiesta del Consiglio regionale
3.1 Seduta consiglio delle Autonomie locali
del 21 gennaio 2008
3.1.1 Pareri
espressi su proposte di legge
3.1.2 Pareri
espressi su proposte di deliberazione
3.2 Seduta consiglio delle Autonomie locali
del 7 marzo 2008
3.2.1 Pareri
espressi su proposte di legge
3.2.2 Pareri
espressi su proposte di deliberazione
3.3 Seduta consiglio delle Autonomie locali
del 18 aprile 2008
3.3.1 Pareri espressi su
proposte di legge
3.3.2 Pareri
espressi su proposte di deliberazione
3.4 Seduta consiglio delle Autonomie locali
del 12 maggio 2008
3.4.1 Pareri
espressi su proposte di legge
3.5 Seduta consiglio delle Autonomie locali
del 3 giugno 2008
3.5.1 Pareri
espressi su proposte di legge
3.5.2 Pareri
espressi su proposte di deliberazione
3.6 Seduta consiglio delle Autonomie locali
del 19 giugno 2008
3.6.1 Pareri
espressi su proposte di legge
3.6.2 Pareri
espressi su proposte di deliberazione
3.7 Seduta consiglio delle Autonomie locali
del 13 novembre 2008
3.7.1 Pareri
espressi su proposte di legge
3.7.2 Pareri
espressi su proposte di deliberazione
3.8 Seduta consiglio delle Autonomie
locali del 10 dicembre 2008
3.8.1 Pareri
espressi su proposte di legge
3.8.2 Pareri
espressi su proposte di deliberazione
3.9 Verifica dell’esito dei pareri
4. Analisi dei pareri
espressi nelle sedute del CAL su richiesta della Giunta regionale
5. Ulteriori funzioni
svolte dal CAL
5.1 Nomine e designazioni di competenza del CAL
5.2 Il rapporto di collaborazione tra
5.2.1 I
pareri espressi relativamente alle richieste inoltrate nell’anno 2008
6. Attività di
studio e di ricerca
7. Attività di
comunicazione ed informazione
8. Appendici
a) Caratteristiche competenze e composizione del CAL
Caratteri e finalità
Competenze
previste dalla L.R. 36/2000
Competenze previste dallo Statuto regionale
Composizione
Procedure
Componenti
Struttura
tecnica
b) Disposizioni dello Statuto regionale
relative al CAL
Art. 66 “Consiglio delle Autonomie Locali”
Art. 67 “Seduta congiunta”
Art. 74 “Iniziativa popolare”
Art. 79 “Modifica allo Statuto”
c) Principali atti in materia di collaborazione tra Consiglio delle Autonomie locali e Corte dei conti
- Convenzione 16 giugno 2006: “Convenzione
sulle modalità di collaborazione fra
- Risoluzione
n. 3 del 05.09.2006: “Attività di collaborazione con
d) Legge regionale 8 febbraio 2008 n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”.
Prefazione
In questo anno
2008 la principale attività del Consiglio della Autonomie locali, costituita
dall’espressione dei pareri obbligatori sugli atti della programmazione
regionale, sulle proposte di legge e di regolamento che riguardano l’esercizio
delle competenze degli enti locali, ha attraversato una fase di stabilizzazione
rispetto a quelle che sono definite le “Ulteriori funzioni svolte dal CAL” (nomine
e designazioni di competenza del CAL e rapporto di collaborazione tra
Da evidenziare
tra i provvedimenti che hanno interessato l’assetto degli Enti locali, la
proposta di Legge sul riordino delle Comunità montane, resa necessaria a
seguito della legge finanziaria 2008, al fine di concorrere agli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica. Con essa sono state soppresse sei Comunità
montane delle venti esistenti e sui territori interessati dalla soppressione si
sono create cinque unioni di comuni in grado di svolgere le funzioni prima
esercitate dalle Comunità montane.
Per qual che
riguarda le nomine e le designazioni di competenza del CAL quello che ha maggiormente
inciso è stata la nuova disciplina introdotta con l’emanazione della Legge
Regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in
materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di
competenza della Regione) che ha ricondotto tutte le nomine e le
designazioni dei rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali,
alla competenza del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell’articolo 66,
comma 6, dello Statuto. Questa nuova disciplina ampliando la competenza del
Consiglio delle autonomie locali ha evidenziato anche l’esigenza di modificare
il regolamento interno dello stesso Consiglio della autonomie locali per porlo
in sintonia con le nuove disposizioni sui requisiti professionali, sulle cause
di esclusione, sulle incompatibilità, sul conflitto di interesse e su quanto
ancora dispone
Anche l’altra
delle “Ulteriori funzioni svolte dal CAL”, quella riferita alla collaborazione
con la sezione regionale della Corte dei Conti, ha conosciuto un incremento
tale, in questo 2008, da quasi raddoppiare le richieste di pareri rispetto
all’anno precedente. Certamente hanno contribuito l’attività legislativa del
Governo con la riduzione delle risorse derivanti dai trasferimenti dello Stato
e il conseguente indebolimento dei bilanci degli Enti locali, ma soprattutto la
costante attività di divulgazione di questa precipua attività tramite il sito
del Consiglio delle Autonomie locali che consente di conoscere i quesiti posti
dagli enti locali e i connessi pareri della Corte dei Conti.
Costante è stata anche per il 2008 la partecipazione al tavolo di concertazione istituzionale quale sede generale e stabile di raccordo, confronto e collaborazione, per l’attivazione di strumenti di programmazione e di politiche generali e di settore, attraverso azioni condivise tra Regione e sistema delle autonomie locali.
Marco Romagnoli
Presidente del CdAL
1.
Introduzione
Per quel che riguarda il grado di accoglimento dei rilievi formulati dal CAL nei pareri espressi può essere verificata solo per gli atti che hanno concluso il loro iter deliberativo e prendendo in considerazione il fatto che, ad eccezione di condizioni a carattere specifico, le altre condizioni e le raccomandazioni di norma hanno un carattere più generale e sono spesso rivolte a sollecitare comportamenti per il futuro.
Nell’ambito del Cap. 5 “Ulteriori funzioni svolte dal CAL”, sono
descritte le altre attività esperite dal CAL, ad integrazione di quelle
consultive, ed in particolare le problematiche poste dall’attuazione
dell’articolo 66, comma 6, del nuovo Statuto regionale e le numerose
designazioni effettuate in virtù di questa disposizione che attribuisce al CAL
una competenza nuova (ed unica nel panorama italiano in quanto non posseduta
dai consigli delle autonomie locali istituiti dalle altre regioni) stabilendo
che spettano ad esso le nomine e designazioni di competenza del sistema degli
enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali.
Anche per il 2008 intensa è l’attività di collaborazione svolta con
Il Rapporto si conclude con il richiamo ai tratti essenziali del CAL, come definiti dalla legge istitutiva, e con un’appendice contenente le disposizioni dello Statuto regionale ad esso relative.
2.
Scheda di sintesi dell’attività istituzionale
Nel corso del 2008 il Consiglio
delle Autonomie locali, ha tenuto complessivamente 8 sedute, esprimendo 38 pareri obbligatori.
I pareri sulle proposte di legge sono stati 19 mentre le pronunce sulle proposte di
deliberazione sono stati 10 e quelli sulle proposte di regolamento 9.
Anche
nel 2008, come nell’anno passato, i pareri obbligatori licenziati dal CAL sulle
proposte di regolamento hanno riguardato solo atti provenienti dalla Giunta
regionale mentre non ve ne sono stati di quelli rimessi alla competenza del
Consiglio regionale (regolamenti delegati dallo Stato).
Per
quanto riguarda il quorum deliberativo
si rileva che quest’anno, analogamente all’anno passato, quasi tutti i pareri
sono stati espressi all’unanimità,
salvo il parere sulla Proposta di legge n. 271
- “Modifiche alla L.R. 24 febbraio
2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)”, che è stato espresso a maggioranza.
Merita segnalare inoltre che nessuna delle 38
pronunce espresse nel periodo considerato ha avuto carattere negativo: infatti 25 pareri sono stati interamente
favorevoli, 12 sono stati favorevoli
ma con alcune raccomandazioni di
carattere generale e rivolte alla futura attività legislativa,
Nelle pronunce del CAL sono stati complessivamente
formulati 19 rilievi specifici, di cui 1 condizione e 18
raccomandazioni.
Questa distinzione, conseguente alla qualificazione
attribuita dallo stesso CAL alle proprie pronunce a seguito dell’accordo
intercorso nel settembre 2002 fra l’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, i Presidenti delle commissioni consiliari e il Presidente del CAL, è
stata confermata anche per le pronunce espresse in questo anno, in quanto
ritenuta la soluzione più idonea ad agevolare le commissioni consiliari a
pronunciarsi espressamente sui rilievi specifici formulati dal CAL nei propri
pareri.
Anche l’anno in esame, come gli anni passati, è stato contraddistinto da
un’intensa attività di raccordo con le Associazioni rappresentative degli enti
locali, svolta dalla Presidenza del CAL con il supporto tecnico del Settore di
Assistenza, in sede di istruttoria degli atti collocati all’ordine del giorno
del Tavolo di concertazione interistituzionale.
Dei 38 atti oggetto delle pronunce del CAL, 9
non hanno ancora concluso il loro iter
deliberativo. Dei restanti 29 atti,
soltanto 13 sono stati oggetto
di rilievi da parte del CAL: per la precisione 18, di cui 17 raccomandazioni e 1 condizione.
Di tali rilievi sembra essere
stata accolta soltanto 1 raccomandazione.
Questo
dato, del tutto similmente all’anno 2007, risulta estremamente difficile da
verificare soprattutto per quanto riguarda le raccomandazioni perché, di
regola, hanno carattere generale e sono rivolte al futuro, sollecitando
l’adozione di determinati interventi o l’assunzione di specifici comportamenti.
Di ciò si darà conto in maniera più approfondita nel presente rapporto alla
sezione dedicata.
3. Analisi dei pareri espressi dal CAL su richiesta del Consiglio regionale suddivisi per commissione
Per l’anno 2008 i pareri sulle proposte di legge e di deliberazione sono stati raggruppati in ordine cronologico sulla base delle sedute del CAL nelle quali sono stati espressi.
Agli esiti dei rilievi formulati dal CAL è dedicato un apposito paragrafo.
Proposta di Legge n. 240 “Testo
unico per le attività internazionali della Regione Toscana”
Con la proposta di legge n. 240 si intende riordinare la legislazione
regionale in materia di attività internazionale a seguito della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3) e dalla legge 4 febbraio 2005,
n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo
dell’Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).
Le disciplina delle attività di rilievo internazionale ed europeo per
Sulla proposta di legge il CAL ha espresso parere favorevole
all’unanimità.
Proposta di Legge n. 247
“Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del “mobbing” nei
luoghi di lavoro”.
La proposta in oggetto, in attuazione dei principi comunitari e
costituzionali, intende promuovere azioni atte a prevenire e risolvere fenomeni
di mobbing nei luoghi di lavoro.
A questo fine prevede l’istituzione di sportelli anti-mobbing e di un
Osservatorio regionale sul mobbing.
Si tratta dell’unico parere fra quelli espressi nell’anno 2008 sottoposto
a condizione affinché siano assegnati adeguati finanziamenti per le attività da
delegare agli Enti locali.
Proposta di Legge n. 249
“Modifiche alla L.R. 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)”
La presente proposta di legge costituisce un radicale e necessario
intervento di adeguamento della legislazione in seguito ai pronunciamenti della
Suprema Corte (sentenza n. 401 del 26 novembre 2007 e seguenti).
Il parere licenziato dal CAL è stato favorevole all’unanimità.
Proposta di Legge n. 250
“Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione
dell’Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario)”
La proposta di legge n. 250 prevede l’istituzione di un’unica Azienda
regionale per il diritto allo studio universitario, con accorpamento delle tre
Aziende esistenti (Firenze, Pisa e Siena).
L’Azienda regionale sarà istituita a far data dal 1 luglio 2008, quale
ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia
amministrativa e gestionale, di proprio patrimonio e di proprio personale con
sede a Firenze.
