CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTO ANNUALE

DI ATTIVITA’ 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice

 

Prefazione di Marco Filippeschi, Presidente del CAL

 

1. Introduzione

 

2. La partecipazione del Consiglio delle autonomie locali all’iter decisionale del Consiglio regionale

 2.1  I dati dell’attività istituzionale

 2.2  I pareri espressi con voto a maggioranza

 2.3  I pareri contrari

 2.4  I pareri condizionati

 2.5  Verifica dell’esito dei pareri

 2.6  I pareri con raccomandazioni

       2.6.1 Le risorse

     2.6.2 La semplificazione

2.7  I pareri integralmente favorevoli

 

3. Ulteriori funzioni svolte dal CAL

 

3.1  Nomine e designazioni di competenza del CAL

3.2  Il rapporto di collaborazione tra la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la  Toscana e il Consiglio delle Autonomie locali
    3.2.1   Introduzione

    3.2.2   I pareri espressi relativamente alle richieste inoltrate nell’anno 2009

 

4. Attività di comunicazione ed informazione

4.1 Il sito web

4.2 Le rassegne ed i convegni

 

5.  Appendici

 

a)  Competenze e composizione del CAL

b)  Disposizioni dello Statuto regionale relative al CAL

c)   L.R. 36/2000 - Legge istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali

d)   Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFAZIONE

 

 

Il lavoro svolto dal CAL nel corso del 2009 ripropone nelle linee generali gli stessi aspetti e le caratteristiche di fondo degli anni precedenti. L’illustrazione di tale lavoro e le informazioni ad esso correlate ripercorrono pertanto quella che è divenuta nel tempo l’impostazione tradizionale e consolidata dei rapporti di attività.

Quale organo con funzioni consultive della Regione, il CAL ha prevalentemente orientato il proprio impegno nella formulazione di pareri obbligatori su atti della Giunta e del Consiglio regionale, facendo registrare un sensibile aumento, rispetto al 2008, degli atti esaminati. Se consideriamo l’intero arco dell’VIII legislatura regionale vediamo che i dati relativi alle pronunce hanno un’oscillazione modesta, allineandosi su valori numerici molto vicini, con l’eccezione, come abbiamo detto, del 2008. Anche l’esito dei pareri non presenta nel quinquennio significative variazioni. I pareri contrari o condizionati, risultano essere una ridotta minoranza, a conferma, da un lato del rapporto di proficua collaborazione tra Regione e sistema delle autonomie locali e, dall’altro, dell’intenso lavoro svolto dal Tavolo di concertazione istituzionale.

E’ infatti nell’ambito del processo concertativo, di cui all’art. 48 dello Statuto, che si realizzano non solo le intese tra le associazioni di rappresentanza delle autonomie territoriali e la Regione sulle deliberazioni la cui approvazione è di competenza della Giunta, ma anche il confronto e la concertazione sugli atti di competenza della Giunta in seguito approvati dal Consiglio regionale. In questa sede pertanto si definiscono gli orientamenti generali sui provvedimenti di iniziativa o di competenza della Giunta condivisi dagli enti locali, che costituiscono per il CAL inevitabile punto di riferimento per l’espressione del proprio parere.

Un parere che si forma autonomamente nella discussione tra i componenti del Consiglio delle autonomie locali e che trova ulteriori margini di modifiche e integrazioni nel confronto con altri soggetti istituzionali (commissioni consiliari competenti per materia) nonché nella possibilità di convocare consultazioni con la generalità degli enti locali, ma che - in ultima istanza - risulta condizionato dall’esito del Tavolo di concertazione istituzionale.

La riflessione che si è iniziata con l’avvio della nuova legislatura regionale sulla concertazione e sui rapporti tra questa e l’attività del Consiglio delle autonomie locali, evidenzia la necessità di correzioni e di adattamenti delle procedure concertative per superare alcuni aspetti critici messi in luce dall’esperienza di questi anni e per adeguare tale strumento di partecipazione alle novità introdotte nello Statuto.

