
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
RAPPORTO ANNUALE
DI ATTIVITA’ 2009
Prefazione di Marco Filippeschi,
Presidente del CAL
1. Introduzione
2. La partecipazione
del Consiglio delle autonomie locali all’iter decisionale del Consiglio
regionale
2.1 I dati
dell’attività istituzionale
2.2 I pareri espressi con
voto a maggioranza
2.3 I pareri contrari
2.4 I pareri condizionati
2.5 Verifica dell’esito
dei pareri
2.6 I pareri con raccomandazioni
2.6.1
Le risorse
2.6.2
La semplificazione
2.7 I pareri integralmente favorevoli
3. Ulteriori funzioni svolte dal CAL
3.1 Nomine e
designazioni di competenza del CAL
3.2 Il rapporto di collaborazione tra
3.2.1 Introduzione
3.2.2
I pareri espressi relativamente alle
richieste inoltrate nell’anno 2009
4. Attività di comunicazione ed informazione
4.1 Il sito web
5. Appendici
a) Competenze e composizione del CAL
b) Disposizioni dello Statuto regionale relative al CAL
c) L.R. 36/2000 - Legge istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali
d) Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali
PREFAZIONE
Il
lavoro svolto dal CAL nel corso del 2009 ripropone nelle linee generali gli
stessi aspetti e le caratteristiche di fondo degli anni precedenti.
L’illustrazione di tale lavoro e le informazioni ad esso correlate ripercorrono
pertanto quella che è divenuta nel tempo l’impostazione tradizionale e
consolidata dei rapporti di attività.
Quale
organo con funzioni consultive della Regione, il CAL ha prevalentemente
orientato il proprio impegno nella formulazione di pareri obbligatori su atti
della Giunta e del Consiglio regionale, facendo registrare un sensibile
aumento, rispetto al 2008, degli atti esaminati. Se consideriamo l’intero arco
dell’VIII legislatura regionale vediamo che i dati relativi alle pronunce hanno
un’oscillazione modesta, allineandosi su valori numerici molto vicini, con
l’eccezione, come abbiamo detto, del 2008. Anche l’esito dei pareri non
presenta nel quinquennio significative variazioni. I pareri contrari o
condizionati, risultano essere una ridotta minoranza, a conferma, da un lato
del rapporto di proficua collaborazione tra Regione e sistema delle autonomie
locali e, dall’altro, dell’intenso lavoro svolto dal Tavolo di concertazione
istituzionale.
E’
infatti nell’ambito del processo concertativo, di cui all’art. 48 dello
Statuto, che si realizzano non solo le intese tra le associazioni di
rappresentanza delle autonomie territoriali e
Un
parere che si forma autonomamente nella discussione tra i componenti del
Consiglio delle autonomie locali e che trova ulteriori margini di modifiche e
integrazioni nel confronto con altri soggetti istituzionali (commissioni
consiliari competenti per materia) nonché nella possibilità di convocare
consultazioni con la generalità degli enti locali, ma che - in ultima istanza -
risulta condizionato dall’esito del Tavolo di concertazione istituzionale.
La
riflessione che si è iniziata con l’avvio della nuova legislatura regionale
sulla concertazione e sui rapporti tra questa e l’attività del Consiglio delle
autonomie locali, evidenzia la necessità di correzioni e di adattamenti delle
procedure concertative per superare alcuni aspetti critici messi in luce
dall’esperienza di questi anni e per adeguare tale strumento di partecipazione
alle novità introdotte nello Statuto.
Allo
stesso tempo, su un binario parallelo, dovrà procedere la riforma della legge
del Consiglio delle autonomie locali, coinvolgendo Giunta e Consiglio
regionale, ma acquisendo anche il parere e gli orientamenti delle associazioni
degli enti locali. Del resto, anche nel corso di questo ultimo anno, si sono
resi più evidenti i limiti di un organo istituito per rappresentare un punto di
collegamento e di raccordo tra Regione e autonomie territoriali, ma che nel suo
concreto agire molto raramente ha assunto questo profilo, per limiti oggettivi
insiti nella sua struttura e nella sua organizzazione, ma anche per alcune
norme che ne hanno reso più difficoltoso il funzionamento.
La
modifica della legge istitutiva del CAL, e conseguentemente del suo regolamento
interno, non si pretende ovviamente che risolvano problemi che hanno cause e
origini diverse attinenti, possiamo dire, ad una più generale volontà politica
e ad una strategia istituzionale che dovrebbero farsi carico del ruolo e delle
funzioni del CAL, ma almeno potranno correggere le incongruenze più evidenti e
consentirne una migliore operatività.
Non può
essere inoltre trascurato il fatto che nel corso del
A
questo nuovo gruppo di amministratori spetta il difficile compito di assicurare
tra Regione e sistema degli enti locali quei rapporti di collaborazione e di
integrazione nelle politiche territoriali più che mai necessari in un momento
di stretta delle risorse e di contraddittori cambiamenti nel processo di
decentramento dei poteri. Ad essi va data la possibilità di operare mettendo a
disposizione norme aggiornate e strutture adeguate all’impegno loro richiesto.
Come è
naturale l’attività del CAL ha incrociato nel corso dell’anno l’attività del
legislatore nazionale. Di particolare impatto sono state le norme contenute
nella legge finanziaria
L’attività
in collaborazione con
Più
problematico si è invece rivelato il rapporto con i CAL delle altre regioni,
per difficoltà di carattere operativo che risultano, in definitiva, comuni a
tutte le esperienze avviate. L’ipotesi di dare vita a una Conferenza nazionale
dei Presidenti dei CAL resta tuttavia un obiettivo auspicabile e condiviso, da
perseguire nel corso del 2010. Si avverte infatti l’urgenza di avere a livello
nazionale una sede di confronto tra le diverse realtà regionali e di trovare
interlocutori istituzionali che possano aiutare il processo di attuazione del
disposto costituzionale, dando maggiore impulso alla riforma dell’ordinamento
in senso federalista.
Per
quanto riguarda le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli
enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali, Il CAL ha
provveduto, tra l’altro, alla designazione di una rosa di candidati,
all’interno della quale, ai sensi della L.R. 34/2008 il Consiglio regionale ha
nominato nel febbraio 2010 un componente del Collegio di garanzia.
Positiva,
infine, l’attività riguardante la convegnistica che ha visto realizzarsi
attorno ad una costruttiva collaborazione con le associazioni delle autonomie
locali, parte nel 2009 e parte nel 2010, un ricco programma di seminari,
convegni e presentazioni di ricerche e studi sul governo locale.
Una
riflessione a parte merita, conclusivamente, la struttura di supporto al CAL
per la quale occorrerà prevedere, in coerenza con le ulteriori competenze
assegnate al CAL dallo Statuto, con la riforma della legge istitutiva, le
modifiche del regolamento interno, la sempre maggiore importanza che avrà nella
governance regionale il rapporto col sistema delle autonomie locali, un suo
rafforzamento in termini quantitativi e di qualificazione del personale.
Marco
Filippeschi
Presidente
del Consiglio delle autonomie locali della Toscana
1.
Introduzione
Il presente Rapporto illustra ed analizza l’attività svolta nel corso del 2009 dal Consiglio delle Autonomie locali della Regione Toscana.
Il Rapporto descrive dettagliatamente le funzioni consultive e di proposta del CAL, cosi’ come disciplinate dall’art. 66 dello St. Reg. e, prima ancora, dall’art.123 della Cost.
L’attività del CAL si esplica nella formulazione di pareri obbligatori in ordine alle proposte di legge, alle deliberazioni, alle risoluzioni sottoposte all’esame delle commissioni consiliari e di interesse per gli enti locali ed infine alle proposte di regolamento della Giunta Regionale.
Inoltre ilCAL ha facoltà di esprimere osservazioni facoltative su tutte le altre proposte di legge e su altri atti sottoposti all'esame del Consiglio regionale.
Altresì
il Consiglio delle Autonomie locali della Toscana svolge numerose iniziative di
studio ed attività, diverse da quelle strettamente riconducibili alle funzioni
previste dalla L.R.n.36 del 21 marzo 2000, su temi rilevanti di attualità sia
di interesse generale che di carattere specifico, finalizzate a fornire agli
enti locali informazioni e chiarimenti in ordine a questioni particolarmente
controverse e discusse. Infine, partecipa alle sedute del Tavolo di
concertazione istituzionale istituito presso
Nella parte centrale e predominante del Rapporto in esame si analizzano i contenuti dei pareri obbligatori ( favorevoli, contrari, condizionati, con raccomandazioni) maggiormente significativi espressi dal CAL nel corso del 2009.
In merito alle raccomandazioni formulate dal CAL, per lo più generali e rivolte a sollecitare l’adozione di determinati interventi o l’assunzione di specifici comportamenti futuri, considerato che il loro mancato accoglimento non è correlato ad un obbligo di motivazione, non è sempre stato agevole comprendere se queste, nell’arco di tempo in esame, siano state prese o meno in considerazione.
Altresì, a fronte dei pareri negativi del CAL o condizionati all’accoglimento di modifiche, è stato per lo più osservato l’obbligo di motivazione che deve integrare il preambolo della proposta di legge o regolamento o la parte narrativa dell’atto amministrativo ai sensi dell’art 64 nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale del 2010.
L’originaria previsione dell’art.
14, comma
Dunque, il vincolo giuridico che ne discende in caso di non adeguamento da parte del Consiglio o della Giunta è esclusivamente quello di una motivazione espressa.
Nell’ambito del Cap. 3 “Ulteriori funzioni svolte dal CAL”, sono descritte le altre attività esperite dal CAL, ad integrazione di quelle consultive, ed in particolare le problematiche poste dall’attuazione dell’articolo 66, comma 6, del nuovo Statuto regionale e le designazioni effettuate in virtù di questa disposizione che attribuisce al CAL una competenza nuova (ed unica nel panorama italiano in quanto non posseduta dai consigli delle autonomie locali istituiti dalle altre regioni) stabilendo che spettano ad esso le nomine e designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali.
Anche per il 2009 intenso è stato
il rapporto di collaborazione con
Il Rapporto si conclude con il richiamo ai tratti essenziali del CAL, come definiti dalla legge istitutiva, con il richiamo all’attività di comunicazione ed informazione svolta dal medesimo e fa cenno alla sua attuale composizione.