È anche prevista la disciplina di un periodo transitorio sino all’entrata
a regime del nuovo sistema di gestione del Diritto allo Studio Universitario.
Considerato che costituisce una materia sottratta alla concertazione
istituzionale con gli Enti locali e che il confronto si svolge in sede di Comitato di coordinamento
istituzionale ed in considerazione del parere favorevole di quest’ultimo, il CAL
si è pronunciato con parere integralmente favorevole.
Con
3.2 Seduta consiglio delle Autonomie locali del 7 marzo 2008
3.2.1 Pareri espressi su Proposte di Legge
Proposta di Legge n. 241 “Modifiche
alla L.R. 20 marzo 2000 n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia
di attività produttive)”
Il provvedimento in oggetto apporta degli emendamenti alla proposta di
legge regionale “Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35
(Disciplina degli interventi regionale in
materia di attività produttive) sulla quale il Consiglio delle Autonomi
Locali ha già espresso parere favorevole nella seduta dell’11 dicembre 2007.
Gli emendamenti in oggetto rispondono all’esigenza di non intervenire
ancora in ordine alla ripartizione delle competenze amministrative previste dalla legge Bassanini e dal decreto
legislativo 112/1998, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione e
delle nuove competenze legislative previste dall’art. 117 novellato.
Il CAL ha confermato il parere favorevole all’unanimità.
3.3 Seduta consiglio delle Autonomie locali del 18 aprile 2008
3.3.1 Pareri espressi su Proposte di Legge
Proposta di Legge n. 263
“Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia
Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.”
La presente proposta di legge prevede l’acquisizione da parte della Regione Toscana della quota necessaria per ottenere la totale partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a., al fine di trasformarla in società per lo svolgimento di servizi strumentali all’attività regionale (con nuova denominazione di Sviluppo Toscana s.p.a.), secondo le previsioni della legge finanziaria 2007 (legge 296/06).
Il parere licenziato dal CAL è stato favorevole all’unanimità.
3.3.2 Pareri espressi su Proposte di Deliberazione
Proposta di Delibera n. 492 “Piano sanitario 2008-
Il Piano sanitario 2008-2010 è l’aggiornamento di quello 2005-2007, con cui viene riconfermata la scelta di orientare il sistema sanitario ad erogazioni di prestazioni efficaci, appropriate e che rispondano a criteri di economicità, all’interno di ben identificati livelli essenziali di assistenza.
Durante la seduta del CAL, sulla proposta di delibera n. 492 è emersa la necessità di valorizzare la competenza in materia di indirizzo e di programmazione da parte dei rappresentanti delle popolazioni locali sugli interventi che hanno un forte legame con il territorio e con le specificità di bisogni. Pertanto il parere del CAL è stato favorevole ma con la raccomandazione che fosse messo in capo ai rappresentanti delle popolazioni locali (conferenza dei Sindaci, Società della Salute e Comunità Montane) la responsabilità degli atti di programmazione.
Proposta di Delibera n. 495 “Piano di Indirizzo Energetico Territoriale – PIER”. Il Piano di Indirizzo Energetico Territoriale – PIER definisce le scelte fondamentali della programmazione energetica, per gli anni 2006/2010, sulla base degli indirizzi dettati dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS).
Considerato che il Piano di Indirizzo Energetico Territoriale – PIER riconosce un ruolo forte agli enti locali nella programmazione in materia di fonti energetiche rinnovabili, il CAL si è espresso con parere favorevole ma con la raccomandazione che gli Enti locali siano messi in condizioni di esercitare le funzioni che verranno trasferite e che vi sia coordinamento con gli altri strumenti di governo del territorio.
Proposta
di Delibera n. 501 “Piano regionale per la promozione della cultura e della
pratica delle attività motorie triennio 2008-
La proposta di legge in oggetto costituisce
la prosecuzione dell’attività intrapresa con i precedenti piani (2001-2003 e
2004-2007) volta alla promozione ed al coordinamento degli interventi di
politica sociale per la diffusione della cultura e della pratica delle attività
motorie, ricreative e sportive, in coerenza con la legge regionale 72/2000 (Riordino delle funzioni e delle attività in
materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).
Anche per questa proposta di Delibera il CAL si è espresso favorevolmente evidenziando la necessità che venissero snellite e semplificate le procedure di attuazione dei piano in considerazione della ridotta dotazione di risorse destinate agli Enti locali.
Il parere licenziato dal CAL è stato favorevole all’unanimità.
3.4 Seduta consiglio delle Autonomie locali del 12 maggio 2008
3.4.1 Pareri espressi su Proposte di Legge
Proposta
di Legge n. 268 “Norme in materia di Servizi Pubblici Locali. Modifiche alla
L.R. 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei
siti inquinati), alla L.R. 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto
pubblico locale), alla L.R. 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di
espropriazione per pubblica utilità) ed alla L.R. 31 maggio 2006, n. 20 (Norme
per la tutela delle acque dall’inquinamento)”.
La proposta in oggetto prevede importanti interventi in materia di servizi pubblici locali soprattutto per quelli a rilevanza economica, con una disciplina integrativa di quella nazionale in relazione all’affidamento ed allo svolgimento dei servizi, in materia di tutela delle risorse idriche con la previsione dell’istituzione di un unico ambito ottimale denominato ATO Toscana ed un’ultima parte costituita da norme finali e transitorie di carattere finanziario, relative a modifiche legislative ed al personale in servizio nei ruoli organici delle autorità di ATO.
Per la proposta di legge n. 268 il parere del CAL è stato favorevole ma con delle raccomandazioni inerenti alla possibilità di formalizzare delle attività di solidarietà verso coloro che si trovano in situazione di disagio, considerare e prendere gli opportuni provvedimenti per rendere efficaci gli aspetti di controllo, responsabilità e rappresentanza dei comuni ed infine di tener conto della necessità di coordinamento con la proposta di legge n. 189 “Modifiche alla L.R. 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)”.
Proposta di Legge n. 269 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”.
Con questa nuova disciplina del procedimento autorizzatorio dell’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, si prevede che le funzioni di rilascio, di sospensione di revoca e di verifica del permanere dei requisiti per ottenere l’autorizzazione passino in capo alle Provincie, in sostituzione dei Comuni.
Su questa proposta di legge il
CAL ha espresso parere favorevole ma con la raccomandazione che
Proposta di Legge n. 270 “Nuova disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA)”.
La presente proposta di legge prevede la nuova disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo e forestale con la conseguente abrogazione della legge regionale 37/1993 “Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA).
Questa nuova disciplina è resa necessaria da un disegno regionale di riorganizzazione del sistema delle agenzie regionali in cui si prevede un’uniformità nei vertici (con la nomina di un Direttore in sostituzione dell’Amministratore) ed un’attività di programmazione maggiormente integrata con quella strategica e operativa della regione.
Il parere licenziato dal CAL è stato favorevole all’unanimità.
Proposta di Legge n. 189 “Modifiche alla L.R. 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)”.
Sulla proposta di Legge n. 189 il CAL aveva già rilasciato un parere favorevole nella seduta del 16 luglio 2007, tuttavia in seguito all’esame da parte della Terza e Quarta commissione, il provvedimento è stato oggetto di ampie e sostanziali modifiche di interesse per il CAL rendendo necessario l’espressione di un nuovo parere.
Il nuovo provvedimento prevede un’intensa attività che i comuni devono svolgere in materia di acque minerali, di sorgenti e termali.
Sulla base di queste importanti modifiche è emersa, durante la discussione in seduta e riconfermata nella raccomandazione che segue il parere favorevole del CAL, la necessità che venga fornita agli Enti locali ogni utile supporto per l’esercizio delle nuove funzioni.
3.5 Seduta consiglio delle Autonomie locali del 3 giugno 2008
3.5.1 Pareri espressi su Proposte di Legge
Proposta di Legge n. 271 “Modifiche alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
La proposta di legge n. 271 dà attuazione alle previsioni già presenti nella riforma iniziata nel 2005 con l’unificazione dei due principali strumenti della programmazione socio-sanitaria (il piano sanitario regionale – PSR e il piano integrato sociale regionale – PISR) e con la copertura legislativa della Società della Salute in seguito alla conclusione della fase di sperimentazione.
Il parere espresso dal CAL è
stato favorevole ma con due raccomandazioni: considerare l’opportunità di
rendere obbligatoria
Proposta di Legge n. 273 “Bilancio di previsione per l’anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010. Assestamento.
La proposta Legge n. 273, quale assestamento di bilancio, costituisce aggiornamento dei dati previsionali del bilancio, sulla base di quelli relativi al risultato di amministrazione definitivamente determinato dall’approvazione del consuntivo dell’anno precedente, attraverso variazioni delle UPB (unità previsionali di base) derivanti dall’aggiornamento dei residui attivi e passivi del risultato di amministrazione. Tale tipo di atto per la sua stessa natura contabile di assestamento del bilancio, non presenta contenuti rilevanti ai fini della sfera delle competenze degli enti locali.
Pertanto il CAL nell’esprimere parere favorevole insiste sulla incongruità della disposizioni di legge che hanno introdotto il parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali sugli assestamenti di bilancio (introduzione dell’art. 24 bis della LR n. 36/2001 Ordinamento contabile della Regione Toscana), chiedendo al Presidente della Giunta regionale di assumere l’iniziativa per l’abrogazione, confermando integralmente il contenuto della propria risoluzione del 1° luglio 2005 collegata alla P.d.L. n. 12/2005 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’anno 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007. Assestamento”.
Proposta di Legge n. 277 “Riordino delle Comunità Montane” .
La proposta di legge in oggetto dà attuazione a quanto previsto dalla legge finanziaria 2008, nella quale si prevede che le Regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, provvedano con proprie leggi al riordino della disciplina della comunità montane, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle stesse.
La proposta di legge n.
3.5.2 Pareri espressi su Proposte di Deliberazione
Considerato che il Piano è sostanzialmente coerente con gli strumenti dei
programmazione e pianificazione della Regione, il CAL ha espresso parere
favorevole.
3.6 Seduta consiglio delle Autonomie locali del 19 giugno 2008
Non vi sono state proposte di legge e proposte di deliberazione per cui il CAL avrebbe dovuto esprimere parere obbligatorio.
All’ordine del giorno della presente seduta vi era una proposta di regolamento di iniziativa della Giunta regionale e la designazione dei rappresentanti degli enti locali della Toscana nel Comitato di gestione del Fondo speciale del volontariato (DM 8 ottobre 1997) e nel Consiglio di amministrazione dell’IRPET (art. 4 comma 1 della L.R. 59/96).
3.7 Seduta consiglio delle Autonomie locali del 13 novembre 2008
3.7.1 Pareri espressi su Proposte di Legge
Proposta di Legge n. 304 “Disposizioni per le gestioni degli impianti di fognatura e depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale”.
Per la presente proposta di legge è pervenuta al CAL una nuova assegnazione con la quale è stata comunicata la riduzione del termine per il rilascio del parere obbligatorio a quindici giorni - ai sensi dell’ articolo 46 bis, comma 3, del regolamento interno del Consiglio Regionale - che ne ha reso impossibile la trattazione nella seduta del 13 novembre 2008 e l’espressione del parere obbligatorio.
3.7.2 Pareri espressi su Proposte di Deliberazione
Proposta di Deliberazione n. 583 “Definizione dei criteri per i contributi in materia di porti regionali e navigazione interna ai sensi dell’art. 21/bis della L.R. 27/2008”.
Il parere licenziato dal CAL è stato favorevole all’unanimità.
3.8 Seduta consiglio delle Autonomie locali del 10 dicembre 2008
3.8.1 Pareri espressi su Proposte di Legge
Proposta di Legge n. 307 “Legge finanziaria per l’anno
Contestualmente al bilancio
1) per quel che riguarda le disposizioni in materia tributaria, sono previste modifiche alla legislazione regionale per adeguamento alla normativa statale sopravvenuta in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e introduzione, a decorrere dal 2009, di un’aliquota agevolata per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
2) per quel che riguarda le disposizioni in materia di programmazione regionale si prevede una rimodulazione delle previsioni finanziarie di alcuni piani e programmi necessaria per garantire la coerenza delle previsioni di bilancio;
3) per quel che riguarda le disposizioni finanziarie diverse vengono adottate previsioni di legge per poter dare supporto normativo a specifici interventi finanziari di settore a sostegno delle attività di impresa, a sostegno di interventi di prevenzione del rischio sismico, per la razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale ed a sostegno della zootecnica toscana.