Allo stesso tempo, su un binario parallelo, dovrà procedere la riforma della legge del Consiglio delle autonomie locali, coinvolgendo Giunta e Consiglio regionale, ma acquisendo anche il parere e gli orientamenti delle associazioni degli enti locali. Del resto, anche nel corso di questo ultimo anno, si sono resi più evidenti i limiti di un organo istituito per rappresentare un punto di collegamento e di raccordo tra Regione e autonomie territoriali, ma che nel suo concreto agire molto raramente ha assunto questo profilo, per limiti oggettivi insiti nella sua struttura e nella sua organizzazione, ma anche per alcune norme che ne hanno reso più difficoltoso il funzionamento.

La modifica della legge istitutiva del CAL, e conseguentemente del suo regolamento interno, non si pretende ovviamente che risolvano problemi che hanno cause e origini diverse attinenti, possiamo dire, ad una più generale volontà politica e ad una strategia istituzionale che dovrebbero farsi carico del ruolo e delle funzioni del CAL, ma almeno potranno correggere le incongruenze più evidenti e consentirne una migliore operatività.

Non può essere inoltre trascurato il fatto che nel corso del 2009, a seguito delle elezioni amministrative, come previsto dalla L.R. 36/2000, si è proceduto al rinnovo del Consiglio delle autonomie.

A questo nuovo gruppo di amministratori spetta il difficile compito di assicurare tra Regione e sistema degli enti locali quei rapporti di collaborazione e di integrazione nelle politiche territoriali più che mai necessari in un momento di stretta delle risorse e di contraddittori cambiamenti nel processo di decentramento dei poteri. Ad essi va data la possibilità di operare mettendo a disposizione norme aggiornate e strutture adeguate all’impegno loro richiesto.

Come è naturale l’attività del CAL ha incrociato nel corso dell’anno l’attività del legislatore nazionale. Di particolare impatto sono state le norme contenute nella legge finanziaria 2010. In particolare le norme che dispongono la soppressione del difensore civico, la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale, la possibilità di delega da parte del Sindaco, nei Comuni con popolazione non superiore ai 3000 abitanti, dell’esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri in alternativa alla nomina degli assessori, la soppressione della figura del direttore generale, la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali. Norme le cui ricadute sull’autonomia amministrativa degli enti locali sono del tutto evidenti e che appaiono essere in violazione delle competenze ad essi costituzionalmente garantite. Il ricorso promosso dalla Giunta regionale dinanzi alla Corte costituzionale in merito alla soppressione della figura del Difensore civico comunale e alla abolizione dei consorzi di funzioni tra enti locali in quanto norme lesive delle competenze regionali in materia, è stato accolto con favore dal Consiglio delle autonomie locali tanto che sull’iniziativa della Giunta regionale si è espresso con una risoluzione approvata all’unanimità in cui nuovamente si sottolinea la necessità di difendere i principi di autonomia statutaria e regolamentare così come sanciti a seguito della riforma del titolo V della Costituzione.

L’attività in collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per quanto riguarda i quesiti proposti dagli enti territoriali è andata incrementandosi anche nel corso del 2009 a dimostrazione dell’attenzione posta alla regolare ed efficace gestione finanziaria da parte delle amministrazioni locali. Nell’ambito di questo proficuo rapporto si è iniziata la sperimentazione di un nuovo sistema informativo per l’acquisizione telematica dei questionari (sistema SIQUEL) allegati alle linee guida ai fini del monitoraggio degli enti.

Più problematico si è invece rivelato il rapporto con i CAL delle altre regioni, per difficoltà di carattere operativo che risultano, in definitiva, comuni a tutte le esperienze avviate. L’ipotesi di dare vita a una Conferenza nazionale dei Presidenti dei CAL resta tuttavia un obiettivo auspicabile e condiviso, da perseguire nel corso del 2010. Si avverte infatti l’urgenza di avere a livello nazionale una sede di confronto tra le diverse realtà regionali e di trovare interlocutori istituzionali che possano aiutare il processo di attuazione del disposto costituzionale, dando maggiore impulso alla riforma dell’ordinamento in senso federalista.

Per quanto riguarda le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali, Il CAL ha provveduto, tra l’altro, alla designazione di una rosa di candidati, all’interno della quale, ai sensi della L.R. 34/2008 il Consiglio regionale ha nominato nel febbraio 2010 un componente del Collegio di garanzia.