2. La
partecipazione del Consiglio delle autonomie locali all’iter decisionale del
Consiglio regionale
2.1 i dati
dell’attività istituzionale
Le
elezioni amministrative del giugno 2009, riguardanti oltre la metà dell’insieme
dei Comuni e delle Province della regione, hanno costituito il presupposto per
il rinnovo integrale dei componenti e degli organi del Consiglio delle
autonomie locali previsto dall’art. 9 della L.R. 36/2000. La legge istitutiva
ha tuttavia consentito ai membri del CAL di restare in carica fino
all’insediamento dei nuovi eletti. Ciò ha permesso di continuare l’attività
ordinaria esprimendo pareri sugli atti di propria competenza. Nel mese di
gennaio
Nel
corso del 2009 il Consiglio delle autonomie locali ha tenuto 9 sedute nelle
quali sono stati espressi 68 pareri obbligatori su 73 richiesti. I pareri
espressi sulle proposte di legge sono stati 39 su 42 richiesti. Delle 42
proposte di legge, 33 erano di iniziativa della Giunta regionale e 9 del
Consiglio regionale.
Le
proposte di deliberazione presentate sono state complessivamente 29, di cui 14
concernenti regolamenti. Su 13 di essi è stato espresso parere obbligatorio.
Il CAL
si è pronunciato anche su una proposta di decisione riguardante un regolamento,
mentre su una proposta di risoluzione non è stato pronunciato alcun parere.
Per
quanto riguarda il quorum deliberativo, i pareri obbligatori espressi all’unanimità
sono di gran lunga prevalenti (62 su 68
complessivi). Tra le pronunce espresse a maggioranza, in un caso si è
registrato un voto contrario (proposta di legge n. 353 Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n.34 “Norme in materia di
bonifica” e norme per il riordino dei consorzi di bonifica); in altre 5
occasioni (4 proposte di legge e una proposta di deliberazione) vi è stata una
astensione.
Su 3
atti pervenuti all’attenzione del Consiglio delle autonomie locali è stata
richiesta una proroga dei termini ai sensi dell’art. 13 della L.R. 36/2000. In
2 casi si è trattato più specificamente di richiedere un incontro con le
Commissioni competenti (proposta di legge n. 367 Modifiche alla L.R. 30/2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche
in Toscana” e proposta di legge n. 378 Disciplina
in materia di impianti di radiocomunicazione). In un caso (proposta di
legge n. 362 Legge di manutenzione
dell’ordinamento regionale 2009) si
è trattato di un approfondimento di istruttoria. Gli atti su cui era stato
richiesto un differimento dei termini sono stati approvati all’unanimità.
Per
quanto attiene alle pronunce espresse, 42 hanno avuto esito integralmente
favorevole (20 proposte di legge, 13 proposte di deliberazione, 9 proposte di
deliberazione relative a regolamenti), su 19 è stato espresso parere favorevole
con raccomandazioni (12 proposte di legge, 6 proposte di deliberazione tra cui
4 relative a regolamenti, una su di una decisione concernente un regolamento).
I pareri favorevoli, ma condizionati all’accoglimento di modifiche o
integrazioni sono stati 3 (2 proposte di legge e una proposta di
deliberazione). Le pronunce contrarie hanno riguardato 4 proposte di legge di
cui 3 d’iniziativa consiliare e una d’iniziativa della Giunta regionale.
I
rilievi specifici ammontano a un totale di 88, di cui 54 relativi a pareri
favorevoli con raccomandazioni e
Nel
periodo compreso tra gennaio e marzo 2010 il CAL ha tenuto 2 sedute e ha
espresso 14 pareri su 15 richiesti. Su di essi 2 riguardavano proposte di legge
(una d’iniziativa consiliare, l’altra d’iniziativa della Giunta regionale) e 12
si riferivano a proposte di regolamenti. Su un solo atto il CAL non si è
pronunciato (proposta di deliberazione n.
Su
tutti e 14 i pareri il voto è stato all’unanimità. I pareri integralmente
favorevoli sono stati 11 (una proposta di legge e 10 proposte di deliberazione
inerenti regolamenti), mentre i 3 pareri favorevoli con raccomandazioni hanno
interessato una proposta di legge e 2 proposte di regolamento, sommando un
totale di 6 rilievi specifici.
2.2 I pareri espressi con voto a maggioranza
L’esiguità
degli atti su cui il CAL ha espresso il parere con un voto a maggioranza (6
casi), nel confermare una sostanziale convergenza di interessi nel sistema
delle autonomie locali, al di là dei differenti schieramenti e delle
maggioranze che governano le Province, i Comuni e le Comunità montane, consente
di procedere ad un esame più dettagliato dei casi in cui si sono manifestate
differenze di opinioni.
La già
citata proposta di legge 353 recante Modifiche
alla L.R. n.34/1994 “Norme in materia di bonifica” e norme per il riordino dei
consorzi di bonifica introduce alcune novità rispetto alla previgente
disciplina. I comprensori di bonifica, attraverso un processo di aggregazione,
si riducono da
Un voto
di astensione si registra su 5 atti, di cui 4 proposte di legge e una proposta
di deliberazione. Anche in questo caso si tratta del voto di astensione di un
singolo componente del CAL. Le proposte di legge sono la n. 366 Disposizioni in materia di porti di
interesse regionale e in materia di navigazione interna. Disposizioni sui
controlli sulla sicurezza delle opere e delle infrastrutture di competenza
statale. Modifiche alla L.R. n. 88/1988 e alla L.R. n. 1/2000; la proposta
di legge n. 368 Modifiche alla L.R. n.
66/2005 “Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a
sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura”; la proposta di legge n. 373 Modifiche
alla L.R. n. 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro” in materia di obbligo di istruzione; la proposta di legge n. 369 Norme in materia di prevenzione e riduzione
del rischio sismico; la proposta di deliberazione n. 674 Modifica al programma pluriennale
investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2002-2007
conseguente al monitoraggio giugno 2009.
2.3 I pareri contrari
Il
contesto di rapporti di positiva collaborazione tra Regione e enti locali,
agevolato dalle procedure di concertazione stabilite tra Giunta e ANCI,
Come
anticipato, i pareri obbligatori che hanno avuto un esito negativo sono stati
solo 4, tutti relativi a proposte di legge. La proposta di legge n. 323 Istituzione del Garante per l’infanzia e
l’adolescenza nella Regione Toscana prevedeva, tra l’altro: la promozione
di iniziative volte al rafforzamento e la diffusione di una cultura
dell’infanzia e dell’adolescenza; un’azione di vigilanza affinché venisse data
applicazione alla Convenzione internazionale e alla Carta europea dei diritti
del fanciullo; l’intervento nei procedimenti amministrativi della Regione,
degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ove sussistano fattori di
rischio o di danno per le persone di minore età; la verifica delle condizioni e
degli interventi volti all’accoglienza e all’inserimento del minore straniero
non accompagnato. Pur apprezzando le finalità perseguite dalla proposta di
legge, il parere contrario del CAL è fondato su una valutazione di opportunità
in coerenza con i principi di economicità e buon andamento
dell’amministrazione. Viene infatti osservato che nella Regione Toscana altri
organismi sono già titolari - o comunque possono diventarlo - delle funzioni
che la proposta di legge attribuisce al Garante. La proposta di legge essendo
di iniziativa consiliare non era stata oggetto di esame al Tavolo di concertazione
istituzionale, circostanza che senza dubbio ha influito sulla decisione del
Consiglio delle autonomie locali. Il Consiglio regionale ha successivamente
approvato la proposta di legge divenuta L.R. n. 26 del 1 marzo 2010. Nel
preambolo della legge non vi è contenuta nessuna motivazione in riferimento al
parere negativo del CAL, così come invece disposto dall’art. 66 comma 4 dello
Statuto e dall’art. 64 comma 2 del Regolamento interno del Consiglio regionale.
Nella
proposta di legge n. 332 Disciplina
regionale dell’edilizia abitativa sociale si prevedeva di disciplinare in
un unico quadro normativo l’insieme delle materie che investono il tema della
casa. E’ stato tuttavia rilevato da parte del CAL che le funzioni
amministrative in materia risultavano frammentate e attribuite in base a due
diversi livelli territoriali: a) funzioni che debbono essere esercitate dai
Comuni in forma “obbligatoriamente” associata in livelli territoriali di zona
individuati dalla stessa legge e b) funzioni e compiti che i Comuni esercitano
“obbligatoriamente” in forma associata in ambiti territoriali di area vasta
ugualmente individuati dalla legge. La considerazione che il CAL ha
conclusivamente svolto mette in evidenza che il proliferare di ambiti
territoriali diversi e la frammentazione delle competenze non rendono agevole
la ricomposizione di un quadro unitario delle materie inerenti il tema della
casa e non procedono nella direzione di una semplificazione dei procedimenti
amministrativi. A questo riguardo conviene sottolineare che l’obiettivo della
semplificazione amministrativa è ricorrente nelle pronunce del CAL e considerata una priorità da perseguire da
parte dell’amministrazione regionale nei confronti delle autonomie locali e in
generale dei cittadini. Preso inoltre atto della mancata intesa con le
associazioni degli enti locali al Tavolo di concertazione istituzionale, il
Consiglio delle autonomie si è espresso con parere sfavorevole.
Un’altra proposta di legge su cui
il CAL si è pronunciato con parere contrario è la n. 384 Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore
di disoccupati, inoccupati o precariamente occupati. La proposta intendeva
predisporre strumenti preventivi di supporto a categorie socialmente
vulnerabili, riconoscendo loro per le due annualità, 2010 e 2011, un reddito
minimo garantito attraverso l’erogazione di un contributo massimo di 7.000 euro
annui. Ma il dato più significativo della proposta di legge era che alle
amministrazioni provinciali e comunali veniva richiesta una collaborazione, pur
non obbligatoria, volta al cofinanziamento del Fondo regionale per il reddito
minimo garantito, oltre l’adozione di ulteriori interventi paralleli quali la
gratuità del trasporto pubblico, la fruizione di attività di carattere culturale,
sportivo e ricreativo, il pagamento delle forniture per i pubblici servizi,
l'acquisto dei testi scolastici ed il pagamento del canone di locazione per la
prima casa. Il CAL pur rilevando
apprezzabile l’intento di assicurare un reddito minimo garantito per far
fronte all’emergere del rischio povertà, ha evidenziato le numerose criticità
insite nella proposta, da un punto di vista di legittimità e di merito. La
proposta di legge consiliare non era stata oggetto di esame in sede di Tavolo
di concertazione istituzionale, pertanto il CAL ha evidenziato l’anomalia della
previsione di un cofinanziamento del Fondo regionale a carico degli enti locali
in assenza di concertazione e la mancata quantificazione dell’apporto delle
risorse richieste per far fronte alle suddette misure ed interventi, che si
sarebbe risolto per loro in un insostenibile ed imprevedibile impegno sotto il
profilo finanziario.