Considerato che la proposta di legge n. 307 rispetta le finalità che sono proprie della legge finanziaria ai sensi dell’art. 13 della LR 36/2001 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”, il CAL ha espresso parere favorevole.
Proposta di Legge n. 308 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2009 e pluriennale 2009-
La proposta di Legge n. 308,
collocandosi pienamente all’interno delle scelte programmatiche attuate con il
DPEF 2009 con il mantenimento dell’equilibrio strutturale definito dallo stesso
DPEF 2009, è stata oggetto di un intenso confronto tra
Pertanto al parere favorevole del
CAL viene allegato il “Documento finale della concertazione istituzionale sul
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-
Proposta di Legge n. 309 “Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica)”.
La proposta di legge n. 309 è resa necessaria a seguito della legge finanziaria nazionale 2008, che ha imposto il contenimento dei costi della politica attraverso la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica.
In essa si prevede la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica e al fine di pervenire al nuovo assetto degli organi, dal 1° gennaio 2009, i componenti dei Consigli e delle Deputazioni dei consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale decadono dalle rispettive cariche e in questa fase transitoria il Presidente pro-tempore assume il ruolo di commissario con l’incarico di modificare lo statuto consortile e sulla base dello stesso, di provvedere agli adempimenti finalizzati alla costituzione del nuovo Consiglio dei delegati e di tutti gli altri organi.
Sull’argomento in campo nazionale era stata raggiunta l’intesa conferenza Stato-Regioni con il recepimento dei “criteri di riordino dei consorzi di bonifica” approvati dal Comitato Tecnico permanente in agricoltura nella seduta dell’11 settembre 2008.
Il CAL si è espresso favorevolmente sulla proposta di legge in oggetto, pur manifestando a titolo collaborativo due raccomandazioni: affrontare il problema del complesso riassetto delle materie di tutela del suolo e sicurezza idraulica (tenendo conto dei criteri di rappresentanza, di partecipazione e costi di funzionamento) e per questo considerare i “criteri di riordino dei consorzi di bonifica” approvati dal Comitato Tecnico permanente in agricoltura.
Proposta di Legge n. 313 “Abrogazione L.R. 34/1994. Norme in materia di bonifica. Abolizione dei consorzi”.
La proposta di Legge n. 313 è stata sottoposta all’esame del CAL ma non è stato espresso parere in quanto il Consiglio ha accolto la richiesta da parte dell’UPI Toscana di rinviarne l’espressione a causa dell’impossibilità a partecipare alla seduta del consiglio per una riunione indifferibile del Consiglio Direttivo di UPI Toscana.
Proposta di Legge n. 316 “Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana”.
La proposta di legge n. 316 contiene la nuova legge regionale sull’immigrazione abrogando e sostituendo la legge regionale 22 marzo 1990, n. 22 (Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana).
I principali interventi hanno come destinatari i cittadini non appartenenti all’Unione Europea e gli apolidi, presenti sul territorio regionale in regola con le disposizioni sull’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale e riguardano la programmazione in materia di immigrazione (affidata alla Regione, alle province, ai comuni ed alle società della salute nell’ambito delle proprie competenze istituzionali) attraverso il Piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione ed il Documento annuale di intervento; l’istituzione di un Comitato per le politiche dell’immigrazione per favorire l’attuazione della legge e per l’elaborazione del Piano di indirizzo e del documento annuale di intervento; previsione di concrete e specifiche misure che riguardano i più diversi campi della vita quotidiana dei cittadini stranieri (la scuola, la salute, la casa, la formazione, l’informazione e l’accesso al lavoro).
Considerato che al Tavolo di concertazione interistituzionale le Associazioni degli enti locali hanno espresso il loro consenso alla proposta di legge in oggetto il CAL ha espresso parere favorevole.
3.8.2 Pareri espressi su Proposte di Deliberazione
Proposta di Delibera n. 587 “Piano agricolo regionale (PAR) 2008-2010. Approvazione”.
Il Piano Agricolo Regionale costituisce il documento programmatico unitario per la realizzazione delle politiche economiche agricole e di sviluppo rurale definite nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e specificate nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), con l’assunzione delle priorità, perseguimento degli obiettivi ed applicazione dei criteri di intervento per il periodo di riferimento, con il rispetto degli indirizzi di politica agricola comunitaria e nazionale ed in linea con il criterio della gestione flessibile delle risorse finanziarie.
Durante la seduta del CAL le associazioni degli enti locali hanno manifestato con forza l’intenzione che anche il questa proposta di delibera si tenesse conto del processo di semplificazione nelle procedure che si sta attuando nella pubblica amministrazione.
Pertanto il parere espresso sulla proposta di delibera in oggetto è stato favorevole ma con la raccomandazione che si prendessero opportuni provvedimenti per garantire una semplificazione nelle procedure per l’accesso ai finanziamenti previsti dal Piano Agricolo Regionale.
3.9 Verifica dell’esito dei pareri
Nel 2008 il CAL ha espresso
pareri su 38 provvedimenti, di cui 9 non hanno ancora concluso il loro iter
deliberativo[1]. Sui 29 atti che invece
sono giunti ad approvazione definitiva, il CAL ha licenziato 19 pareri
integralmente favorevoli e
Il grado di accoglimento dei rilievi formulati dal CAL nei pareri espressi può essere verificata solo per gli atti che hanno concluso il loro iter deliberativo e prendendo in considerazione il fatto che le raccomandazioni di norma hanno un carattere più generale e sono spesso rivolte a sollecitare comportamenti per il futuro.
Tuttavia dei provvedimenti esaminati nella parte dedicata all’analisi dei pareri espressi dal CAL che hanno concluso il loro iter legislativo è stata accolta una sola raccomandazione.
L’unica raccomandazione accolta
è quella formulata nei confronti della
Proposta di Delibera n. 492 “Piano sanitario 2008-
Non risultano invece aver ottenuto alcun riscontro i rilievi formulati in merito agli altri provvedimenti, anche se merita ancora ribadire che spesso le raccomandazioni hanno carattere generale e che tendono a fornire un orientamento per il futuro piuttosto che incidere sul provvedimento a cui si riferiscono.
4.
Analisi dei pareri espressi dal CAL su richiesta della Giunta regionale
Il nuovo Statuto attribuisce al CAL l’obbligo di esprimere parere sui regolamenti, con riferimento sia a quelli delegati di emanazione del Consiglio regionale che a quelli attuativi di leggi regionali e di atti e norme comunitarie di competenza della Giunta (art. 66, co. 3); i regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta, ai sensi dell’art. 42 co. 2 dello Statuto.
Nel 2008 il CAL ha espresso pareri su 9 atti tra proposte di regolamento e proposte di modifica di regolamenti già in vigore, esprimendosi in tutti i casi favorevolmente.
Tutti i provvedimenti hanno concluso il loro iter deliberativo trattandosi di atti di natura tecnica in riferimento ai quali non sono emersi particolari nodi problematici:
Decisione n. 3 del 4 febbraio 2008 “Regolamento di attuazione dell’art. 8 bis della L.R. 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36). Disposizioni in materia di risorse idriche. Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato. Approvazione ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto”.
La proposta di regolamento costituisce attuazione dell’art. 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)” nel quale si prevede che con regolamento siano definiti l’adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano e la definizione dei criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di privati, per usi domestici diversi da quello destinato al consumo umano.
Considerato che secondo i dettami della legge sono previsti criteri per la costituzione delle riserve idriche e per la corretta realizzazione degli accumuli da adottarsi nell’ambito della strategia di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio e che è stata acquisita l’intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali al Tavolo di concertazione istituzionale, il CAL ha espresso parere favorevole all’unanimità.
Decisione n. 23 del 28 gennaio 2008 “Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Approvazione ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dagli artt. 42, co. 2 e 66 co. 3 dello Statuto”.
Con
Per le strutture soggette ad autorizzazione spetta ai comuni, nel cui territorio è ubicata la struttura, il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento avvalendosi della commissione multidisciplinare che opera attraverso sopralluoghi e sedute.
Spetta altresì ai comuni l’adozione del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione al funzionamento nel caso in cui sia riscontrata la mancanza di requisiti minimi a carattere strutturale e professionale previsti per ciascuna tipologia di struttura.
Le associazioni degli Enti locali hanno raggiunto l’intesa al tavolo di concertazione interistituzionale e pertanto il CAL ha espresso parere favorevole.
Decisione n. 3 del 3 marzo 2008 “Regolamento recante disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 – Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 34/R – Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2006, n. 7/R. Approvazione ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto”.
Il regolamento costituisce attuazione delle disposizioni dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) con cui si intende sostituire e migliorare la disciplina prevista dal DPGR n. 34/R/2004 riguardo agli interventi finanziari in caso di emergenza a favore degli enti locali e della popolazione.
L’abrogazione del DPGR n. 34/R/2004 e la nuova impostazione degli interventi finanziari, hanno reso necessaria anche la modifica del DPGR n. 7/R/2004 (regolamento volontariato) per gli interventi della Regione in materia di volontariato.
Il CAL ha espresso parere integralmente favorevole.
Decisione n. 7 del 15 maggio 2008 “Regolamento di attuazione della L.R. 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Approvazione ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto regionale.
La presente proposta di regolamento revoca e sostituisce il precedente regolamento di attuazione della L.R. 38/2007 per apportare soltanto alcune modifiche e correzioni di errori materiali.
Le principali modifiche riguardano:
• l’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici (con ampliamento dei compiti attraverso l’estensione dell’ambito di monitoraggio a tutti i contratti pubblici) ed il prezzario regionale quale riferimento per le stazioni appaltanti al fine di garantire uniformità dei prezzi e adeguatezza ai valori medi di mercato;
• la figura del tutor di cantiere e la sicurezza e regolarità del lavoro;
• gli appalti di interesse generale in cui sono definiti i ruoli e le funzioni svolte dalla Regione e dalle amministrazioni aderenti al contratto.
Il CAL ha espresso parere integralmente favorevole.
Decisione n. 20 del 19 maggio 2008 “Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R/2006 (Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
La presente proposta di modifica al regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari e in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, viene qui esaminata nella parte di interesse per gli Enti Locali e che principalmente riguarda:
1) la procedura di riconoscimento per i titolari di stabilimenti già riconosciuti che intendano attuare delle variazioni sostanziali (modifiche alle strutture ed agli impianti, variazione della tipologia produttiva o avvio di un’attività diversa da quella riconosciuta) o delle variazioni puramente formali (cambiamento di titolarità o di ragione sociale);
2) estensione della possibilità di cessione di alimenti di origine animale da un laboratorio annesso ed un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio che può avvenire nell’ambito della provincie limitrofe anziché l’attuale comune o comune limitrofo;
3) l’attività di deposito all’ingrosso, trasformazione, preparazione e somministrazione di alimenti di origine animale che può essere attivata attraverso l’ordinaria procedura di dichiarazione di inizio di attività.
Considerato che le modifiche proposte non incidono sugli assetti istituzionali degli Enti Locali ma anzi rispondono ad esigenze di semplificazione il CAL ha espresso parere favorevole all’unanimità.
La proposta di regolamento compie
anche un’opera di semplificazione normativa assorbendo e coordinando al suo
interno il regolamento regionale 28/R del 2002 sullo scarico di acque reflue,
l’allegato 3 della delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225/2003 relativo al
monitoraggio ed ai flussi dati ed il decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 45/R del
Il CAL ha espresso parere integralmente favorevole.
Con
Considerato che
5.
Ulteriori funzioni svolte dal CAL
In aggiunta alla funzione normativamente propria di redazione dei pareri, il CAL svolge anche altre funzioni, che si possono così sinteticamente riassumere:
- designazione di rappresentanti degli Enti locali negli organismi regionali;
- attività di
collaborazione con
5.1 Nomine e designazioni di competenza del CAL
Il nuovo Statuto prevede che il Consiglio delle Autonomie locali effettui “le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli Enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali” (art. 66, co. 6).