Positiva, infine, l’attività riguardante la convegnistica che ha visto realizzarsi attorno ad una costruttiva collaborazione con le associazioni delle autonomie locali, parte nel 2009 e parte nel 2010, un ricco programma di seminari, convegni e presentazioni di ricerche e studi sul governo locale.

Una riflessione a parte merita, conclusivamente, la struttura di supporto al CAL per la quale occorrerà prevedere, in coerenza con le ulteriori competenze assegnate al CAL dallo Statuto, con la riforma della legge istitutiva, le modifiche del regolamento interno, la sempre maggiore importanza che avrà nella governance regionale il rapporto col sistema delle autonomie locali, un suo rafforzamento in termini quantitativi e di qualificazione del personale.

 

 

                                                                                

 

                                                                                          Marco Filippeschi

                                                            Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana

 

 

 

 

1.     Introduzione

 

 

 

Il presente Rapporto illustra ed analizza l’attività svolta nel corso del 2009 dal Consiglio delle Autonomie locali della Regione Toscana.

Il Rapporto descrive dettagliatamente  le funzioni consultive e di proposta del CAL, cosi’ come disciplinate dall’art. 66 dello St. Reg. e, prima ancora, dall’art.123 della Cost.

 

L’attività del CAL si esplica nella formulazione di pareri obbligatori in ordine alle proposte di legge, alle deliberazioni, alle risoluzioni sottoposte all’esame delle commissioni consiliari e di interesse per gli enti locali ed infine alle proposte di regolamento della Giunta Regionale.

Inoltre ilCAL ha facoltà di esprimere osservazioni facoltative su tutte le altre proposte di legge e su altri atti sottoposti all'esame del Consiglio regionale.

Altresì il Consiglio delle Autonomie locali della Toscana svolge numerose iniziative di studio ed attività, diverse da quelle strettamente riconducibili alle funzioni previste dalla L.R.n.36 del 21 marzo 2000, su temi rilevanti di attualità sia di interesse generale che di carattere specifico, finalizzate a fornire agli enti locali informazioni e chiarimenti in ordine a questioni particolarmente controverse e discusse. Infine, partecipa alle sedute del Tavolo di concertazione istituzionale istituito presso la Presidenza della Giunta regionale.

 

Nella parte centrale e predominante del Rapporto in esame si analizzano i contenuti dei pareri obbligatori ( favorevoli, contrari, condizionati, con raccomandazioni) maggiormente significativi espressi dal CAL nel corso del 2009.

In merito alle raccomandazioni formulate dal CAL, per lo più generali e rivolte a sollecitare l’adozione di determinati interventi o l’assunzione di specifici comportamenti futuri, considerato che il loro mancato accoglimento non è correlato ad un obbligo di motivazione, non è sempre stato agevole comprendere se queste, nell’arco di tempo in esame, siano state prese o meno in considerazione.

Altresì, a fronte dei pareri negativi del CAL o condizionati all’accoglimento di modifiche, è stato per lo più osservato l’obbligo di motivazione che deve integrare il preambolo della proposta di legge o regolamento o la parte narrativa dell’atto amministrativo ai sensi dell’art 64 nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale del 2010.

L’originaria previsione dell’art. 14, comma 2, L.R. 36/2000 sui pareri negativi o positivi condizionati a specifiche modifiche, per cui è richiesta un’approvazione a maggioranza assoluta dei consiglieri, è stata definitivamente superata dalla disciplina contenuta dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio Regionale. 

Dunque, il vincolo giuridico che ne discende in caso di non adeguamento da parte del Consiglio o della Giunta è esclusivamente quello di una motivazione espressa.

 

Nell’ambito del Cap. 3 “Ulteriori funzioni svolte dal CAL”, sono descritte le altre attività esperite dal CAL, ad integrazione di quelle consultive, ed in particolare le problematiche poste dall’attuazione dell’articolo 66, comma 6, del nuovo Statuto regionale e le designazioni effettuate in virtù di questa disposizione che attribuisce al CAL una competenza nuova (ed unica nel panorama italiano in quanto non posseduta dai consigli delle autonomie locali istituiti dalle altre regioni) stabilendo che spettano ad esso le nomine e designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali.