Con la
proposta di legge n. 335 Semplificazione
e adeguamento delle attività agrituristiche i consiglieri regionali
proponenti intendevano tra l’altro (art. 4) affidare l’individuazione dei
criteri di classificazione delle aziende agrituristiche ad un emanando
regolamento regionale nonché (art. 3) consentire la cedibilità delle
autorizzazioni agrituristiche a terzi senza che il nuovo titolare dovesse avere
i requisiti soggettivi previsti per essere imprenditore agricolo. Il parere
negativo espresso dal CAL (anche in questa circostanza la proposta di legge non
era passata dal Tavolo di concertazione istituzionale) era fondato sia sul
fatto che la proposta in esame avrebbe determinato uno snaturamento di questa
particolare attività, che si vuole invece mantenere legata alle caratteristiche
soggettive dell’imprenditore agricolo, sia sul rilevato contrasto con le disposizioni
della L. 96/2006 art. 9, comma 2 ritenute costituzionalmente legittime dalla
Consulta (sentenza n. 339 del 12 ottobre 2007 su ricorso della Regione Toscana)
che affidano al Ministro delle Politiche agricole e forestali, sentito il
Ministro delle Attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, la determinazione dei
criteri di classificazione omogenei per l’intero territorio nazionale delle
aziende agricole che esercitano attività agrituristiche.
2.4 I pareri
condizionati
Assai
contenuto, come abbiamo visto, è anche il numero dei pareri favorevoli con
condizioni. Solo 3, di cui 2 proposte di legge e una proposta di deliberazione.
Sulla proposta di legge n. 350 Norme in
materia di valutazione ambientale e strategica (VAS), di valutazione di impatto
ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza. Attuazione della direttiva
2001/42/CE, della direttiva 85/337/CEE, come modificata e integrata con la
direttiva 97/11/CE. Attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
(Norme in materia ambientale) il CAL subordina il proprio parere favorevole
all’accoglimento di una serie di condizioni già espresse dall’
In sede
di approvazione, la proposta di legge n. 350, diventata L.R. n. 10/2010, ai
sensi dell’art. 64 del regolamento interno del Consiglio regionale, contiene
nel preambolo la motivazione con la quale “si accolgono in parte le condizioni
poste dal Consiglio delle autonomie locali, salvo quelle in contrasto con
l’ordinamento vigente”.
La proposta di deliberazione n.
683 Modifica al Programma forestale
regionale 2007-2011 e adeguamenti conseguenti all’entrata in vigore della L.R.
37/2008 introduce alcune significative novità, adeguando così i contenuti
del Programma forestale regionale 2007-2011 al mutato quadro di riferimento
istituzionale e territoriale. Tra le novità introdotte dalla proposta di
deliberazione vi è la rideterminazione dei valori di riferimento per i
contingenti di operai forestali in servizio presso gli enti competenti, la
ridefinizione delle procedure autorizzative per nuove assunzioni di operai
forestali da parte degli enti locali, la modificazione delle disposizioni
relative ai proventi di gestione al fine di specificare le modalità di
determinazione degli utili della gestione dei beni agricolo-forestali. Il
parere favorevole del Consiglio della autonomie locali è, anche in questo caso,
condizionato da richieste di integrazioni e modifiche al testo, che possono
essere riassunte in una considerazione di carattere più generale: si lamenta la
presenza nell’articolato di vincoli esageratamente rigidi che obbligano i
soggetti destinatari delle norme a una gran mole di lavoro improduttivo, mentre
sarebbe necessaria una maggiore semplificazione nelle procedure richieste e un
maggior spazio di autonomia per gli enti competenti della gestione. Il
Consiglio regionale ritiene di non accogliere le condizioni contenute nel
parere del CAL in quanto comportanti modifiche sostanziali sui criteri di
finanziamento e gestione degli operai forestali. Viene invece accolta una
proposta di correzione relativa ad una migliore formulazione di un punto
specifico del testo.
Ma é
sulla proposta di legge n. 367 Modifiche
alla L.R. 30/2003 “Disciplina delle attività agrituristiche” che si
concentra particolarmente l’attenzione del Consiglio delle autonomie locali.
Già al Tavolo di concertazione istituzionale e nei paralleli Tavoli tecnici si
erano manifestate da parte delle associazioni degli enti locali forti critiche
sulle novità introdotte dalla proposta di legge. Più precisamente i punti di
contrasto contenuti nella nuova disciplina proposta dalla Giunta riguardano la
sostituzione della autorizzazione per l’inizio dell’attività agrituristica con
una DIA; la possibilità di somministrare pasti, alimenti e bevande anche agli
ospiti che non usufruiscono di altri servizi di ospitalità dell’agriturismo, a
condizione che si utilizzino prodotti aziendali o certificati toscani o
comunque originati in Toscana. Nel testo proposto vengono anche precisate, nel
rispetto del principio di sussidiarietà e adeguatezza, le competenze
amministrative in materia, per cui ai Comuni vengono demandate le funzioni
relative all’inizio dell’attività, mentre le funzioni di controllo e di
vigilanza sono affidate ai Comuni anche in forma associata, alle Province e
alle Comunità montane. Nella prima seduta del CAL in cui è iscritta all’ordine
del giorno la proposta di legge n. 367 la discussione pone immediatamente in
rilievo le perplessità degli amministratori locali sui punti sopra citati e
viene proposto, ad evitare l’espressione di un parere negativo, di non
procedere alla votazione, ma di chiedere alla Commissione consiliare competente
un incontro per approfondire congiuntamente gli aspetti più controversi
dell’atto. A seguito dell’incontro con
2.5 Verifica dell’esito dei pareri
In sintesi, sono stati
complessivamente 7 i pareri contrari o favorevoli (ma sottoposti a condizioni)
per i quali occorreva ai sensi dello statuto e del regolamento interno in sede
di definitiva approvazione da parte degli organi regionali, una motivazione.
Delle 4 proposte di legge sulle quali il CAL si è espresso con parere negativo
solo una ha concluso l’iter di approvazione. Nel preambolo della legge però non
è riportata alcuna motivazione. Al contrario tutti e tre i pareri condizionati
(2 proposte di legge e una proposta di deliberazione) su atti successivamente
approvati dalle Commissioni competenti e dal Consiglio regionale contenevano,
nel preambolo o in narrativa,
2.6 I pareri con raccomandazioni
Passando ora ad esaminare più
dettagliatamente le raccomandazioni che il CAL ha accompagnato ai pareri
favorevoli espressi (che, ricordiamo nel 2009 sono stati 19: di cui 12 proposte
di legge, 2 proposte di deliberazione e 4 proposte di regolamento), possiamo
distinguere, nei contenuti delle raccomandazioni, due principali aree di
interesse tematico, entrambe riferite al rapporto Regione-enti locali: quella
delle risorse e quella dei processi di semplificazione e trasparenza nei
procedimenti amministrativi.
2.6.1 Le risorse
Il tema delle risorse si
riferisce alle disponibilità di bilancio degli enti territoriali necessarie per
dare attuazione alle nuove e ulteriori competenze ad essi attribuiti dalle
leggi regionali, alla gestione del Patto di stabilità interno e al Patto di
convergenza, alla imminente prospettiva dell’attuazione del nuovo federalismo
fiscale e alla conseguente necessità di approntare gli strumenti più idonei al
coordinamento del sistema tributario e fiscale del comparto pubblico locale.
Già nella L. 42/2009 si prevede infatti la regionalizzazione del Patto di
stabilità:
Sulla proposta di deliberazione
n. 678 Piano straordinario per l’edilizia
sociale – Misure urgenti e sperimentali, integrative delle azioni previste dal
Programma di edilizia residenziale pubblica 2003-2005 approvato con
deliberazione del Consiglio regionale n. 51/2004 il CAL fa proprie, nelle
raccomandazioni indicate nel parere, le osservazioni dell’ANCI, nelle quali
vengono in evidenza aspetti legati alle disponibilità finanziarie e alla
ripartizione delle risorse per la realizzazione di alloggi di edilizia
residenziale sociale destinati alla locazione a canone sostenibile per almeno
25 anni. In particolare si rileva che lo spostamento di risorse da interventi i
cui soggetti attuatori sono società di gestione ERP e Comuni a interventi i cui
soggetti attuatori sono cooperative edilizie di abitazione, cooperative di
produzione e lavoro e soggetti privati, rischia di interrompere un percorso di
rafforzamento dell’intervento pubblico nel settore degli alloggi a canone
sostenibile, relegando l’ERP nel tradizionale recinto del canone sociale. Inoltre
viene osservato che per il concorso alla realizzazione di interventi di
acquisto e recupero di alloggi destinati alla prima casa nei Comuni in
situazione di maggior disagio, la modesta entità dei contributi previsti non
consente di andare oltre i 125 contributi, numero assolutamente inadeguato
rispetto alle esigenze reali.
Anche
sulla proposta di deliberazione n. 1103 Regolamento
di attuazione dell’articolo 23 sexies della L.R. 39/2005 “Disposizioni in
materia di energia”. Disciplina della certificazione energetica degli edifici.
Attestato di certificazione energetica, con il quale si delegano ai Comuni
le funzioni di vigilanza e controllo delle certificazioni energetiche, le
raccomandazioni espresse dal CAL evidenziano l’opportunità di prevedere, nel
momento in cui si affidano da parte della Regione attraverso lo strumento
legislativo o regolamentare nuove e ulteriori competenze agli enti locali tra
cui la verifica a campione del 4 per cento degli attestati di certificazione
energetica prodotti nell’anno precedente, adeguate risorse finanziarie.