Con l’emanazione della Legge regionale 8 febbraio 2008[2], n. 5, elaborata dalla “Commissione speciale per gli adempimenti statutari e per il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale” è stata data attuazione alla previsione statutaria in materia di nomine e designazione dei rappresentanti degli enti locali.
Questa nuova disciplina sostituisce dunque il precedente panorama normativo che prevedeva in capo ad ANCI, URPT ed UNCEM (separatamente o congiuntamente), il compito di designare i loro rappresentanti all’interno di alcuni organismi regionali, attribuendo tutte le nomine e le designazioni di rappresentanti degli enti locali alla competenza che lo Statuto attribuisce al Consiglio delle Autonomie locali.
Secondo le disposizioni della nuova Legge regionale 5/08
il CAL ha provveduto, per l’anno
La prima delle indicate designazioni con l’applicazione della nuova legge ha presentato tuttavia dei problemi interpretativi. Infatti il componente che il Consiglio delle Autonomie locali aveva indicato per il Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato è un assessore di un comune avente una popolazione superiore ai 15.000 abitanti e quindi ricadente in una delle cause di incompatibilità previste dall’art. 11 della L.R. 5/2008. Questa situazione di stallo è stata risolta con la richiesta, da parte del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, all’Area di coordinamento per l’assistenza professionale del Consiglio Regionale, di un quesito in merito alle “Nomine di competenza del CAL. Cause di incompatibilità”.
Il Responsabile dell’Area di coordinamento “Attività legislative e giuridiche” della Direzione generale della Presidenza in collaborazione con il Responsabile Area di coordinamento “Assistenza professionale” del Consiglio regionale hanno reso una risposta al quesito posto dal Presidente del Consiglio della autonomie locali nel senso che “nel caso in esame, si sia in presenza di una nomina che il CAL deve effettuare direttamente – e che può quindi trasmettere all’organismo interessato – senza essere vincolato dai limiti previsti dalla l.r. 5/2008” legittimando quindi la nomina del componente indicato dal CAL.
Sulla scia del parere rilasciato di concerto dagli uffici legislativi della Giunta e del Consiglio ed in occasione della PDL 282 - Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008, il CAL ha posto il problema della incompatibilità dei sindaci e assessori di comuni con popolazione superiore a 15.000 unità, ad essere designati rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali, in considerazione del fatto che i sindaci di comuni di maggiori dimensioni rappresentano parte qualificante del mondo delle autonomie locali e dunque i più idonei a rappresentarli.
A seguito dell’intervento del CAL è stato aggiunto il
comma 2bis all’articolo 22 della Legge
Regionale 5/2008 nel quale si prevede che: “Le
nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali in organismi
regionali o comunque sottoposti alla disciplina regionale sono soggette alle
disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dalla
lettera a) del comma 1 dell’articolo
5.2 Il rapporto di collaborazione tra
Tra le competenze attribuite
negli ultimi anni al CAL vi è anche quella prevista dall’art. 7, co. 8 della L.
n. 131/2003 (cd. L. “
La reale operatività di questa
funzione di raccordo tra il CAL e
5.2.1 I pareri espressi relativamente alle richieste inoltrate
nell’anno 2008
Nel 2008 le richieste di parere inoltrate
dagli Enti locali alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti attraverso
il CAL sono state complessivamente 32. Di esse 13 sono state dichiarate
inammissibili poiché recanti quesiti concernenti profili esterni all’ambito su
cui normalmente verte il controllo effettuato dalla Corte, cioè non prettamente
attinenti alla contabilità pubblica. A tutti gli altri quesiti
Pareri relativi alle richieste inoltrate
alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nel 2008
|
N. |
Data invio |
Ente richiedente |
Oggetto del parere richiesto |
Esito |
|
1 |
16.I.08 |
Comune di Pienza |
Richiesta di parere sulla
programmazione di assunzioni a tempo indeterminato sul presupposto di
cessazioni dal servizio verificatesi nel triennio 2005-2007 |
Deliberazione 2/P del 7.02.2008: richiesta di parere
oggettivamente inammissibile |
|
2 |
17.I.08 |
Comune di Porto Azzurro |
Richiesta di parere in
merito alle conseguenze, in termini di divieto all'assunzione di personale
nell'anno 2008, del mancato rispetto, nel 2006, del vincolo di riduzione di
almeno l''1% delle spese di personale sostenute nell'anno 2004 |
Delierazione 6/P del 18.02.2008:per un ente non
soggetto al patto di stabilità le nuove assunzioni di personale nel 2008 sono
condizionate al rispetto dei limiti fissati dalla legge finanziaria 2007
(spesa complessiva non superiore a quella dal 2004 e che |
|
3 |
18.I.08 |
Comune di Pontedera |
Richiesta di parere sulla assoggettabilità
dela disciplina prevista dalla Finanziaria 2007 alle societaà di capitali
partecipate indirettamente da Enti territoriali |
Deliberazione 10/P del 3.04.2008: si ritinene
applicabile la disciplina prevista dalla Finanziaria 2007 anche alle società
partecipate indirettamente da Enti territoriale |
|
4 |
25.I.08 |
Comune di San Miniato |
Richiesta di parere
sull'applicabilità dei diritti di segreteria nel caso di scritture private
non autenticate |
Deliberazione 4/P del 7.02.2008: richiesta di parere
oggettivamente inammissibile |
|
5 |
11.II.08 |
Comune di San Gimignano |
Richiesta di parere in
merito alla spettanza di emolumenti, per un amministratore di un ente locale,
assunto in una società a partecipazione indiretta da parte dell' Ente locale
stesso |
Deliberazione 8/P del 3.04.2008: la spettanza degli
emolumenti, secondo le disposizioni della finanziaria 2007, competerebbe
all'ente locale. |
|
6 |
18.II.08 |
Comune di Montecatini Terme |
Richiesta di parere in
merito alla concessione con contratto di comodato gratuito di un immobile che
preso in locazione dall'Ente locala |
Deliberazione 7/P del 6.03.2008: richiesta di parere
oggettivamente inammissibile |
|
7 |
18.II.08 |
Comune di Rosignano
Marittimo |
Richiesta di parere in
merito all'attribuzione di competenze anche gestionali, con uno specifico
Peg, al dipendente che riveste l'incarico di posizione organizzativa presso
l'Ufficio di supporto agli organi di governo |
Deliberazione 5/P del 18.02.2008: nei limiti e con le
modalità espressamente contenute nel regolamento di organizzazione, ad uffici
di supporto degli organi di indirizzo può essere affidata la gestione delle
risorse, strumentali e finanziarie strumentali |
|
8 |
25.II.08 |
Comune di Arezzo |
Richiesta di parere in
merito alla data a decorrere dalla quale ha cessato di essere efficace la
limitazione del 10% apportata dall’art. 1, comma 54, della L.F. 2006 alle
indennità spettanti agli amministratori locali, nonché sull’eventuale obbligo
di restituzione delle somme decurtate nel corso del 2007 (agli amministratori
locali) in base all’erroneo presupposto di un’efficacia triennale della
disposizione |
Deliberazione 9/P del 3.04.2008: la riduzione
apportata dalla legge finanziaria 2006 cessa con lo scadere dell'esercizio
2006 e quindi, dal 1° gennaio 2007; non sussistenza dell'obbligo di restituzione
delle somme decurtate nel corso del 2007. |
|
9 |
17.III.08 |
Comune di Abetone |
Richiesta di parere in
merito alla stabilizzazione, per un ente locale non sottoposto al patto di
stabilità, del personale non
dirigenziale |
Delibera n. 14/P del 12.06.2008: è possibile la
stabilizzazione di personale non dirigenziale nel rispetto dei limiti fissati
dalla legge finanziaria 2007; sulla base del riscontro dei requisiti previsti
per l'ente e per il dipendente; sul presupposto di |
|
10 |
7.IV.08 |
Comune di Bibbiena |
Richiesta di parere in
merito al rinnovo di concessioni cimiteriali |
Delibera n. 12/P del 22.04.2008: richiesta di parere
oggettivamente inammissibile |
|
11 |
8.IV.08 |
Comune di Bibbiena |
Richiesta di parere in
merito al pagamento della quota di iscrizione agli albi dei professionisti
dei dipendenti degli enti |
Delibera n. 11/P del 22.04.08: l'iscrizione ed il
mantenimento della stessa, con i relativi oneri economici, sono da ritenersi
ad esclusivo carico del dipendente e costituiscono un requisito fondamentale
per lo svolgimento dell'ufficio affidato |
|
12 |
16.IV.08 |
ATO 3- Medio Valdarno |
Richiesta di parere in
merito all'immediata operatività o meno delle norme modificate dalla legge 24
dicembre 2007, n. 244 relative all'indennità di funzione degli Amministratori
delle unioni e consorzi di enti locali o delle comunità montane. |
Delibera n. 13/P del 5.05.08: le modifiche apportate
dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 relative all'indennità di funzione degli
Amministratori delle unioni e consorzi di enti locali o delle comunità
montane hanno immediata applicabilità |
|
13 |
5.VI.08 |
Comune di Pisa |
Richiesta di parere in
merito alla possibilità di applicazione del Regolamento Comunale per il
reclutamento di personale per la struttura di segreteria del Consiglio
comunale |
Delibera n. 17/P del 30.06.08: richiesta di parere
oggettivamente inammissibile |
|
14 |
9.VI.08 |
Comune di Peccioli |
Richiesta di parere in
merito alla possibilità di considerare la mobilità come cessazione ed avviare
dunque una nuova procedura di reclutamento del personale |
Delibera n. 15/P del 8.07.08: si ritiene possibile
l'assunzione sostitutiva, purchè ricorrano i presupposti di legge per
l'assunzione di personale per un ente non sottoposto al patto di stabilità |
|
15 |
9.VI.08 |
Comune di Castiglione della
Pescaia |
Richiesta di parere in
merito all'applicazione dell'art. 83 del D.Lgs. 267/2000, come modificato
dalla Legge 244/2007, in relazione all'erogazione dell'indennità di funzione
corrisposta al Sindaco eletto parlamentare |
Delibera 16/P del 8.07.08: la legge finanziaria non
modifica il sistema relativo agli emolumenti dovuti al Sindaco eletto
parlamentare, tranne che nell'ipotesi in cui lo stesso ricopra cariche
incompatibili |
|
16 |
2.VII.08 |
Provincia di Pistoia |
Richiesta di parere articolata in tre diversi quesiti riguardanti
i compensi a favore degli amministratori e consiglieri degli enti locali, la
non cumulabilità delle indennità di funzione con i gettoni di presenza ed il
divieto per l’amministratore di percepire compensi per la partecipazione ad
organi dei consorzi di bonifica. |
Delibera n. 19/P del 15.07.08: si è resa possibile a
partire dal 1° gennaio 2007 la maggiorazione dei compensi a favore degli
amministratori e consiglieri; non è cumulabile l'indennità di funzione di
assessore con il gettone che lo stesso percepisce in qu |
|
17 |
16.I.08 |
Comune di Pienza |
Richiesta di parere sulla
programmazione di assunzioni a tempo indeterminato sul presupposto di
cessazioni dal servizio verificatesi nel triennio 2005-2007 |
Deliberazione 2/P del 7.02.2008: richiesta di parere
oggettivamente inammissibile |
|
18 |
17.I.08 |
Comune di Porto Azzurro |
Richiesta di parere in
merito alle conseguenze, in termini di divieto all'assunzione di personale
nell'anno 2008, del mancato rispetto, nel 2006, del vincolo di riduzione di