Anche per il 2009 intenso è stato il rapporto di collaborazione con la Sezione regionale della Corte dei Conti così come previsto dall’art.7 comma 8 della L.131/2003 (la c.d. legge “La Loggia”), che ha fatto del Consiglio il tramite tra gli enti locali di cui all’art.114 della Costituzione e la Sezione regionale della Corte dei Conti, per l’attivazione di una nuova forma di consulenza in materia di contabilità pubblica.

Il Rapporto si conclude con il richiamo ai tratti essenziali del CAL, come definiti dalla legge istitutiva, con il richiamo all’attività di comunicazione ed informazione svolta dal medesimo e fa cenno alla sua attuale composizione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La partecipazione del Consiglio delle autonomie locali all’iter decisionale del Consiglio regionale

 

 

2.1 i dati dell’attività istituzionale

 

Le elezioni amministrative del giugno 2009, riguardanti oltre la metà dell’insieme dei Comuni e delle Province della regione, hanno costituito il presupposto per il rinnovo integrale dei componenti e degli organi del Consiglio delle autonomie locali previsto dall’art. 9 della L.R. 36/2000. La legge istitutiva ha tuttavia consentito ai membri del CAL di restare in carica fino all’insediamento dei nuovi eletti. Ciò ha permesso di continuare l’attività ordinaria esprimendo pareri sugli atti di propria competenza. Nel mese di gennaio 2010, a seguito del decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale vengono nominati i membri di diritto e la componente elettiva del CAL, il Presidente del Consiglio regionale ha convocato la seduta di insediamento. Il CAL si è così validamente ricostituito, eleggendo nel proprio seno il Presidente, un Vicepresidente e l’Ufficio di Presidenza.

 

Nel corso del 2009 il Consiglio delle autonomie locali ha tenuto 9 sedute nelle quali sono stati espressi 68 pareri obbligatori su 73 richiesti. I pareri espressi sulle proposte di legge sono stati 39 su 42 richiesti. Delle 42 proposte di legge, 33 erano di iniziativa della Giunta regionale e 9 del Consiglio regionale.

 

Le proposte di deliberazione presentate sono state complessivamente 29, di cui 14 concernenti regolamenti. Su 13 di essi è stato espresso parere obbligatorio.

 

Il CAL si è pronunciato anche su una proposta di decisione riguardante un regolamento, mentre su una proposta di risoluzione non è stato pronunciato alcun parere.

 

Per quanto riguarda il quorum deliberativo, i pareri obbligatori espressi all’unanimità sono di gran lunga prevalenti  (62 su 68 complessivi). Tra le pronunce espresse a maggioranza, in un caso si è registrato un voto contrario (proposta di legge n. 353 Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n.34 “Norme in materia di bonifica” e norme per il riordino dei consorzi di bonifica); in altre 5 occasioni (4 proposte di legge e una proposta di deliberazione) vi è stata una astensione.

 

Su 3 atti pervenuti all’attenzione del Consiglio delle autonomie locali è stata richiesta una proroga dei termini ai sensi dell’art. 13 della L.R. 36/2000. In 2 casi si è trattato più specificamente di richiedere un incontro con le Commissioni competenti (proposta di legge n. 367 Modifiche alla L.R. 30/2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana” e proposta di legge n. 378 Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione). In un caso (proposta di legge n. 362 Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2009) si è trattato di un approfondimento di istruttoria. Gli atti su cui era stato richiesto un differimento dei termini sono stati approvati all’unanimità.

 

Per quanto attiene alle pronunce espresse, 42 hanno avuto esito integralmente favorevole (20 proposte di legge, 13 proposte di deliberazione, 9 proposte di deliberazione relative a regolamenti), su 19 è stato espresso parere favorevole con raccomandazioni (12 proposte di legge, 6 proposte di deliberazione tra cui 4 relative a regolamenti, una su di una decisione concernente un regolamento). I pareri favorevoli, ma condizionati all’accoglimento di modifiche o integrazioni sono stati 3 (2 proposte di legge e una proposta di deliberazione). Le pronunce contrarie hanno riguardato 4 proposte di legge di cui 3 d’iniziativa consiliare e una d’iniziativa della Giunta regionale.

I rilievi specifici ammontano a un totale di 88, di cui 54 relativi a pareri favorevoli con raccomandazioni e 34 a pareri favorevoli, ma sottoposti a condizioni.