Analogamente
per quanto raccomandato nel parere sulla proposta di legge n. 390 Norme per la tutela della qualità dell’aria
ambiente. La proposta di legge citata, poi divenuta L.R. 9/2010, affida
numerose e complesse competenze alle Province e ai Comuni: rilascio
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività che
le producono; applicazione delle sanzioni in caso di non rispetto delle
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni; organizzazione e gestione degli
inventari delle sorgenti di emissione; elaborazione, approvazione e attuazione
dei Piani di azione comunale con i quali si individuano gli interventi
strutturali e quelli contingibili da porre in essere nelle situazioni di
rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite. Competenze
tali da far raccomandare da parte del CAL al Consiglio regionale di prevedere
espressamente per i Comuni di minori dimensioni la possibilità di adempiere ai
compiti previsti dalla proposta di legge in oggetto attraverso la messa a
disposizione di risorse finanziarie adeguate e non al momento previste nei
bilanci delle amministrazioni locali, l’offerta di supporti tecnico scientifici
sovracomunali, nonché la messa a regime di un sistema di ripartizione delle
spese fra Regione e Province per la gestione delle rispettive reti.
Le
stesse raccomandazioni si ripetono sostanzialmente nei pareri favorevoli
espressi sulle proposte di legge n. 371 Modifiche
alla L.R. 39/2005 “Disposizioni in materia di energia”, n. 358 Disposizioni sull’alienazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica e nella proposta di deliberazione n. 701 Modifica PISR 2007-2010 relativa alle
politiche per la non autosufficienza degli anziani e alle linee progettuali per
l’assistenza continuativa alle persone non autosufficienti, e mettono
l’accento sempre sulla necessità di considerare da parte della Regione i
maggiori oneri a carico degli enti locali in conseguenza delle nuove modalità
di gestione dei servizi, della compartecipazione al costo delle prestazioni,
delle ulteriori competenze assegnate.
Ma è
soprattutto in merito alla proposta di legge n. 385 Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale
2010-2012 che acquistano, nella discussione all’interno del CAL e nelle
raccomandazioni, maggior rilevo gli aspetti
legati alla finanza locale e alle difficoltà in cui versa tutto il
sistema degli enti territoriali. L’impatto della crisi finanziaria
sull’economia non ha certamente risparmiato gli enti locali. I Comuni e le
Province a causa del Patto di stabilità, del blocco dell’autonomia impositiva,
della diminuzione dei trasferimenti erariali e in generale della riduzione
delle entrate si trovano in una situazione di grave disagio, al punto che l’unica
possibilità per migliorare i propri saldi sembra essere quella della riduzione
della spesa: strada peraltro difficile da percorrere vista la crescente domanda
di servizi sociali, l’aumento dei costi, i rinnovi contrattuali. In questo
quadro si collocano le richieste avanzate dal CAL, sottoforma di
raccomandazioni, non solo perché
2.6.2 La semplificazione
L’altra
area tematica su cui si è concentrato l’interesse del CAL riguarda le azioni di
semplificazione. La riforma del Titolo V della Costituzione ha ampliato
l’autonomia normativa degli enti locali che adesso si muovono con più poteri
dal punto di vista gestionale e organizzativo. Sotto il profilo della
semplificazione amministrativa il nuovo contesto normativo ha spinto i Comuni e
le Province a porsi in una logica di efficienza e di efficacia con maggiore
determinazione e incisività rispetto al passato soprattutto per ciò che
concerne sia lo snellimento del rapporto tra amministratori, cittadini e imprese,
sia la valutazione della qualità dei servizi erogati e del livello di
soddisfazione degli utenti sia, ancora, la misurazione di tempi e dei costi dei
procedimenti. Molti sono gli esempi che si possono citare a proposito di
trasparenza e controllabilità dei processi: dall’introduzione dello sportello
unico per le attività produttive all’introduzione di tecniche e pratiche di
controllo di gestione dall’uso delle carte dei servizi all’istituzione degli
Così è
stato per quanto riguarda la proposta di deliberazione n. 841 Regolamento in materia di APEA in attuazione
dell’art. 18, c. 6, della L.R. 87/1998 “Attribuzione agli enti locali e
disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di
artigianato, industria fiere e mercati, commercio, turismo, sport,
internazionalizzazione delle imprese e Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal dlgs 112/1998” che
tra le finalità perseguite prevede proprio la semplificazione nelle
autorizzazioni e nei controlli ambientali a favore delle imprese localizzate
nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA). Alle Province e ai
Comuni si assegnano competenze che riguardano l’individuazione degli ambiti
territoriali nei quali si procede alla localizzazione delle APEA; l’adeguamento
alle norme poste in essere dal regolamento in oggetto degli strumenti di
pianificazione territoriale; la valutazione delle prestazioni necessarie a
conseguire la denominazione di APEA; la costituzione di un Comitato di
indirizzo ai fini di coordinamento delle competenze comunali; le funzioni di
controllo e verifica della corretta esecuzione delle opere e degli interventi
necessari ai sensi del presente regolamento. Il parere favorevole del CAL è
accompagnato da raccomandazioni che sottolineano la macchinosità della gestione
delle APEA rilevando che le autorizzazioni necessarie per rientrare nei criteri
previsti per questo nuovo soggetto, con le premialità che comportano, risultano
più complesse di quelle attualmente in essere. In sostanza il CAL, pur
apprezzando la novità introdotta dal nuovo regolamento, ritiene che l’obiettivo
della semplificazione amministrativa quale fattore anche di competitività e
crescita economica sia, nel caso del regolamento in questione, solo
parzialmente raggiunto.
A
conclusioni analoghe conducono le raccomandazioni del CAL in merito alle
proposte di legge n. 370 Modifica alla
L.R. 25/1998 “Norme per la gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”; n. 372 Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema
sociale integrato; n. 374 Modifiche
alla L.R. 3/1994 “Recepimento della L. 157/1992 - Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; n. 387 Trasformazione della società Agenzia
Regione Recupero Risorse S.p.A. nella società Agenzia Regionale Recupero
Risorse S.p.A. a capitale sociale pubblico. Modifiche alla L.R. 25/1998 “Norme
per la gestione dei rifiuti e dei siti inquinati”. Raccomandazioni che
intendono evidenziare l’opportunità introdurre nel testo normativo azioni atte
a sviluppare ulteriormente i processi di semplificazione amministrativa, a
implementare gli interventi volti, a ridurre gli oneri e gli adempimenti a
carico dei cittadini e delle imprese e a promuovere tutte le iniziative
necessarie per snellire i tempi burocratici e agevolare l’attività delle
amministrazioni locali.
Sullo
stesso tema insistono le raccomandazioni espresse su due proposte di
deliberazione. La n. 1031 Modifiche al
regolamento 8 agosto 2003 n. 47/R “Regolamento di esecuzione alla L.R. 32/2002
in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei
giovani e degli adulti” e la n. 980 Regolamento
per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento delle forniture,
servizi e lavori di cui al Capo VI della L.R. 38/2007 “Norme in materia di
contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e sulla regolarità
del lavoro”.
Con la
proposta di deliberazione n. 1031 vengono introdotte importanti modifiche che
assolvono alla finalità generale di sviluppo e miglioramento del sistema
regionale dei servizi educativi dei bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi,
relativamente alla disciplina del nido aziendale, del nido domiciliare e alla
definizione e semplificazione delle procedure per l’autorizzazione e
l’accreditamento. La nuova normativa dà omogeneità alle caratteristiche
strutturali, organizzative e qualitative dei nidi domiciliari e introduce
elementi innovativi relativi all’autonoma funzionalità degli spazi destinati ai
bambini, al numero di bambini presenti nei singoli servizi e alla procedura per
l’autorizzazione dell’apertura di un nido domiciliare. Si prevede di sviluppare
un sistema integrato di servizi in grado di rafforzare le funzioni di gestione,
di regolazione del sistema di rete dei Comuni mediante procedure di
autorizzazione e accreditamento, nonché la verifica e il monitoraggio della qualità.
Ai Comuni viene demandata inoltre la disciplina di dettaglio dei “servizi a
custodia” a carattere occasionale e temporaneo volta ad assicurare il rispetto
della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei bambini. Le
raccomandazioni del CAL esprimono la richiesta al Consiglio regionale di una
riformulazione della disciplina implementando le sinergie tra i soggetti
gestori, le ASL e i servizi sociali dei Comuni con le Società della salute,
nell’interesse di una migliore funzionalità dei servizi e di una
semplificazione di cui beneficiari risultano essere sia i privati cittadini,
sia gli enti pubblici coinvolti.
La
proposta di deliberazione n. 980 interviene su una delle questioni cruciali
della semplificazione, così come indicato nella citata L.R. 40/2009 laddove si
fa espressamente riferimento all’innovazione tecnologica e alla promozione
dell’amministrazione elettronica, quali strumenti fondamentali per il
raggiungimento degli obiettivi di semplificazione. Il parere favorevole del CAL
non evita tuttavia che sia trasmesso al Consiglio regionale l’invito a
completare sul territorio toscano la copertura della rete ADSL in modo da
consentire a tutti i Comuni, anche quelli di più piccole dimensioni, di entrare
a far parte del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).
2.7 I pareri
integralmente favorevoli
L’analisi
quantitativa dell’attività del CAL indica, quale dato più significativo,
l’elevato numero di pronunce con esito integralmente favorevole. Oltre i due
terzi degli atti esaminati (46 su 68) ha infatti raccolto un giudizio positivo
senza che si sia ritenuto di dover porre al Consiglio regionale o alla Giunta
regionale condizioni o esprimere raccomandazioni, confermando una linea di
tendenza indice evidente di un consolidato e proficuo rapporto tra Regione e
enti locali che sarebbe semplicistico, vista anche la percentuale dei pareri
espressi all’unanimità, spiegare solo con la sostanziale omogeneità delle
maggioranze politiche che in Toscana governano le istituzioni. Emerge invece
con grande rilievo il ruolo della concertazione, il lavoro che nei Tavoli
istituzionali e in quelli tecnici viene svolto con continuità sulle proposte
della Giunta. Un approfondimento tecnico sui contenuti degli atti e una
valutazione spesso anche di carattere giuridico sulle attribuzioni e il riparto
di competenze fra i diversi livelli istituzionali, in coerenza coi principi del
nostro ordinamento, di cui ritroviamo sovente eco nelle discussioni del
Consiglio delle autonomie locali.