almeno l''1% delle spese di personale sostenute nell'anno 2004 |
Deliberazione 6/P del 18.02.2008:per un ente non
soggetto al patto di stabilità le nuove assunzioni di personale nel 2008 sono
condizionate al rispetto dei limiti fissati dalla legge finanziaria 2007
(spesa complessiva non superiore a quella dal 2004 e che |
|
19 |
8.VII.08 |
Comune di Bibbiena |
Richiesta di parere in ordine ad una richiesta avanzata da 2
segretari comunali del Comune di ricalcolare l’indennità di risultato annuale
includendo nel “monte salari” anche i diritti di segreteria che il Comune non
ha incluso fino ad oggi. Inammissibile |
Delibera n. 18/P del
17.07.08: richiesta di parere oggettivamente inammissibile |
|
20 |
10.VII.08 |
Provincia di Pistoia |
Richiesta di parere in
merito a " maggiorazione retributiva
di posizione del segretario Generale - Art. 41,commi 4 e 5 del CCNL del
16.05.2001 |
Delibera n. 20/P del
1.08.08: richiesta di parere oggettivamente inammissibile |
|
21 |
21.VII.08 |
Comune di Arezzo |
Richiesta di parere in
merito alla determinazione di indennità degli amministratori comunali.. Cessazione
di efficacia disposizioni di cui all'art.1,c.54,L.266/2005 |
Delibera 24/P del
25.09.2008: eliminazione in via generale di ogni possibilità di incremento
delle indennità di funzione, nonché dei gettoni di presenza, rispetto alle
misure determinate ai sensi del comma 8 dell'art. 83 TUEL. |
|
22 |
21.VII.08 |
Comune di Sambuca Pistoiese |
Richiesta di parere in
merito alla possibilità di procedere, per un ente non sottoposto al patto di
stabilità interno, all'assunzione di una unità organica di categoria C a
tempo indeterminato in relazione alla
deroga prevista dalla legge 244/07, attesa l'entrata in vigore del
decreto-legge n.112/08 |
Delibera n. 21/P del
9.09.2008: l'assunzione di personale non deve superare il limite della spesa
del personale stabilito nell'onere sostenuto a tale titolo nell'anno 2004 e
nel limite delle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente purché
il numero di dipendenti a tempo pieno
non sia superiore a dieci |
|
23 |
24.VII.08 |
Comune di Montecatini Terme |
Richiesta di parere in
merito alla correttezza sull'utilizzo di quota parte dell'avanzo di
amministrazione 2007 non vincolato per finanziare l'onere conseguente e quali
sia la corretta allocazione in bilancio della spesa derivante dall'eventuale
chiusura anticipata del contratto di interst rate swap con collar |
Delibera n. 22/P del
9.09.2008: è contabilmente corretto l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
2007 per finanziare l'estinzione anticipata di un contratto di swap. L'onere
conseguente l'estinzione anticipata del contratti di finanza derivata deve
essere contabilizzata nel Titolo I (spesa corrente) all'intervento (oneri
straordinari della gestione corrente) |
|
24 |
24.VII.08 |
Provincia di Massa |
Richiesta di parere in
merito circa il divieto di cumolo fra i gettoni di presenza percepiti in
qualità di consigliere provinciale e l'eventuale indennità di funzione
percepita come amministratore di altro ente locale |
Delibera n. 25/P del
25.09.08: richiesta di parere oggettivamente inammissibile |
|
25 |
18.VIII.08 |
Comune di Chiusi |
Richiesta di parere in
merito alle modalità di costruzione e di acquisizione delle aree dello Scalo
Merci di Chiusi |
Delibera n. 23/P del
9.09.2008: richiesta di parere oggettivamente inammissibile |
|
26 |
22.X.08 |
Comune di Carrara |
Richiesta di parere sulla
definizione di "spesa del personale" ai fini dell'incremento delle
risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrate integrativa del
personale del comparto Autonomie Locali |
Delibera n. 3/P del 5.02.09:
richiesta di parere oggettivamente inammissibile |
|
27 |
22.X.08 |
Comune di Massa e Cozzile |
Richiesta di parere in
merito alla certificazione della veridicità delle attestazioni sull’effettivo
minor gettito ICI che i comuni dovranno trasmettere al Ministero dell’Interno |
Delibera n. 29/P del
3.12.08: l'esenzione si intende applicabile solo qualora l'abitazione sia
dichiarata, con delibera comunale, assimilabile a quelle previste ai sensi
del decreto legislativo 504/92 |
|
28 |
30.X.08 |
Comune di Montecatini Terme |
Richiesta di parere ai fini
della regolare attribuzione della retribuzione di posizione e risultato del
Segretario Comunale |
Delibera n. 27/P del
19.11.08: richiesta di parere oggettivamente inammissibile |
|
29 |
5.XI.08 |
Comune di Poppi |
Richiesta di parere in
merito all'applicazione della L.R. Toscana 39/2000 alle opere pubbliche, alle
opere di interesse pubblico o alle opere comunque afferenti un pubblico
servizio, quali nella fattispecie le opere riguardanti il servizio idrico |
Delibera n. 28/P del
3.12.08: richiesta di parere oggettivamente inammissibile |
|
30 |
20.XI.08 |
Comune di Prato |
Richiesta di parere in
ordine al riconoscimento della legittimità, quale debito fuori bilancio ex
art. 194 TUEL, di spesa relativa alla transazione derivante da contenzioso
legale, scaturito da sentenza del TAR sfavorevole al Comune |
Delibera n. 30/P del
18.12.08: non è possibile ricondurre la fattispecie degli accordi transattivi
al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori
bilancio |
|
31 |
20.XI.08 |
Comune di Montecatini Terme |
Richiesta di parere in
merito all'obbligo del Comune di assumere i dipendenti di una società
partecipata nell'ipotesi di scioglimento della stessa |
Delibera n. 31/P del
18.12.08: il Comune, nel caso di scioglimento di una società da esso
costituita per la gestione di un servizio, non ha la possibilità né l'obbligo
di assurmere il personale dipendente dalla società partecipata. |
|
32 |
10.XII.08 |
Comune di Castiglione di
Garfagnana |
Richiesta di parere in
merito alla possibilità di variare le tariffe TARSU dell'anno in corso
successivamente al termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione e prima del termine (30 novembre) per l'assestamento del bilancio
di previsione |
Delibera n. 4/P del 5.02.09:
non si ritiene possibile la variazione in corso di esercizio delle tariffe
TARSU |
6. Attività di studio e di ricerca
Convegno sul
tema:
- Il nuovo
disegno istituzionale per l'articolazione dei servizi sul territorio
Accorpamenti e riorganizzazione: Comunità
montane ed ATO
Firenze - 28 febbraio 2008
Convegno sul tema:
- Come governare il territorio: l’idea toscana di piano
Firenze - 19
giugno 2008
Convegno sul tema:
- Come
governare il territorio: Considerazioni su identità e innovazione
Siena – 9 luglio 2008
Convegno sul tema:
- Come governare il territorio: Considerazioni su
capitale sociale e innovazione
Prato - 18 settembre 2008
Gli strumenti che costituiscono il sistema di comunicazione di cui il CAL si è dotato nel tempo sono quelli di seguito illustrati:
4. Le rassegne ed i convegni.
7.1
Il sistema di
comunicazione del CAL si serve di una News letter elettronica con cadenza
settimanale per la rapida diffusione delle informazioni utili.
La News
letter viene inviata via e-mail ai Sindaci, ai
Presidenti di Provincia, di Comunità montane, ai consiglieri e dirigenti
regionali nonché a tutti coloro che ne fanno richiesta.
Si
tratta di uno strumento flessibile e che si articola in tre sezioni:
·
NEWS (notizie utili,
documenti ed eventi): notizie essenziali che rinviano per approfondimenti,
documenti e materiali al sito web del Consiglio delle autonomie locali
·
L’ATTIVITA’ del CAL:
spazio dedicato alle iniziative proprie del Consiglio delle autonomie locali.(
Gli ordini del giorno delle sedute, gli incontri, i convegni,le iniziative.)
·
L’ATTIVITA’ del
CONSIGLIO regionale: calendario
delle prossime sedute del Consiglio regionale, i lavori in aula e nelle
commissioni, i convegni ,le iniziative.
7.2
Il sito web
L’ elemento fondamentale di
comunicazione fra il Consiglio e gli
Enti locali è senza dubbio il sito web
del Consiglio delle autonomie locali.
Si
tratta infatti di uno strumento indispensabile
per la cooperazione tra regione e autonomie locali.
Il sito si pone
fondamentalmente due priorità: da una parte, aiutare i cittadini che, consultandolo, possono capire meglio i diversi ruoli di
programmazione e di gestione che spettano alle diverse articolazioni della
pubblica amministrazione locale; dall’altra, offrire ad amministratori locali
ed operatori un servizio di tempestiva
informazione su questioni di rilevante interesse per gli enti locali.
La
collana editoriale del CAL ospita atti di convegni, rapporti scientifici,
approfondimenti.
Nel corso dell’anno 2008
sono stati pubblicati i seguenti volumi :
1. IL NUOVO CODICE DELLE AUTONOMIE LOCALI. Ruolo e
funzioni del consiglio delle Autonomie locali
2. RAPPORTO ANNUALE DI ATTIVITA' 2008
3. il nuovo disegno
istituzionale per l’articolazione dei servizi sul territorio
a) Il CAL ha
partecipato attivamente alla rassegna “Dire & Fare” che ha avuto luogo a
Firenze
nel novembre 2008, con un proprio stand e
con la diffusione di materiale documentale e di informazioni sulla
propria attività.
Come ogni anno durante la rassegna il CAl ha tenuto una propria seduta .
8.
Appendici
A) Caratteristiche e composizione del
CAL
Il Consiglio delle autonomie locali è l’assemblea rappresentativa di Comuni, Province, e Comunità montane della Regione Toscana, istituita presso il Consiglio regionale con legge regionale 21 aprile 1998, n. 22, poi sostituita dalla L.R. 21 marzo 2000, n. 36.
Il Consiglio delle autonomie locali è definito dalla nuova legge “organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana, al fine di favorirne l’intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e di consultazione permanente tra Regione ed enti locali”.
L’istituzione
del CAL in Toscana ha preceduto la disposizione dell’art. 123 Cost., introdotta
dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo la quale “In ogni Regione lo
statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali quale organo di
consultazione fra
Composizione
Ai sensi della LR n. 36/2000, il Consiglio delle autonomie locali è composto dai 50 membri così ripartiti:
I Presidenti delle Associazioni degli enti locali (ANCI, URPT, UNCEM, Lega delle Autonomie) sono invitati permanenti alle sedute del CAL.
I componenti non di diritto sono eletti all’interno delle assemblee regionali delle rispettive categorie, convocate a tal fine dal presidente del Consiglio regionale
Il CAL elegge al proprio interno il Presidente e l’Ufficio di presidenza ed approva il proprio Regolamento.
Competenze
Il Consiglio
delle autonomie locali:
a) esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all’esame del Consiglio
regionale che attengono:
- alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali;
- al riparto delle competenze tra Regione ed enti locali;
- all’istituzione di enti e agenzie regionali;
- al bilancio regionale;
- alla programmazione di carattere generale, che comprende il Programma regionale di sviluppo, il Documento di programmazione economica e finanziaria, i Programmi e Piani settoriali ed intersettoriali, gli altri atti di programmazione generale.
b) può inoltre esprimere osservazioni facoltative:
- su tutte le altre proposte di legge e di deliberazione depositate in Consiglio regionale.