E’ soprattutto
in alcune specifiche occasioni che si è concentrato l’interesse del CAL nel
vedere assicurato il coinvolgimento e la partecipazione degli enti locali alla
definizione dell’atto attraverso un confronto che, partendo dalle risultanze
maturate al Tavolo di concertazione istituzionale, ha approfondito e sviluppato
le tematiche di interesse delle amministrazioni locali. Come nel caso della
proposta di deliberazione n. 30 Regolamento
di attuazione della L.R. 40/2001 “Disposizioni in materia di riordino
territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni” con il
quale si intendeva valorizzare, mediante vari livelli di incentivazione, le
gestioni associate in grado di determinare integrazione di competenze, di
strutture, di risorse finanziarie e di personale. L’incentivazione è ammessa
per i livelli ottimali individuati ai sensi della L.R. 40/2001 oppure quando la
funzione associativa è svolta mediante Unione di Comuni, Comunità montana,
Circondario, Consorzio o Azienda speciale consortile. Nella valutazione delle
associazioni degli enti locali riportata nel CAL, in sede di esame dell’atto,
si ravvisa la necessità di verificare che
E’,
ancora, il caso della legge di sulla vivibilità urbana, della legge sul
commercio, della proposta di legge n. 401 Modifiche
della L.R.. 46/2009 “Disposizioni sull’alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica”; della proposta di deliberazione n. 1203 Regolamento di attuazione della L.R. 28/2005
“Codice del Commercio”. Testo unico
in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche , somministrazione di
alimenti e bevande, vendita stampa periodica e distribuzione di carburanti.
Atti nei quali vengono in luce i complessi nodi dei rapporti fra fonti
normative e in particolare tra regolamenti comunali, regolamenti regionali e
legge regionale. Dove l’attenzione non è focalizzata tanto sul rapporto di
separazione che intercorre tra regolamento comunale e regolamento regionale e
nemmeno sul rapporto di concorrenza tra legge regionale e regolamento comunale
- rapporti ormai definiti nell’orientamento della Corte costituzionale - quanto
sull’esigenza che la legge regionale non assuma contenuti così dettagliati da
degradare il regolamento locale a fonte secondaria o meramente esecutiva delle
previsioni legislative. E’ ovvio a riguardo che la valutazione del CAL
soprattutto per le discipline allocative che travalicano la semplice
attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali ha dovuto valutare
caso per caso la coerenza in termini di ragionevolezza e proporzionalità delle
norme del legislatore regionale, a tutela dell’autonomia normativa locale da
far valere ogni qualvolta tali limiti vengono superati. Una valutazione svolta
nel contesto del nuovo quadro costituzionale sulla base dei criteri di
interesse e di adeguatezza al fine di indirizzare i processi allocativi verso i
livelli di governo più vicini ai cittadini.
3. Ulteriori funzioni svolte dal CAL
In
aggiunta alla funzione normativamente propria di redazione dei pareri, il CAL
svolge anche altre funzioni, che si possono così sinteticamente riassumere:
- designazione di rappresentanti degli Enti locali negli
organismi regionali;
- attività di collaborazione con
3.1 Nomine e designazioni di competenza del
CAL
Il
nuovo Statuto prevede che il Consiglio delle Autonomie locali effettui “le
nomine e le designazioni di competenza del sistema degli Enti locali di suoi
rappresentanti negli organismi regionali” (art. 66, co. 6).
Con
l’emanazione della Legge regionale 8 febbraio 2008[1],
n. 5, elaborata dalla “Commissione speciale per gli adempimenti statutari e per
il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale” è stata data attuazione
alla previsione statutaria in materia di nomine e designazione dei
rappresentanti degli enti locali.
Secondo le disposizioni della
nuova Legge regionale 5/08 il CAL ha provveduto, nell’anno
3.2 Il rapporto di collaborazione tra
3.2.1 Introduzione
La legge n. 131
del 5 giugno 2003 (cd. Legge “La Loggia”), all’art. 7, comma 8, disciplina la
funzione consultiva della Sezione Regionale della Corte dei Conti chiamata a
collaborare con le Regioni ai fini della efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa e in tema di contabilità e finanza pubblica.
Tutto ciò in coerenza con il nuovo modello istituzionale disegnato dal Titolo V
della Costituzione informato ai principi di collaborazione, sussidiarietà e
adeguatezza nei rapporti interistituzionali ed in coerenza con la natura
collaborativa della funzione di controllo affidata alla Corte dei Conti,
garante del principio di coordinamento di finanza pubblica e di autonomia
finanziaria di Comuni, Province e Regioni, sancito dall’art.119 della
Costituzione. La Corte dei conti è scesa in campo in aiuto degli enti locali,
dissipando numerosi dubbi su una serie di questioni, toccando differenti temi :
si va dai criteri metodologici per la verifica delle certificazioni Ici alle
problematiche inerenti alla spesa di personale degli enti locali e agli
emolumenti percepiti dagli amministratori locali. La reale
operatività di questa funzione di raccordo tra il CAL e la Corte dei Conti è
stata resa possibile nella Regione Toscana grazie alla sottoscrizione della
Convenzione del 16 giugno 2006 sottoscritta dai Presidenti della Giunta
regionale, della Sezione regionale della Corte dei Conti per la Toscana e del
CAL. In essa il Cal viene descritto come “l’organo a cui la
Sezione regionale di controllo della Corte fa riferimento per la programmazione
e per le questioni di carattere generale inerenti all’esercizio dei controlli
sulla regolare e sana gestione finanziaria e sul funzionamento dei controlli
interni nei riguardi dei singoli enti autonomi territoriali toscani o per
referti inerenti a particolari categorie di essi”. La Convenzione ha
previsto importanti momenti di scambio di informazioni in merito
all’attività di controllo sugli enti e alla partecipazione del Consiglio delle
Autonomie alla stessa attività di controllo , oltre che ampliare la platea dei
soggetti pubblici ( ad es. le Comunità montane) che, tramite il Consiglio delle
Autonomie locali, possono accedere all’attività di consulenza della Corte dei
Conti. La convenzione ha riconosciuto anche allo stesso Consiglio delle
Autonomie locali la facoltà di richiedere direttamente alla Corte dei Conti
pareri in materia di contabilità pubblica, a condizione che iil quesito abbia
una valenza ed un interesse generale. Alla convenzione ha fatto seguito
la risoluzione n. 3/2006, recante le modalità attuative della stessa, approvata
dal CAL nella seduta del 5 settembre 2006. Ai fini di dare esecuzione alla
convenzione più volte citata e alla risoluzione n.3/2006, il il CAL ha ritenuto
opportuno rendere disponibile sul proprio sito i pareri della Sezione regionale
di controllo Corte dei Conti e le relative richieste(http://www.consiglioautonomie.it/cortedeiconti.htm).
3.2.2
I pareri espressi relativamente alle richieste inoltrate nell’anno 2009
Nel
2009 le richieste di parere inoltrate dagli Enti locali alla Sezione regionale
di controllo della Corte dei Conti attraverso il CAL sono state
complessivamente 34.
I pareri espressi dalla Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana nel corso del 2009
vengono di seguito sinteticamente e schematicamente riportati.
Elenco dei pareri espressi nell’anno 2009
4. Attività di comunicazione e
informazione
Il CAL, al fine
di instaurare un rapporto di interscambio con il sistema delle autonomie locali, ha
riservato da sempre particolare
attenzione all’attività di informazione e comunicazione, affiancato con numerose iniziative le attività
istituzionali vere e proprie. Il sistema di comunicazione che il CAL ha creato
nel tempo e che poteva disporre negli
anni passati di numerosi strumenti di comunicazione, si è andato tuttavia
negli ultimi anni modificando. In relazione
al mutare di numerosi elementi fondamentali per l’attivazione di
alcuni strumenti di comunicazione usati negli anni passati (l’utilizzo del cartaceo è stato, per esempio, quasi totalmente
eliminato per motivi di contenimento della spesa) attualmente l’attività di comunicazione ed informazione si concentra
quasi esclusivamente su l’utilizzo del sito Web e sull’organizzazione di iniziative di
informazione e di approfondimento (seminari e convegni) su temi di
particolare rilevanza per gli enti locali.
Occorre sottolineare che le attività in oggetto
sono inoltre notevolmente diminuite dell’anno 2009 in relazione alle avvenute elezioni
amministrative a cui ha fatto seguito,
secondo quanto previsto dalle legge istitutiva, il rinnovo del Consiglio
delle Autonomie stesso.
|
4.1
Il sito web
L’ elemento fondamentale di
comunicazione fra il Consiglio e gli
Enti locali è senza dubbio il sito web
del Consiglio delle autonomie locali.
Si
tratta infatti di uno strumento indispensabile
per la cooperazione tra regione e autonomie locali.
Il sito si
pone fondamentalmente due priorità: da una parte, aiutare i cittadini che, consultandolo, possono capire meglio i diversi ruoli di
programmazione e di gestione che spettano alle diverse articolazioni della
pubblica amministrazione locale; dall’altra, offrire ad amministratori locali
ed operatori un servizio di tempestiva
informazione su questioni di rilevante interesse per gli enti locali.
Il CAL ha partecipato
attivamente alla rassegna “Dire & Fare” che ha avuto luogo a Firenze
nell’ottobre 2009, con un proprio stand e
con la diffusione di materiale documentale e di informazioni sulla
propria attività. Durante la rassegna il
CAl ha tenuto una propria seduta ed ha
organizzato il seguente convegno:
Convegno sul tema:
- I Consigli delle
Autonomie locali nelle esperienze delle
Regioni
Il complesso rapporto tra Regione
e Sistema delle Autonomie locali
Firenze – 30 ottobre 2009
Il
Consiglio delle Autonomie locali della Toscana, in occasione della rassegna
Dire & Fare, ha promosso un incontro con le analoghe strutture presenti
nelle altre regioni italiane. L’incontro, al quale sono stati invitati sia i
Presidenti e i componenti dei CAL, sia i responsabili degli uffici di supporto,
ha offerto ai partecipanti un quadro di
insieme delle esperienze maturate nel corso di questi ultimi anni.
Il rapporto fra sistema delle autonomie,
anche in conseguenza delle novità introdotte nel Titolo V della Costituzione e
nella legislazione statale, ha assunto una prospettiva meglio definita di
collaborazione e di garanzia.
E’ dunque ritornata di attualità una verifica
del ruolo dei Consigli delle Autonomie, una analisi di ciò che sono e più
precisamente del loro funzionamento e dei risultati del lavoro svolto
incrociando - in una prospettiva comparata - gli aspetti giuridico
istituzionali con i dati dell’esperienza concreta.
Ciò ha fornito non solo un quadro più aggiornato dello stato
dell’arte, ma anche indicazioni perché i
Consigli delle Autonomie locali diventino, con
ancor maggiore evidenza, risorse
utili alle Regioni, alle amministrazioni che operano sul territorio e ai
cittadini. I lavori del convegno sono stati aperti da un intervento del Presidente del Consiglio delle Autonomie
locali della Toscana e
Sindaco di Pisa, Marco
Filippeschi a cui a fatto seguito la
relazione del Prof. Carlo Marzuoli, Ordinario di Diritto amministrativo alla
Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Firenze. Hanno preso parte all’iniziativa rappresentanti
delle Regioni: Friuli Venezia Giulia -
Liguria - Umbria - Lazio
- Marche – Sardegna - Val d’Aosta
- Lombardia - Piemonte - Veneto - Emilia
Romagna, dei Comuni trentini e della
Provincia di Bolzano
5. Appendici
A)
Caratteristiche e composizione del CAL
Il Consiglio
delle autonomie locali è l’assemblea rappresentativa di Comuni, Province, e
Comunità montane della Regione Toscana, istituita presso il Consiglio regionale
con legge regionale 21 aprile 1998, n. 22, poi sostituita dalla L.R. 21 marzo
2000, n. 36.
Il Consiglio
delle autonomie locali è definito dalla nuova legge “organo di rappresentanza
unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana, al fine di favorirne
l’intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio
di raccordo e di consultazione permanente tra Regione ed enti locali”.
L’istituzione
del CAL in Toscana ha preceduto la disposizione dell’art. 123 Cost., introdotta
dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo la quale “In ogni Regione lo
statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali quale organo di
consultazione fra
Composizione
Ai sensi della LR n. 36/2000, il
Consiglio delle autonomie locali è composto dai 50 membri così ripartiti:
I Presidenti delle Associazioni degli enti
locali (ANCI, URPT, UNCEM, Lega delle Autonomie) sono invitati permanenti alle
sedute del CAL.
I componenti non di diritto sono eletti
all’interno delle assemblee regionali delle rispettive categorie, convocate a
tal fine dal presidente del Consiglio regionale
Il CAL elegge al proprio interno il Presidente
e l’Ufficio di presidenza ed approva il proprio Regolamento.
Competenze
1. Il Consiglio delle autonomie
locali esprime parere obbligatorio non vincolante sulle proposte di legge e di regolamento all’esame del
Consiglio Regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle
competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti
locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali, ad ogni altra materia
riguardante gli enti locali o ad ogni altra questione ad essi demandata dalla
legge. Esprime altresì parere obbligatorio sulla proposta di bilancio regionale
e sulle proposte relative ad atti di programmazione e di pianificazione regionale, generale e di
settore.
2. Le proposte sono comunicate al
Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento
interno del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale assicura altresì le
modalità con le quali sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali le
proposte che, già sottoposte all’esame di detto organo, siano state
successivamente oggetto di ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei
lavori delle commissioni consiliari.
3. Il Consiglio delle autonomie
locali può esprimere eventuali osservazioni su tutte le altre proposte di atti depositate in Consiglio regionale. A
tal fine dette proposte sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali
secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.
4. Il Consiglio
delle autonomie locali esprime alla Giunta regionale parere obbligatorio, non
vincolante, nei casi di esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli
enti locali, relativo all’esercizio delle funzioni loro conferite dalla Regione, nonché sulle
proposte di regolamento di attuazione di leggi regionali sulle quali è previsto
il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali.
6. Il Consiglio
delle autonomie locali, ai fini dell’espressione del proprio parere può
effettuare, ai sensi del regolamento del Consiglio regionale, consultazioni con
la generalità degli enti locali.
7. Il Consiglio delle autonomie
locali esercita, ai sensi dell’art. 74 dello Statuto, l’iniziativa delle leggi
regionali in materia di:
revisione dello statuto regionale,
conferimento e disciplina delle funzioni degli enti locali, disciplina del
rapporto degli enti locali con
8. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre al Presidente della
Giunta Regionale, ai sensi dell’art.66 comma 5 dello Statuto, questioni di
legittimità costituzionale, dinanzi alla Corte Costituzionale, nei confronti
delle leggi e degli atti avente forza di legge dello Stato ritenuti lesivi
delle competenze degli enti locali nel rispetto dell’art.134 della
Costituzione.
9. Il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell’art. 66, comma 6
dello Statuto, effettua le nomine e le designazioni dei rappresentanti degli
enti locali negli organismi regionali.
10. Il Consiglio delle autonomie locali partecipa all’attività di
controllo esercitata sugli enti locali dalla Sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti, ai sensi dell’art.7 della L.131/2003, e designa un
componente ad integrazione della Sezione stessa.
11. Il Consiglio delle autonomie
locali , ai sensi dell’art.57 comma 5 dello Statuto, indica al Consiglio
regionale una rosa di tre esperti, tra i quali il Consiglio regionale sceglie
uno dei sette componenti il Collegio di garanzia. Il Consiglio delle autonomie
locali può ricorrere al Collegio di garanzia per l’interpretazione dello
Statuto e per questioni inerenti la compatibilità di questo con le leggi e i
provvedimenti riguardanti gli enti locali.
13 Il Consiglio delle autonomie locali formula proposte e indirizzi su
questioni di interesse degli enti locali.
Componenti in carica nel 2009
|
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|
Presidente Ufficio di
Presidenza |
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Componenti di diritto
1 Roberto VASAI Presidente della Provincia di Arezzo SINDACI
COMUNI CAPOLUOGO 1 Giuseppe Fanfani - Sindaco del |
|
PRESIDENTI
CONSIGLI PROVINCIALI 1 Consuelo Arrighi -Presidente del Consiglio
provinciale di Pisa PRESIDENTI COMUNITA’ MONTANE 1 Riccardo Marzi-
Presidente della CM della Val Tiberina PRESIDENTI CONSIGLI COMUNALI 1 Maurizio Bettazzi
Presidente del Consiglio comunale di Prato |
Il Consiglio delle Autonomie locali è coadiuvato, per i
profili tecnico-organizzativi, da un Settore di assistenza.
Nel 2009 era così composto:
B) Disposizioni dello Statuto regionale relative al CAL
Art. 66 “Consiglio delle autonomie locali”
1. Il consiglio delle autonomie
locali, istituito con legge presso il consiglio, è l’organo di rappresentanza
del sistema degli enti locali della Toscana, con funzioni consultive e di
proposta.
2. La legge determina la
composizione, i criteri di rappresentanza territoriale e le modalità di
costituzione del consiglio delle autonomie locali.
3. Il consiglio delle autonomie
locali esprime parere obbligatorio sul bilancio, sugli atti della
programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento che
riguardano l’attribuzione e l’esercizio delle competenze degli enti locali.
4. Gli organi regionali, in caso
di parere del consiglio delle autonomie locali contrario o condizionato
all’accoglimento di modifiche, lo possono disattendere con motivazione
espressa.
5. Il consiglio delle autonomie
locali può proporre al presidente della giunta, previa informazione del
consiglio, il ricorso alla Corte costituzionale contro le leggi e gli atti
aventi forza di legge dello Stato.
6. Le nomine e le designazioni
di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli
organismi regionali sono attribuite al consiglio delle autonomie locali.
7. La legge assicura al
consiglio delle autonomie locali le risorse necessarie allo svolgimento dei
suoi compiti e garantisce l’autonomia di funzionamento dell’organo.
8. Il regolamento interno del
consiglio delle autonomie locali prevede requisiti di validità delle sedute e
delle deliberazioni in armonia con le corrispondenti norme del regolamento
interno del consiglio regionale.
Art. 67 “Seduta congiunta”
1. Il consiglio regionale ed il
consiglio delle autonomie locali si riuniscono in seduta congiunta almeno una
volta l’anno, per l’esame di problemi di comune interesse.
2. I presidenti dei due organi
fissano d’intesa l’ordine del giorno.
3. La seduta è presieduta dal
presidente del consiglio regionale.
Il Consiglio delle Autonomie Locali è inoltre citato nelle
seguenti disposizioni:
Art. 74 “Iniziativa popolare”
1. L’iniziativa popolare delle
leggi può essere esercitata da cinquemila elettori della regione, da almeno tre
consigli comunali, da ciascun consiglio provinciale, dalla città metropolitana,
dal consiglio delle autonomie locali.
2. I promotori sono ammessi
all’esame istruttorio della proposta nei modi previsti dal regolamento interno.
3. Il consiglio vota la proposta
nel merito non oltre nove mesi dalla presentazione
Art. 79 “Modifica dello Statuto”
1. L’iniziativa per le modifiche
statutarie spetta a ciascun consigliere ed alla giunta.
2. Il regolamento del consiglio
disciplina le procedure di consultazione del consiglio delle autonomie locali e
degli enti e delle organizzazioni rappresentative della società toscana sulle
proposte di modifica dello Statuto.
3. Sono inammissibili le proposte di abrogazione totale
dello Statuto, senza sostituzione.
Nuova disciplina del Consiglio delle
autonomie locali
1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana, al fine di favorirne l’intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e consultazione permanenti tra Regione ed enti locali.
2. Del
Consiglio delle autonomie locali, composto da cinquanta membri, fanno parte:
a) i
presidenti delle Province;
b) 2
presidenti di Consigli provinciali;
c) i sindaci
dei Comuni capoluogo di provincia;
d) 23 sindaci
di Comuni non capoluogo;
e) 2
presidenti di Consigli comunali;
f) 3
presidenti di Comunità montane.
1. I componenti di cui alle lettere a) e, c) dell’articolo 1, comma
1. I due componenti di cui alla lettera b) dell’articolo 1, comma 2, sono eletti all’interno dell’assemblea dei presidenti dei Consigli provinciali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale.
1. I ventitrè componenti di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2 sono eletti da una assemblea elettorale composta dai sindaci di tutti i Comuni della Regione. L’assemblea è convocata dal presidente del Consiglio regionale che, con l’atto di convocazione, definisce le modalità di svolgimento dell’elezione, anche con l’eventuale articolazione dell’assemblea in più seggi di ambito locale.
2. L’elezione avviene sulla base di liste di candidati, ciascuna delle
quali, composta da un numero di Sindaci non superiore a quelli da eleggere ai
sensi del comma 1, è presentata da almeno cinque Sindaci al Presidente del
Consiglio regionale non oltre i dieci giorni precedenti la data stabilita per
l’elezione.