Componenti in carica nel 2008
|
Marco Romagnoli |
Presidente |
Sindaco Comune di Prato |
|
Osvaldo Angeli |
Ufficio di Presidenza |
Sindaco Provincia di Massa Carrara |
|
Riccardo Froli |
Ufficio di Presidenza |
Sindaco Comune di Fauglia (PI) |
|
Daniele Lapini |
Ufficio di Presidenza |
Sindaco Comune di Castiglion Fibocchi (AR) |
|
Rossana Mori |
Ufficio di Presidenza |
Sindaco Comune di Montelupo Fiorentino (FI) |
|
Francesco Poggi |
Ufficio di Presidenza |
Sindaco Comune di Borgo a Mozzano (LU) |
|
Antonio Abenante |
Componente |
Sindaco Comune di Pescia (PT) |
|
Maria Stella Adami |
Componente |
Sindaco Comune di Gallicano (LU) |
|
Giovanni Alessandri |
Componente |
Pres. C.M. Amiata-Grosseto ZonaI/1 |
|
Stefano Baccelli |
Componente |
Pres. Provincia di Lucca |
|
Lando Baldassarri |
Componente |
Pres. C.M. area lucchese Zona N |
|
Renzo Berti |
Componente |
Sindaco Comune di Pistoia |
|
Guido Bombagli |
Componente |
Sindaco Comune di Cianciano Terme (SI) |
|
Emilio Bonifazi |
Componente |
Sindaco Comune di Grosseto |
|
Vincenzo Ceccarelli |
Componente |
Pres. Provincia di Arezzo |
|
Fabio Ceccherini |
Componente |
Pres. Provincia di Siena |
|
Maurizio Cenni |
Componente |
Sindaco Comune di Siena |
|
Alessandro Cosimi |
Componente |
Sindaco Comune di Livorno |
|
Andrea Ciumei* |
Componente |
Sindaco Comune di Marciana Marina (LI) |
|
Leonardo Domenici |
Componente |
Sindaco Comune di Firenze |
|
Giuseppe Fanfani |
Componente |
Sindaco Comune di Arezzo |
|
Mauro Favilla |
Componente |
Sindaco Comune di Lucca |
|
Paolo Fontanelli |
Componente |
Sindaco Comune di Pisa |
|
Angelo Frosini |
Componente |
Sindaco Comune di San Miniato |
|
Robledo Funai |
Componente |
Sindaco Comune Coreglia Antelminelli (LU) |
|
Stefano Fusi |
Componente |
Sindaco Comune Tavernelle Val di Pesa |
|
Michele Giannini |
Componente |
Sindaco Comune di Vergemoli (LU) |
|
Giorgio Kutufà |
Componente |
Pres. Provincia di Livorno |
|
Massimo Logli |
Componente |
Pres. Provincia di Prato |
|
Enzo Manenti |
Componente |
Sindaco Comune di Licciana Nardi (MS) |
|
Leonardo Marras |
Componente |
Sindaco Comune di Roccastrada (GR) |
|
Massimo Mattei |
Componente |
Pres. Consiglio Prov. Firenze |
|
Gianni Mazzei |
Componente |
Pres. Consiglio Com. San Casciano Val di Pesa |
|
Giuseppe Montagna |
Componente |
Sindaco Comune di Abetone (PT) |
|
Flavio Marzio Morini |
Componente |
Sindaco Comune di Scansano (GR) |
|
Massimiliano Mugnaini* |
Componente |
Sindaco Comune di Montemignaio (AR) |
|
Fabrizio Neri |
Componente |
Sindaco Comune di Massa |
|
Nicola Nista |
Componente |
Sindaco Comune di Collesalvetti (LI) |
|
Luciano Pettini |
Componente |
Pres. Consiglio Com. di Orbetello |
|
Roberto Pianigiani |
Componente |
Sindaco Comune di Asciano (SI) |
|
Andrea Pieroni |
Componente |
Pres. Provincia di Pisa |
|
Matteo Renzi |
Componente |
Pres. Provincia di Firenze |
|
Gianni Resti |
Componente |
Pres. Consiglio Prov. Siena |
|
Loris Rossetti |
Componente |
Sindaco Comune di Fivizzano (MS) |
|
Lio Scheggi |
Componente |
Pres. Provincia di Grosseto |
|
Catalina Schezzini |
Componente |
Sindaco Comune di Rio nell’Elba (LI) |
|
Mauro Tarchi |
Componente |
Sindaco Comune di San Giovanni Valdarno (AR) |
|
Fabrizio Tistarelli* |
Componente |
Sindaco Comune di Campagnatico (GR) |
|
Gianfranco Venturi |
Componente |
Pres. Provincia di Pistoia |
Il Consiglio delle Autonomie locali è coadiuvato, per i profili tecnico-organizzativi, da un Settore di assistenza.
Nel 2008 era così composto:
Iolanda Giusteschi Conti, Funzionaria
Sabrina Barbieri, Segreteria
B) Disposizioni dello Statuto regionale
relative al CAL
Art. 66 “Consiglio
delle autonomie locali”
1. Il consiglio delle autonomie locali, istituito con legge presso il consiglio, è l’organo di rappresentanza del sistema degli enti locali della Toscana, con funzioni consultive e di proposta.
2. La legge determina la composizione, i criteri di rappresentanza territoriale e le modalità di costituzione del consiglio delle autonomie locali.
3. Il consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sul bilancio, sugli atti della programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento che riguardano l’attribuzione e l’esercizio delle competenze degli enti locali.
4. Gli organi regionali, in caso di parere del consiglio delle autonomie locali contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche, lo possono disattendere con motivazione espressa.
5. Il consiglio delle autonomie locali può proporre al presidente della giunta, previa informazione del consiglio, il ricorso alla Corte costituzionale contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato.
6. Le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali sono attribuite al consiglio delle autonomie locali.
7. La legge assicura al consiglio delle autonomie locali le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti e garantisce l’autonomia di funzionamento dell’organo.
8. Il regolamento interno del consiglio delle autonomie locali prevede requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni in armonia con le corrispondenti norme del regolamento interno del consiglio regionale.
Art. 67 “Seduta
congiunta”
1. Il consiglio regionale ed il consiglio delle autonomie locali si riuniscono in seduta congiunta almeno una volta l’anno, per l’esame di problemi di comune interesse.
2. I presidenti dei due organi fissano d’intesa l’ordine del giorno.
3. La seduta è presieduta dal presidente del consiglio regionale.
Il Consiglio delle
Autonomie Locali è inoltre citato nelle seguenti disposizioni:
Art. 74 “Iniziativa
popolare”
1. L’iniziativa popolare delle leggi può essere esercitata da cinquemila elettori della regione, da almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio provinciale, dalla città metropolitana, dal consiglio delle autonomie locali.
2. I promotori sono ammessi all’esame istruttorio della proposta nei modi previsti dal regolamento interno.
3. Il consiglio vota la proposta nel merito non oltre nove mesi dalla presentazione
Art. 79 “Modifica
dello Statuto”
1. L’iniziativa per le modifiche statutarie spetta a ciascun consigliere ed alla giunta.
2. Il regolamento del consiglio disciplina le procedure di consultazione del consiglio delle autonomie locali e degli enti e delle organizzazioni rappresentative della società toscana sulle proposte di modifica dello Statuto.
3. Sono inammissibili le proposte di abrogazione totale dello Statuto, senza sostituzione.
C) Principali atti in materia di
collaborazione tra Consiglio delle Autonomie locali e Corte dei Conti
Convenzione sulle modalità di collaborazione
fra
Il giorno 16 del mese di giugno
dell’anno 2006 presso la sede
della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per
Fra:
-
- il
Consiglio delle Autonomie per
-
----------------
Ricordato che le funzioni di controllo collaborativo
affidate alla Corte dei Conti dalla Legge 131 del 2003 sulla sana gestione degli enti autonomi
territoriali e sul funzionamento dei controlli interni sono “esclusivamente”
finalizzate ad ottimizzare l’azione amministrativa attraverso la segnalazione
agli organi collegiali elettivi di eventuali anomalie o disfunzioni gestionali
ed al suggerimento delle eventuali misure da adottare nella loro piena
autonomia;
Rilevato che nell’ambito del rapporto collaborativo, come
sopra enunciato, l’art. 7, comma 8, della stessa legge 131/2003 prevede
“ulteriori forme di collaborazione” fra le Sezioni regionali di controllo della
Corte,
Considerato che anche le specificazioni dell’attività di
controllo delle Sezioni regionali della Corte da svolgersi con le modalità
previste dalla Legge finanziaria 2006, rientrano nell’ambito del rapporto di
collaborazione atteso dalla Legge 131/2003 ;
Condiviso da parte dei tre soggetti istituzionali toscani
l’interesse pubblico ad un sempre più soddisfacente svolgimento della funzione
di controllo della Sezione intesa nei termini sopraindicati, compresa altresì
l’attività di espressione di pareri in materia di contabilità pubblica;
Ritenuto, a tal fine, opportuno formalizzare ed
implementare i rapporti collaborativi gia in atto fra
Ritenuto in particolare di convenire:
- che
il Consiglio delle Autonomie della Toscana sia per
- che
- che
il Consiglio delle Autonomie possa richiedere alla Sezione regionale di
controllo pareri su temi generali di contabilità pubblica di interesse degli
enti locali;
Tutto ciò premesso;
SI CONVIENE
1. Il
Consiglio delle Autonomie della Toscana è l’organo al quale
a) il
Consiglio delle Autonomie può indicare alla Sezione regionale della Corte dei
Conti profili della gestione degli enti autonomi territoriali da inserire
eventualmente nel programma dei controlli annualmente predisposto dalla stessa Sezione;
b)
c)
3. Il
Consiglio delle Autonomie esplica la facoltà di cui alla lett. a) del
precedente articolo, entro 30 giorni dall’invio da parte della Sezione
regionale della Corte della bozza di programma annuale dell’attività di
controllo.
Gli
organi della Regione possono partecipare alle audizioni di cui alle lett. b) e
c).
4. La
richiesta di pareri in materia di contabilità pubblica da parte degli enti
autonomi territoriali sono trasmessi alla Sezione regionale della Corte, di
norma tramite il Consiglio delle Autonomie che, in ogni caso, è messo a
conoscenza dell’invio anche tramite la stessa.
Il
Consiglio delle Autonomie valuta l’opportunità di divulgare l’esito del parere
emesso dalla Sezione regionale della Corte e da questa trasmesso allo stesso
Consiglio, oltre che all’ente richiedente.
Il
Consiglio delle Autonomie può richiedere, in via autonoma, pareri su temi
generali in materia di contabilità pubblica.
5.
6.
Il sistema degli indicatori e le
sue caratteristiche sono definiti dalla Sezione sulla base degli orientamenti
espressi dal Gruppo di esperti nominati dalla Sezione regionale della Corte -
di cui fa parte un rappresentante della Giunta regionale e un rappresentante
del Consiglio delle Autonomie - e tenendo conto delle informazioni presenti
nella banca dati regionale sulla finanza delle autonomie locali (SIFAL).
7.
Risoluzione n. 3 del 05.09.2006.
Attività
di collaborazione con
Il Consiglio delle Autonomie locali
Premesso
-che
con la convenzione stipulata il 16 giugno 2006
-si tratta della CONVENZIONE SULLE MODALITA’ DI COLLABORAZIONE FRA
-che,
in virtù della Convenzione in questione,
il CdAL non solo può ora richiedere direttamente pareri su tematiche di
carattere generale in materia di contabilità pubblica (v. art.4 comma terzo
della Convenzione), ma può ritenersi abilitato anche a “dar voce a soggettività
locali diverse da quelle prese in considerazione dalla legge, come, ad esempio,
le Comunità montane o i Consorzi tra Comuni” (cfr. il “considerato” del parere
della Sez. regionale di controllo per la toscana di cui alla del. 3/P
depositata il 19 luglio 2006);
Ricordato
-che
nella Convenzione si stabilisce inoltre che il Consiglio delle Autonomie locali
“valuta l’opportunità di divulgare l’esito del parere emesso dalla Sezione
regionale della Corte e da questa trasmesso allo stesso Consiglio, oltre che
all’ente richiesto” (v.art. 4 comma secondo della Convenzione);
-che,
ad oggi, le richieste di parere trasmesse dal Presidente del CdAL alla Sezione
di controllo della Corte dei Conti, hanno tutte avuto origine da specifiche
richieste rivolte dagli enti locali di cui all’art.7 comma 8 della L.131/2003,
ad eccezione della richiesta pervenuta dall’UNCEM Toscana il 10 maggio 2006;
Ritenuto
-di
dover approvare specifiche modalità attuative dell’art.4 della Convenzione più
volte citata, con riferimento sia alla richiesta dei pareri, sia alla loro
divulgazione;
Delibera:
1)
Di approvare le
seguenti modalità attuative per la presentazione delle richieste di parere alla
Sezione regionale della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica:
a)
le richieste di parere
in materia di contabilità pubblica, da rivolgere alla Sezione regionale della
Corte dei conti, inviate al Consiglio delle Autonomie locali ai sensi
dell’art.7 comma 8 della L.131/2003, sono sollecitamente trasmesse alla stessa
Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal Presidente del CdAL;
b)
le richieste di parere
in materia di contabilità pubblica, che enti locali diversi da quelli previsti
dall’art.7 comma 8 della L.131/2003, ovvero
associazioni rappresentative degli enti locali, intendano rivolgere alla
Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art.4 comma
terzo della Convenzione di cui in premessa, sono inviate al Presidente del
Consiglio delle Autonomie locali, che, previa verifica della loro
riconducibilità a temi generali in materia di contabilità pubblica, le
trasmette sollecitamente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
c)
le richieste di parere
su temi generali in materia di contabilità pubblica che il CdAL intenda
autonomamente avanzare ai sensi del citato art.4 comma terzo della Convenzione,
sono trasmesse alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal
Presidente del CdAL, previa deliberazione del Consiglio.