3. I candidati di ciascuna lista sono scelti in modo da assicurare una
adeguata rappresentanza dei comuni in rapporto al territorio regionale.
4. Le liste presentate sono corredate, ai fini di cui al comma 7, dalle
espresse adesioni dei Sindaci presentatori, dei Sindaci candidati, di altri
Sindaci dei Comuni compresi nel territorio regionale.
5. Sono ammesse alle elezioni le due liste di candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di adesioni.
6. Ciascun Sindaco presente all’assemblea elettorale può esprimere, tra i
candidati di un’unica lista, fino a otto preferenze.
7. L’assemblea di cui al comma 1 elegge, in base al criterio delle
maggiori preferenze ottenute, quindici candidati appartenenti alla lista con il
maggior numero di adesioni e otto candidati appartenenti alla lista che segue
per numero di adesioni. A parità di voti ottenuti, prevale il candidato più
anziano di età.
8. Nel caso di presentazione di un’unica lista o di insufficienza dei
candidati della lista che segue per numero di adesioni, sono eletti ulteriori
candidati della lista maggioritaria, fino a completare il numero dei candidati
da eleggere.
9. Per ciascuna lista si ricorre ai candidati che seguono gli eletti,
nell’ordine della graduatoria dei voti ottenuti, per eventuali sostituzioni ai
sensi dell’articolo 9, comma 6.
10. Dell’avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà
comunicazione al presidente della Giunta.
1. I due componenti di cui alla lettera e) dell’articolo 1, comma 2, sono eletti all’interno, dell’assemblea dei presidenti dei Consigli comunali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale.
2. L’elezione avviene sulla base di una lista di candidati. Le singole
candidature sono presentate in assemblea da almeno un quinto dei partecipanti
all’assemblea stessa.
3. Ogni partecipante al voto esprime una preferenza. Risultano eletti i
due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. A parità di
voti è eletto il più anziano di età.
4. Dell’avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà
comunicazione al presidente della Giunta.
1. I tre componenti di cui alla lettera f) dell’articolo 1, comma 2, sono eletti all’interno dell’assemblea dei presidenti delle Comunità montane convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale.
2. L’elezione avviene sulla base di una lista di candidati. Le singole
candidature sono presentate in assemblea da almeno un quinto dei partecipanti
all’assemblea stessa.
3. Ogni partecipante al voto esprime due preferenze. Risultano eletti i
tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di
voti è eletto il più anziano di età.
4. Dell’avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà
comunicazione al presidente della Giunta.
1. Sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, nonché dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina i componenti il Consiglio delle autonomie locali.
2. Il decreto è comunicato al presidente del Consiglio regionale il
quale convoca la seduta di insediamento del Consiglio delle autonomie locali.
1. Il Consiglio delle autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge, nel proprio seno, il presidente e l’ufficio di presidenza tenendo conto delle componenti istituzionali di cui all’articolo 1, comma 2.
2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le
condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento
e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, ivi
comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli
enti locali, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal
Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti.
3. Il regolamento assicura in particolare le più celeri modalità di
circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i
componenti il Consiglio e tra tutti gli enti locali, anche tramite l’uso di
strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel
Consiglio regionale.
4. Prima dell’approvazione la proposta di regolamento è trasmessa al
Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili
attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle autonomie
locali e Consiglio regionale.
5. Ciascun componente il Consiglio della autonomie locali esprime un
voto.
1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica quanto il Consiglio regionale e, successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è reinsediato, nella medesima composizione, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale medesimo.
2. I componenti il Consiglio delle autonomie locali sono rinnovati, con
le procedure di cui agli articoli da
3. I componenti il Consiglio delle autonomie locali restano in carica
fino alla nomina dei loro successori.
4. I componenti il Consiglio delle autonomie locali decadono nell’ipotesi
di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco, di presidente di
Provincia, di presidente di Comunità montana di presidente di Consiglio
comunale o provinciale.
5. La decadenza è dichiarata dal presidente della Giunta regionale
con proprio decreto.
6. Il presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del
componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica,
rispettivamente, di presidente di Provincia o di sindaco di Comune capoluogo
nei casi di cui alle lettere a) e c) dell’art. 1 comma 2. Nel caso di cui alla
lettera d) dello stesso articolo è nominato il primo dei non eletti della
lista di appartenenza del sindaco da sostituire, ai sensi dell’articolo 4.
Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione
il sindaco che è subentrato, nello stesso Comune, a quello da sostituire.
Negli altri casi si provvede alla sostituzione secondo le rispettive modalità
di elezione di cui agli articoli 3, 5 e 6.
7. Non vi è decadenza nel caso in cui, a seguito di elezioni per il
rinnovo delle cariche amministrative intervenute nel corso della durata in
carica del Consiglio delle autonomie locali, il componente di detto Consiglio
sia riconfermato nella medesima carica precedentemente ricoperta.
1. I consiglieri regionali, il presidente ed i componenti la Giunta
regionale, nonché i presidenti dell’ANCI regionale,
1. I componenti di diritto del Consiglio delle autonomie locali, di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 1, comma 2, possono di volta in volta delegare espressamente a rappresentarli alle sedute, anche in ragione degli affari da trattare, amministratori dei rispettivi enti. La delega non è ammessa per gli altri componenti del Consiglio.
2. La delega non è ammessa per le sedute dedicate all’esame del
bilancio regionale, del programma regionale di sviluppo, del documento di
programmazione economica e finanziaria nonché per altre sedute, dedicate alla
trattazione di temi generali di particolare rilievo politico-istituzionale,
espressamente individuate dall’ufficio di presidenza del Consiglio delle
autonomie locali.
1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all’esame del Consiglio Regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali. Esprime altresì parere obbligatorio sulla proposta di bilancio regionale e sulle proposte relative ad atti di programmazione generale.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono comunicate al Consiglio delle
autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del
Consiglio regionale, che assicura altresì le modalità con le quali sono
comunicate al Consiglio delle autonomie locali le proposte che, già sottoposte
all’esame di detto organo, siano state successivamente oggetto di ampie e
sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni consiliari.
3. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere inoltre eventuali
osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale. A
tal fine dette proposte sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali
secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.
4. La consultazione della generalità degli enti locali da parte del
Consiglio regionale in ordine alle proposte di cui al comma 1, si realizza
attraverso l’esercizio delle competenze del Consiglio delle autonomie locali.
Quest’ultimo, ai fini dell’espressione del proprio parere può effettuare, ai
sensi del proprio regolamento interno, consultazioni con la generalità degli
enti locali.
5. Restano disciplinate dal regolamento interno del Consiglio regionale
le consultazioni delle associazioni rappresentative degli enti locali nonché le
consultazioni di alcuni o singoli enti locali su atti di loro specifico
interesse o di tutti gli enti locali su questioni per le quali la presente
legge non prevede il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali.
1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini entro cui il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere obbligatorio di cui all’articolo 12, comma 1, prevedendo che tali termini possono essere elevati su richiesta motivata del presidente del Consiglio delle autonomie locali, ovvero ridotti per ragioni di urgenza.
1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce termini e modalità di valutazione, da parte della Commissione consiliare competente, del parere obbligatorio di cui all’articolo 12 comma 1. Stabilisce inoltre i casi in cui detto parere deve essere necessariamente richiamato nella relazione di competenza della Commissione medesima ed allegato alla predetta relazione.
2. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali sia
negativo o nel caso in cui esso sia condizionato dall’accoglimento di
specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere rispettivamente,
all’approvazione dell’atto o alla sua approvazione senza l’accoglimento di
dette modifiche con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla
Regione.
1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Toscana.
1. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, mettendo a disposizione adeguate risorse materiali e congrua dotazione organica di personale, che può comprendere anche unità di personale comandato o comunque messo a disposizione da parte degli enti locali.
1. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta una indennità di funzione pari al venti per cento dell’indennità del presidente del Consiglio regionale.
2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali e
dell’Ufficio di presidenza è corrisposto ai componenti o loro delegati
presenti, ad esclusione del presidente, un gettone di presenza il cui
importo è determinato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
con riferimento a quanto previsto al medesimo titolo per i consiglieri
regionali. In caso di più sedute dei suddetti organismi nella stessa giornata
il gettone viene corrisposto una sola volta.
L’erogazione annua dei gettoni di presenza non può comunque superare lo
stanziamento previsto dalla relativa voce di bilancio interno del Consiglio
regionale.
1. Gli oneri finanziari per il funzionamento e l’attività del Consiglio delle autonomie locali, ivi compresi quelli di cui all’articolo 17, gravano su apposito capitolo del bilancio interno del Consiglio regionale.
2. Agli oneri finanziari inerenti l’applicazione della presente legge,
determinati per l’esercizio finanziario
omissis
3. Per gli anni successivi è fatto fronte con le singole leggi di
bilancio.
2. Fino alla nomina dei componenti il Consiglio delle autonomie locali a
seguito delle procedure elettorali di cui al comma precedente, restano in
carica, fermo restando quanto previsto all’articolo 9, comma 1, gli attuali
componenti il Consiglio delle autonomie locali, nominati ai sensi della LR 21 aprile 1998, n. 22, ai quali continua ad
applicarsi la disciplina prevista dalla stessa LR n. 22/1998.
3. Il Consiglio regionale adegua immediatamente il proprio regolamento interno alle disposizioni della presente legge. Nelle more di tale adeguamento si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento interno vigente nelle parti relative al Consiglio delle autonomie locali di cui alla LR 21 aprile 1998, n. 22.
4. Alla maggioranza qualificata di cui al comma 2 dell’articolo 14 si ricorre successivamente alla modifica statutaria che ne consente l’applicazione.
1. La LR 21 aprile 1998, n. 22 "Istituzione del Consiglio delle
Autonomie locali" è abrogata, fatti salvi gli effetti transitori di
cui all’articolo 19, comma 2.
D) Regolamento interno del Consiglio delle
Autonomie locali
Art. 1 - Prima
seduta
Nella prima seduta successiva alla nomina, convocata ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge regionale 21 aprile 1998, n. 22, il Consiglio delle Autonomie locali (di seguito, Consiglio) è presieduto provvisoriamente dal Presidente del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio procede all’elezione del presidente, del vicepresidente e degli altri componenti dell’ufficio di presidenza1.