2)
Di stabilire che, con
riferimento alla divulgazione dei pareri resi
dalla
Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, gli stessi pareri e le
relative richieste siano pubblicizzate attraverso l’inserimento nel sito
Internet del Consiglio delle Autonomie locali, salvo che, nel caso di cui al
punto 1 lett. a), l’ente richiedente non espliciti la sua contrarietà in tal
senso.
3)
Di trasmettere per
opportuna conoscenza il presente atto al Presidente della Sezione regionale
di controllo per
d) Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
Norme in
materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di
competenza della Regione.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13
febbraio 2008
Art.
1
–
Finalità e ambito di applicazione(2)
1. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza della Regione, in attuazione delle disposizioni degli articoli 11, comma 6, 50 e 51 dello Statuto.
1 bis. La presente legge non si applica:
b) alle designazioni vincolanti effettuate da soggetti esterni alla Regione, fatta eccezione per le designazioni relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, le quali devono anche contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare; l’inammissibilità è dichiarata, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza. (16)
c) alle nomine effettuate in ragione dell’ufficio ricoperto dal soggetto nominato;
d) alle determinazioni di carattere organizzativo dei dirigenti regionali, assunte nell’ambito dei rispettivi poteri di gestione, che comportano l’individuazione di personale regionale ad essi assegnato a partecipare ad organismi con compiti istruttori o consultivi;
e) agli organismi di garanzia previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro;
f) ai commissari nominati dalla Regione.(3)
2.
- Competenze del Consiglio e degli organi di
governo
1. Sono di competenza del Consiglio le nomine e designazioni spettanti alla Regione:
a) attinenti a funzioni in cui la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o, comunque, prevalente;
b)
negli organi di amministrazione attiva e consultiva di società, associazioni,
fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui
c) negli organi di controllo contabile ed amministrativo di enti e organismi pubblici e privati;
d) in tutti i casi non espressamente riservati alla competenza degli organi di governo ai sensi del comma 2.
2. Sono di competenza degli organi di governo le nomine e designazioni spettanti alla Regione:
a) negli organi di amministrazione attiva e consultiva di enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione;
b)
di amministratori unici e di amministratori delegati con funzioni di direzione
in società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui
c) per incarichi direzionali;
d) negli organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, fatta eccezione per quelli di supporto al Consiglio regionale.
3. Ai fini della lettera a) del comma 2, gli enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione sono quei soggetti giuridici, comunque denominati, che svolgono funzioni esclusive o comunque prevalenti strumentali all’esercizio delle funzioni regionali di governo e che, pur se dotati di propria autonomia, sono soggetti alla potestà regionale esclusiva o comunque prevalente in ordine ai seguenti profili:
a) costituzione o scioglimento;
b) nomina degli organi;
c) approvazione dei bilanci;
d) esercizio di funzioni di vigilanza o controllo;
e) definizione di indirizzi e direttive;
f) disciplina dell’ordinamento interno;
g) disciplina del personale.
4.
Per gli organismi pubblici aventi le caratteristiche di cui al
comma 3 ed alla costituzione dei cui organi partecipano gli enti locali, la
nomina o designazione dei componenti dell’organo di amministrazione è di competenza
del Consiglio regionale e la nomina o designazione del presidente è di
competenza degli organi di governo. Tale disciplina si
applica anche agli organismi pubblici aventi le caratteristiche di cui al comma
3 e svolgenti funzioni di consulenza sia per
5. Tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale.
6.
Disposizioni in materia di nomine e designazioni della Regione,
in contrasto con il presente articolo, contenute in statuti, atti costitutivi,
regolamenti o qualsiasi altro atto di organismi esterni non impegnano
7. Nei casi in cui gli statuti di società, associazioni, fondazioni od altri organismi di diritto privato attribuiscono nomine riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1, ad organi di dette società od organismi ai quali partecipa, in rappresentanza della Regione, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, quest’ultimo, nell’espressione del voto per dette nomine, si conforma ad una preventiva deliberazione del Consiglio regionale.
8. Nel caso in cui nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale ai sensi della presente legge debbano essere effettuate, per disposizione di statuti di società, associazioni, fondazioni od altri organismi di diritto privato, d’intesa con altri soggetti, alla definizione di tali intese provvede il Presidente del Consiglio regionale.
- Procedura delle nomine e designazioni di
competenza del Consiglio
1. Le proposte per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio, presentate ai sensi dell’articolo 7, sono sottoposte al parere della commissione consiliare competente che, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui il Consiglio deve provvedere alla nomina o designazione, trasmette il relativo provvedimento al Presidente del Consiglio per l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio.
2. La commissione consiliare competente può procedere, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, ad audizioni al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della proposta.
3. Il Consiglio garantisce la rappresentanza delle minoranze con il sistema di elezione a voto limitato. In assenza di diverse specifiche disposizioni normative, il voto è limitato a due terzi, se non altrimenti deliberato dal Consiglio prima di procedere alla votazione.
- Controllo preventivo del Consiglio
1. Le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) sono effettuate, ai sensi dello Statuto, previo controllo da parte del Consiglio.
3. Il Consiglio, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 e secondo le modalità definite dal proprio regolamento interno, che prevedono la possibile audizione del candidato, può formulare eventuali osservazioni. Trascorso tale termine senza che il Consiglio si sia espresso, il Presidente della Giunta può procedere ad effettuare la nomina o designazione.
5. Nei casi in cui, secondo la normativa di riferimento, una nomina di competenza del Presidente della Giunta avvenga a seguito di designazione vincolante da parte di altri soggetti o sia riservata a chi è titolare di determinate cariche oppure riguardi gli organismi tecnici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), le procedure di controllo consiliare preventivo di cui al presente articolo non si applicano e il Presidente della Giunta comunica tempestivamente al Consiglio la nomina effettuata.
6. La stipula da parte della Giunta di patti parasociali relativi a società nei cui organi di amministrazione siano presenti componenti nominati o designati dal Consiglio non può comportare alcuna deroga alle competenze del Consiglio in materia di nomine.
- Elenchi regionali degli incarichi
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, l’Ufficio di presidenza del Consiglio e il Presidente della Giunta pubblicano, ciascuno per la propria competenza, un elenco delle nomine e designazioni da effettuare nell’anno solare successivo.
a) gli organismi cui le nomine o designazioni si riferiscono;
b) la fonte normativa dell’incarico;
c) la data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata e la durata dell’incarico;
d) i requisiti richiesti per l’incarico;
e) le eventuali incompatibilità specificamente previste per l’incarico dalla normativa di riferimento;
f) l’indennità prevista.
3. Gli elenchi sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sono inseriti sui siti web del Consiglio e della Giunta. Il Consiglio e il Presidente della Giunta possono dare ulteriori idonee forme di pubblicità a tali elenchi.
4. Gli elenchi sono redatti e pubblicati secondo un modello unitario definito d’intesa fra le strutture tecniche di cui all’articolo 6.
5. Ove, nel corso dell’anno, si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste negli elenchi di cui al comma 1, i soggetti competenti ai sensi del medesimo comma 1 compilano elenchi integrativi, cui si applicano le stesse forme di pubblicità.
- Strutture tecniche di supporto
1. Le competenti strutture tecniche istituite presso il Consiglio e la presidenza della Giunta:
a) definiscono il modello unitario degli elenchi delle nomine e designazioni;
b) curano la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, i relativi aggiornamenti e la loro pubblicazione secondo modalità omogenee;
c) assicurano il costante aggiornamento della situazione degli incarichi in essere;
d) effettuano il monitoraggio sul rispetto del principio di pari rappresentanza di genere.
2. Le medesime strutture, inoltre:
a) raccolgono le indicazioni di candidati di cui all’articolo 7;
b) verificano la completezza della documentazione prevista dall’articolo 8.
- Avviso di selezione, indicazioni di candidati e
proposte di nomina
1. La pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana degli elenchi di cui all’articolo 5 costituisce avviso pubblico per l’indicazione di candidature per le nomine e designazioni di competenza regionale, ad eccezione di quelle inerenti a:
a) organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, ai quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;
b) organismi per i quali la legge di settore già prevede l’espletamento di uno specifico avviso pubblico;
c) organismi la cui costituzione ha carattere di urgenza;
d) nomine e designazioni da effettuarsi previa intesa della Regione con organi dello Stato, delle regioni o di altri soggetti;
e) organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, se non già ricompresi nelle lettere da a) a d). (5)
2. Nel caso di cui alla lettera c) (6) del comma 1, il provvedimento di nomina o designazione dà conto delle motivazioni d’urgenza che hanno imposto la deroga all’avviso pubblico.
3. Le indicazioni di candidature, corredate del curriculum degli studi e delle esperienze professionali, devono essere presentate all’organo competente per la nomina o designazione non più tardi di settantacinque giorni antecedenti la data in cui la nomina o designazione deve essere effettuata, da parte:
a) delle organizzazioni sindacali regionali;
b) delle associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Toscana nei settori interessati;
c) delle università ed istituti di ricerca della Toscana;
d) degli ordini professionali aventi sede in Toscana;
e) della persona direttamente interessata alla candidatura.
4. Le nomine e designazioni sono effettuate di norma tra i candidati indicati ai sensi dei commi 1 e 3, salvo che, per mancanza di indicazioni di candidature o per altra causa eccezionale, oltre che per le ragioni di urgenza di cui alla lettera c) (15) del comma 1, l’organo competente ritenga, motivatamente, di dover provvedere in deroga, fermo restando il rispetto dei criteri e dei principi della presente legge.
5. Il Consiglio delibera le nomine e designazioni di propria competenza su proposta, effettuata ai sensi del comma 4, da parte:
a) dei presidenti dei gruppi consiliari;
b) di ciascun consigliere;
c) della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, dello Statuto.
6. Le proposte di cui al comma 5, escluse quelle relative agli organi di controllo contabile, devono contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare. L’inammissibilità è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale.
7. Le proposte di cui al comma 5 relative agli organi di controllo contabile devono attenersi al principio di parità di genere per quanto possibile, tenuto conto della composizione degli albi o elenchi professionali dei soggetti legittimati ad essere nominati.
- Documentazione per la proposta di nomina
1. Per le proposte di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e per le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale sono acquisiti:
a) dati anagrafici e di residenza della persona proposta;
b) curriculum degli studi e delle esperienze professionali;
c) elenco delle cariche e degli incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi;
d) attestazione di possesso dei requisiti richiesti per la nomina o designazione, ivi compresa l’iscrizione ad albi professionali;
e) dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico;
f) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione;
g) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla presente legge o dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l’eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità o di conflitto di interesse esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.
2. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia incompleta, è consentito integrarla entro il quindicesimo giorno successivo alla presentazione della proposta.
3. Sono dichiarate inammissibili dal Presidente del Consiglio le proposte prive della documentazione di cui al comma 1 o risultate incomplete allo scadere del termine di cui al comma 2.
4. Per le nomine o designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale la documentazione di cui al comma 1 deve essere prodotta prima dell’adozione del decreto di nomina o designazione.
5. I dati raccolti sono trattati ai fini esclusivi della presente legge e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla conseguente normativa regionale.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle nomine di competenza regionale da effettuarsi su designazione o in una rosa di nominativi da parte di altri soggetti.
- Requisiti professionali
1. I soggetti candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati.
2. I soggetti candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale con funzioni anche di revisione dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.
- Cause di esclusione
1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:
a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;
c) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) e successive modificazioni;
d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), come previsto dall’articolo 8 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 17 in materia di associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali);
e) coloro che ricadono nelle previsioni dell’articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), ad esclusione dei dipendenti regionali, fermo restando quanto per essi previsto dalle lettere a) e k) del comma 1 dell’articolo 12. I casi in cui le previsioni dell’articolo 2 della l. 154/1981 sono riferite al territorio nel quale il titolare di una determinata carica esercita le sue funzioni costituiscono causa di esclusione limitatamente ad organismi il cui ambito operativo è esattamente coincidente con detto territorio o compreso in esso. (7)
2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
- Causa di esclusione dalla nomina ad amministratore di
società a partecipazione regionale (1)
1. Non può essere nominato amministratore di società a partecipazione regionale chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi
- Incompatibilità
1. Le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le seguenti cariche e funzioni:
a) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità; assessore e presidente di provincia della Toscana; presidente e membro di giunta delle comunità montane della Toscana e dei circondari istituiti per legge regionale; componente degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alle leggi regionali 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 . “Disposizioni in materia di risorse idriche”) e 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
b) giudice costituzionale, magistrato ordinario, amministrativo, contabile, tributario e di ogni giurisdizione speciale, fatte salve specifiche disposizioni di legge;
c) avvocato o procuratore presso l’Avvocatura dello Stato o di altri enti pubblici;
d) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;
e) difensore civico di regione, provincia o comune;
f) titolare di due incarichi di membro effettivo in collegi sindacali e organi di controllo, la cui designazione o nomina sia di competenza di enti pubblici anche economici o di società di capitali da essi partecipate in modo esclusivo o prevalente;(8)
g) titolare di incarico professionale di studio, consulenza o ricerca conferito dalla Regione.
g bis) soggetti nominati dalla Regione a seguito delle designazioni di cui all’articolo 1, comma 1 bis, lettera b). (9)
- Conflitto di interesse
1. Non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla presente legge, versando in una situazione di conflitto di interesse:
a) i dipendenti dello Stato, della Regione e degli enti locali che comunque assolvano a mansioni inerenti l’esercizio della vigilanza sull’ente o organismo cui si riferisce la nomina;
b) i dipendenti o consulenti dell’ente o organismo per il quale il nominativo è proposto, ovvero di enti o organismi da esso dipendenti o ad esso strumentali;
c) i membri di organi consultivi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti degli organi dell’ente o organismo cui si riferisce la nomina;
d) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell’interesse dell’ente o organismo cui si riferisce la nomina;
e) chi ha lite pendente, come individuato ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione ), in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l’ente o organismo cui si riferisce la nomina;
f) chi abbia prestato opera di consulenza a favore dell’ente o organismo cui si riferisce la nomina nei dodici mesi precedenti;
g) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l’ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;
h) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, nonché i conviventi dei medesimi soggetti, se e in quanto dichiarati ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni;
i) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a);
j) i dirigenti regionali in quiescenza, prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data del collocamento a riposo;
k) negli organi degli enti dipendenti della Regione, di cui all’articolo 50 dello Statuto, i dirigenti e i dipendenti regionali, se non collocati in aspettativa previamente all’assunzione dell’incarico, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge regionale relativa alla disciplina dei commissari nominati dalla Regione.
- Limitazioni per l’esercizio degli incarichi
1. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge, fatta eccezione per quelli non retribuiti e salvo quanto previsto al comma 3, non sono tra loro cumulabili.
3. E’ consentita l’attribuzione alla stessa persona di non più di due incarichi di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile.
4. Non è consentita la nomina per più di due mandati consecutivi nello stesso incarico. A tale fine si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge. (10)
5. Non è consentita, per un periodo di due anni, la nomina in un incarico compreso fra quelli disciplinati dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza in uno stesso incarico per due mandati consecutivi.
- Doveri inerenti il mandato
1.
Nell’espletamento del proprio mandato i soggetti nominati o
designati ai sensi della presente legge rappresentano
2. I soggetti nominati ai sensi della presente legge sono tenuti ad inviare all’organo regionale da cui sono stati nominati o designati una relazione annuale sull’attività svolta. Sono, altresì, tenuti a riferire sull’attività, ogni volta che ne sono richiesti dal Presidente del Consiglio, su iniziativa propria o di almeno tre presidenti di gruppo o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, o dal Presidente della Giunta.
a) di astenersi dal prendere parte alle decisioni degli organi dei quali è componente, quando le stesse possano procurare, direttamente o indirettamente, vantaggi patrimoniali o di altro genere a sé medesimo, al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado;
b) di non adottare, rispetto ad obblighi derivanti dalla legge o da altra fonte del diritto, condotte omissive suscettibili di determinare i medesimi effetti di cui alla lettera a).
4. Durante l’espletamento del mandato l’interessato è tenuto a comunicare all’organo regionale che ha provveduto alla nomina o designazione il sopravvenire di cause di esclusione, di incompatibilità, di conflitto di interesse o di sospensione di cui rispettivamente agli articoli 10, 11, 12 e 16.
- Decadenza e revoca
1. L’organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all’articolo 10, procede alla dichiarazione di decadenza dell’interessato dall’incarico con provvedimento motivato.
2. L’organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di conflitto di interesse di cui agli articoli 11 e 12, invita l’interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità o conflitto. Qualora tale situazione non sia rimossa entro dieci giorni dal ricevimento dell’invito, l’interessato è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento motivato.
3. La decadenza dall’incarico è altresì pronunciata:
a) nel caso di cui all’articolo 13, comma 2;
b) nel caso di cui all’articolo 8, comma 3, della legge regionale 21 giugno 1983, n. 49 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti);
c) nel caso in cui si accerti che il nominato ha reso dichiarazioni mendaci nelle attestazioni di cui all’articolo 8, comma 1.
4. La revoca può essere disposta:
a) ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione;
b) ove la funzione affidata risulti espletata disattendendo le direttive dettate dalla Regione o in contrasto con esse.
5. La revoca è disposta, con provvedimento motivato, dallo stesso organo competente alla nomina o designazione. (11)
6. I provvedimenti di decadenza e di revoca vengono adottati a seguito di contraddittorio con l’interessato e vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
6 bis. Per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale, anche nei casi in cui esse siano state esercitate dal Presidente dello stesso Consiglio ai sensi dell’articolo 21, comma 5, l’invito di cui al comma 2 è effettuato dal Presidente del Consiglio regionale e la revoca o la decadenza sono disposte dal Consiglio regionale previa istruttoria e contraddittorio con l’interessato svolti dalla commissione consiliare competente.(12)
7. I soggetti che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), decadono di diritto dall’incarico dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica l’interdizione o la misura di prevenzione. L’organo competente alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, il verificarsi di tali condizioni provvede a dichiarare la decadenza ed a effettuare la sostituzione a norma dell’articolo 17. (13)
- Sospensione dall’incarico
1. Coloro che sono stati condannati o sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per una delle fattispecie di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d), sono sospesi di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge fino all’emanazione del provvedimento definitivo.
2. L’organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione provvede a dichiarare la sospensione ed a effettuare la sostituzione a norma dell'articolo 17, comma 1, per la durata della sospensione stessa.
- Sostituzione
3.
Salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma
- Durata degli incarichi
1. Gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.
2. Quanto disposto dal comma 1 si applica altresì agli incarichi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza.
- Rappresentanza di genere
1. Ai fini del rispetto del principio della differenza di genere, le strutture tecniche di cui all’articolo 6 provvedono a verificare che, sul totale delle nomine effettuate nell’anno solare di riferimento dal Consiglio e dagli organi di governo, escluse quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), sia stata rispettata la percentuale del cinquanta per cento di presenza per ogni genere.
2. Le strutture tecniche comunicano semestralmente i risultati degli accertamenti effettuati ai fini della verifica agli organi che hanno provveduto alle nomine e designazioni nonché alla Commissione regionale per le pari opportunità.
3. Ove dalla verifica stessa risulti non rispettato quanto previsto al comma 1, l’organo che ha provveduto alle nomine e designazioni è tenuto, nell’anno solare successivo a quello cui si riferisce la verifica, a nominare o designare un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato, in modo da favorire il riequilibrio della presenza dei due generi.
3 bis. Il Consiglio regionale e gli organi di governo della Regione promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti. (17)
- Norme transitorie
1. I soggetti nominati dalla Regione in carica all’entrata in vigore della presente legge che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse stabilite dalla legge stessa sono tenuti a rimuovere detta causa o a dimettersi dalla carica ricoperta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
3. Fino alla revisione delle normative di cui al comma 2, le nomine e designazioni continuano ad essere effettuate in conformità alle normative stesse.
5.
Fatto salvo quanto disposto dai commi da
7. Per le nomine e designazioni in scadenza nel secondo semestre 2008, il termine di cui all’articolo 4, comma 2, è ridotto a trenta giorni ed il termine di cui all’articolo 7, comma 3, è ridotto a quarantacinque giorni.
- Rinnovo degli organi amministrativi di competenza
della Regione
1. Gli organi amministrativi di competenza della Regione, attivi, consultivi e di controllo, comunque denominati, devono essere ricostituiti entro il termine della loro scadenza.
2. Gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine della loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni successivi. Decorso tale termine senza che si sia provveduto al rinnovo, gli organi decadono.
3. Nei quarantacinque giorni di cui al comma 2, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione espressa dei motivi di urgenza e indifferibilità.
4. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 3 adottati nel periodo di proroga nonché quelli adottati dopo la decadenza dell’organo sono nulli.
5. Nei casi in cui il rinnovo degli organi amministrativi è di competenza del Consiglio e questi non provvede almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio.
6. Qualora la nomina debba essere effettuata su designazione da parte di soggetti terzi e questi non provvedono in tempo utile, il Consiglio o il Presidente della Giunta possono effettuare comunque la nomina, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.
- Nomine e designazioni di rappresentanti degli
enti locali
1. Le nomine e designazioni dei rappresentanti dell’insieme degli enti locali o di una o più categorie di enti locali negli organismi regionali sono effettuate, ai sensi dell’articolo 66, comma 6, dello Statuto, dal Consiglio delle autonomie locali secondo le disposizioni del proprio regolamento interno, sentite le associazioni degli enti locali interessate.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle nomine e designazioni che le fonti normative attribuiscono direttamente ad uno o più enti locali specificamente individuati.
2 bis. Le nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali in organismi regionali o comunque sottoposti alla disciplina regionale sono soggette alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11.(14)
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 8 marzo 1979, n. 11 (Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni);
b) legge regionale 15 maggio 1980, n. 55 (Norme sul rinnovo delle nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione);
c) legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Toscana e norme per la prima costituzione del Comitato di Controllo di cui all’art. 54 della L.R. 7 luglio 1992, n. 31 : “Disciplina del controllo sugli atti degli Enti Locali”);
d) legge regionale 18 aprile 1995, n. 45 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1979, n. 11 , concernente “Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni”).
2. Sono abrogate le norme regionali che attribuiscono nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali in contrasto con l’articolo 22 della presente legge.
Note:
[1 ] Articolo inserito con l.r. 28 aprile 2008, n. 20 art. 18
[2 ] Rubrica così sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 1.
[3 ] Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 1.
[4 ] Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 2.
[5 ] Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 3.
[6 ] Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 3.
[7 ] Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 4.
[8 ] Lettera così sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5.
[9 ] Lettera aggiunta con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5.
[10 ] Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 6.
[11 ] Periodo soppresso con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.
[12 ] Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.
[13 ] Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.
[14 ] Comma aggiunto con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 8.
[15] Parole così sostituite con l.r. 21 novembre 2008 , n. 62 , art. 66.
[16] Parole così sostituite con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 5.
[17] Comma aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 5.
[1] Su di essi il CAL ha espresso 6 pareri integralmente favorevoli, 2 pareri con raccomandazione e 1 sottoposto a condizione.
[2] Il testo integrale della legge è riportato nell’appendice della presente pubblicazione.
[3] È possibile conoscere i nomi dei designati consultando il sito www.consiglioautonomie.it/archiviodellenomine.htm
[4] I testi integrali della convenzione e della risoluzione sono riportati all’interno dell’Appendice in calce al presente Rapporto.