Art. 2 - Composizione
dell’ufficio di presidenza
1. L’ufficio di presidenza è composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri sei membri1.
2. I componenti dell’ufficio di presidenza sono scelti nel rispetto, per quanto più possibile in relazione ai criteri di cui al comma 3, delle componenti istituzionali del Consiglio, costituite da:
a) a) I presidenti delle Province;
b) b) i sindaci dei Comuni capoluogo;
c) c) i presidenti delle Comunità montane;
d) d) i sindaci dei Comuni non capoluogo;
e) e) i presidenti dei Consigli provinciali;
f) f) i presidenti dei Consigli comunali1.
3. I componenti dell’ufficio di presidenza sono scelti inoltre nel rispetto, per quanto più possibile, dei criteri di rappresentatività politica, territoriale e di equilibrio tra donne e uomini vigenti per la nomina dei componenti del Consiglio
Art. 3 - Elezione
dell’ufficio di presidenza
1. Alla elezione del presidente si procede con votazione per alzata di mano, salvo che almeno un decimo dei componenti del Consiglio richieda la votazione a scrutinio segreto.
2. E’ eletto chi ottiene la maggioranza dei componenti del Consiglio.
3. Eletto il presidente, il Consiglio, procede, con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2, all’elezione rispettivamente del vicepresidente e degli altri componenti dell’ufficio di presidenza1.
Art. 4 - Attribuzioni
del presidente
1. Il presidente rappresenta il Consiglio ed assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il presente regolamento. Convoca e presiede le riunioni, fissandone l’ordine del giorno; dirige le discussioni, concedendo la facoltà di parola. Convoca e presiede l’ufficio di presidenza. Tiene i contatti con la presidenza del Consiglio regionale e delle commissioni dello stesso consiglio; trasmette ai suddetti organi consiliari i pareri, le osservazioni e gli altri atti del Consiglio. Indirizza, con la collaborazione dell’ufficio di presidenza, l’attività del personale addetto. Esercita gli altri poteri previsti dal presente regolamento.
Art. 5 - Attribuzioni del vicepresidente
1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Collabora con il presidente nell’esercizio delle attribuzioni di quest’ultimo.
(Art. 6 - Attribuzioni del consigliere segretario)2
1. L’ufficio di presidenza determina il programma di lavoro del Consiglio e ne organizza l’attività. Designa i relatori sulle specifiche questioni. Propone al Consiglio la formulazione di osservazioni sulle proposte di legge e sugli altri atti in ordine ai quali non è richiesta al Consiglio l’espressione del parere obbligatorio. Esamina le questioni ad esso sottoposte dal presidente; esamina le questioni relative all’interpretazione del presente regolamento e riferisce al Consiglio sulle proposte di modifiche ed integrazioni al medesimo. Dispone in ordine all’utilizzo dei fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio stesso. Collabora con il presidente per indirizzare l’attività del personale addetto.
1. Il Consiglio ha sede presso il Consiglio regionale e vi si riunisce normalmente.
2. Il Consiglio, su decisione dell’ufficio di presidenza, può riunirsi fuori della propria sede, presso una sede di Consiglio provinciale, comunale o di comunità montana o, eccezionalmente, anche altrove.
1. Il Consiglio è convocato dal presidente con l’invio dell’ordine del giorno a tutti i consiglieri, unitamente alla relativa documentazione.
2. Salvo i casi di urgenza, da valutarsi da parte del presidente, l’invio della convocazione è effettuato almeno 10 giorni prima della seduta.
3. La convocazione può essere richiesta da un quinto dei consiglieri. In tale caso il Consiglio è convocato entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 10 - Partecipazione alle sedute e pubblicità
1. Alle sedute del Consiglio sono invitati a partecipare i consiglieri regionali, il presidente ed i componenti della Giunta regionale che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 22/1998, hanno diritto di parola.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
Art. 11 - Processo
verbale
1. Di ogni seduta si redige il processo verbale che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando, per le discussioni, l’oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2. Il processo verbale è approvato senza votazione, in mancanza di osservazioni, all’inizio della seduta successiva. Occorrendo la votazione questa ha luogo per alzata di mano.
3. Il processo verbale è firmato dal presidente e dal funzionario segretario1.
Art. 12 - Validità
delle sedute e delle deliberazioni
1. Salvi i casi in cui lo Statuto, la legge istituiva o i regolamenti consiliari richiedono maggioranze qualificate, il Consiglio si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con la maggioranza dei partecipanti al voto.
2. Si intende che abbiano partecipato al voto i consiglieri che abbiano espresso voto favorevole o contrario o che si siano astenuti.
3. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende non approvata.
4. Nel caso in cui una delle componenti istituzionali del Consiglio abbia espresso voto contrario su una deliberazione approvata dal Consiglio stesso, di ciò, e delle relative motivazioni, è data comunicazione al Consiglio regionale contestualmente alla trasmissione di detta deliberazione.
5. Si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia prima di ogni deliberazione da adottarsi per alzata di mano un consigliere può richiedere la verifica del numero legale ed essa è disposta dal presidente.
6. Il presidente procede d’ufficio alla verifica del numero legale prima della votazione di una proposta per l’approvazione della quale sia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio.
Art. 13 - Modalità
della votazione
1. Il voto si esprime per alzata di mano, salvi i casi in cui lo statuto, la legge istitutiva o i regolamenti consiliari richiedono modalità diverse.
Art. 14 - Pareri obbligatori
1. I pareri obbligatori di cui all’art. 6, comma 1, della L. R. n. 22/1998 sono deliberati dal Consiglio nel termine di 30 giorni di cui al comma 3 dello stesso art. 6 e sono quindi inviati al presidente del Consiglio regionale ed alle commissioni consiliari competenti ai sensi dell’art. 46 bis del regolamento interno del Consiglio regionale.
Ai fini dell’espressione di detti pareri l’ufficio di presidenza designa un consigliere relatore che illustra la questione al Consiglio e formula proposte in merito al parere da deliberare, tenuto conto delle indicazioni espresse dai consiglieri e dal gruppo di lavoro, ove costituito.
2. L’ordine del giorno delle sedute reca per ogni richiesta di parere iscritta l’indicazione del consigliere relatore.
Art. 15 - Osservazioni facoltative
1. Le osservazioni facoltative di cui all’art. 6, comma 4, della L. R. n. 22/1998 sono deliberate dal Consiglio nel termine di 15 giorni dalla trasmissione da parte del presidente del Consiglio regionale e quindi inviate allo stesso presidente ai sensi dell’art. 46 bis, comma 5, del regolamento interno del Consiglio regionale.
2. Per la deliberazione delle osservazioni da parte del Consiglio si applicano le disposizioni di cui all’art. 14, commi 2 e 3, del presente regolamento.
Art. 16 - Forma dei
pareri e delle osservazioni
1. I pareri e le osservazioni del Consiglio sono espressi in forma scritta.
2. L’ufficio di presidenza del Consiglio può richiedere al presidente del Consiglio regionale di poter illustrare oralmente i pareri e le osservazioni espressi.
Art. 17 - Richiesta
di parere obbligatorio
1. L’ufficio di presidenza del Consiglio, qualora ritenga che una proposta di legge non trasmessa al Consiglio per parere obbligatorio avrebbe dovuto esserlo ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L. R. n. 22/1998, fa immediata richiesta di assegnazione al presidente del Consiglio regionale che decide al riguardo. Di detta richiesta l’ufficio di presidenza dà comunicazione al Consiglio nella prima riunione successiva.
Art. 18 - Proroga dei
termini
1. L’ufficio di presidenza del Consiglio può richiedere al presidente del Consiglio regionale per motivate ragioni la proroga del termine per l’espressione delle osservazioni facoltative.
Art. 19 - Richiesta
di documentazione e di informazioni
1. Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all’esercizio delle sue funzioni, il Consiglio, tramite il suo presidente, può richiedere al presidente del Consiglio regionale di disporre l’acquisizione di dati ed informazioni, anche mediante audizioni, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio regionale.
Art. 20 - Indirizzi e
proposte
1. Il Consiglio formula indirizzi e proposte da presentare al Consiglio regionale o alle sue commissioni, chiedendone la discussione.
Art. 21 - Gruppi di
lavoro
1. Il Consiglio, anche su proposta dell’ufficio di presidenza, può istituire al proprio interno gruppi di lavoro su temi che interessano il sistema delle autonomie locali, anche al fine di definire indirizzi e proposte da presentare al Consiglio regionale.
Art. 22 -
Collaborazione con gli enti locali
1. Il Consiglio assicura e promuove la più ampia collaborazione con tutti gli enti locali della Toscana; ne esamina le istanze e le richieste; assicura la diffusione tra gli stessi della conoscenza delle proprie attività; definisce forme di raccordo, anche a livello di strutture tecniche, per l’esame di specifici temi e la formulazione di pareri e proposte.
Art. 23 - Raccordo
con le associazioni rappresentative degli enti locali
1.
Il Consiglio assicura e promuove un raccordo permanente
con l’
Art. 24 -
Approvazione del regolamento interno
1. Il regolamento interno del Consiglio è approvato a maggioranza dei componenti dello stesso Consiglio. Esso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, salvo che la maggioranza dei componenti del Consiglio non deliberi l’immediata eseguibilità.
Art. 25 - Revisione
del regolamento interno
1. Ciascun consigliere può proporre modifiche ed integrazioni al regolamento. Le proposte sono esaminate dall’ufficio di presidenza che riferisce al Consiglio.
2. Le modifiche ed integrazioni sono approvate e pubblicate ai sensi dell’art. 24.
Art. 26 - Norma di
rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale.
Art. 27 – Norme
transitorie
1. All’atto della prima costituzione del Consiglio dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 22/1998, per prima seduta si intende quella successiva alla riunione di insediamento. Tale seduta è presieduta dal presidente provvisorio eletto nella riunione di insediamento. In tale seduta il Consiglio, come suo primo atto, approva il regolamento interno e successivamente procede all’elezione degli organi di cui all’art. 1 comma 2.
2. Il primo regolamento interno approvato dal Consiglio, ai sensi dell’art. 1 comma 3, è riesaminato dall’ufficio di presidenza entro sei mesi dall’approvazione. Di tale riesame l’ufficio di presidenza riferisce al Consiglio, proponendo le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie.
3.
Fino alla riforma della composizione del Consiglio e al
fine di integrare la rappresentanza istituzionale, partecipano alle riunioni
del Consiglio, con diritto di parola ma senza diritto di voto, cinque
rappresentanti dei Consigli provinciali designati da