 

Nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2010 il CAL ha tenuto 2 sedute e ha espresso 14 pareri su 15 richiesti. Su di essi 2 riguardavano proposte di legge (una d’iniziativa consiliare, l’altra d’iniziativa della Giunta regionale) e 12 si riferivano a proposte di regolamenti. Su un solo atto il CAL non si è pronunciato (proposta di deliberazione n. 730 L.R. 30/2009, art. 13  - Carta dei servizi e delle attività di ARPAT) perché ormai scaduti i termini previsti dalla legge.

 

Su tutti e 14 i pareri il voto è stato all’unanimità. I pareri integralmente favorevoli sono stati 11 (una proposta di legge e 10 proposte di deliberazione inerenti regolamenti), mentre i 3 pareri favorevoli con raccomandazioni hanno interessato una proposta di legge e 2 proposte di regolamento, sommando un totale di 6 rilievi specifici.

 

 

2.2  I pareri espressi con voto a maggioranza

 

L’esiguità degli atti su cui il CAL ha espresso il parere con un voto a maggioranza (6 casi), nel confermare una sostanziale convergenza di interessi nel sistema delle autonomie locali, al di là dei differenti schieramenti e delle maggioranze che governano le Province, i Comuni e le Comunità montane, consente di procedere ad un esame più dettagliato dei casi in cui si sono manifestate differenze di opinioni.

 

La già citata proposta di legge 353 recante Modifiche alla L.R. n.34/1994 “Norme in materia di bonifica” e norme per il riordino dei consorzi di bonifica introduce alcune novità rispetto alla previgente disciplina. I comprensori di bonifica, attraverso un processo di aggregazione, si riducono da 41 a 30; si riducono anche i Consorzi che da 13 passano a 7, riconoscendo all’Unione dei Comuni e alle Comunità montane la titolarità del potere di esercitare le funzioni dei Consorzi di bonifica; viene diminuito anche il numero dei membri dei Consigli dei delegati  e delle Deputazioni. In sede di valutazione da parte del CAL si evidenzia tuttavia la posizione di un consigliere che, contestando la mancanza di un riordino complessivo della materia e poca chiarezza nelle norme in esame dovuta anche a un insufficiente coinvolgimento degli enti locali interessati, esprime il proprio voto contrario. L’unico voto contrario, sottolineiamo, nel corso del 2009 su 68 votazioni effettuate.

 

Un voto di astensione si registra su 5 atti, di cui 4 proposte di legge e una proposta di deliberazione. Anche in questo caso si tratta del voto di astensione di un singolo componente del CAL. Le proposte di legge sono la n. 366 Disposizioni in materia di porti di interesse regionale e in materia di navigazione interna. Disposizioni sui controlli sulla sicurezza delle opere e delle infrastrutture di competenza statale. Modifiche alla L.R. n. 88/1988 e alla L.R. n. 1/2000; la proposta di legge n. 368 Modifiche alla L.R. n. 66/2005 “Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura”; la proposta di legge n. 373 Modifiche alla L.R. n. 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di obbligo di istruzione; la proposta di legge n. 369 Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico; la proposta di deliberazione n. 674 Modifica al programma pluriennale investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2002-2007 conseguente al monitoraggio giugno 2009.

 

 

2.3  I pareri contrari

Il contesto di rapporti di positiva collaborazione tra Regione e enti locali, agevolato dalle procedure di concertazione stabilite tra Giunta e ANCI, UPI, UNCEM, procedure che conducono normalmente alla sottoscrizione di intese sugli atti di interesse del sistema delle autonomie territoriali, trova conferma nel ridottissimo numero di pareri contrari espressi dal CAL o sottoposti a condizioni di modifica o integrazioni.

 

Come anticipato, i pareri obbligatori che hanno avuto un esito negativo sono stati solo 4, tutti relativi a proposte di legge. La proposta di legge n. 323 Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza nella Regione Toscana prevedeva, tra l’altro: la promozione di iniziative volte al rafforzamento e la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza; un’azione di vigilanza affinché venisse data applicazione alla Convenzione internazionale e alla Carta europea dei diritti del fanciullo; l’intervento nei procedimenti amministrativi della Regione, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età; la verifica delle condizioni e degli interventi volti all’accoglienza e all’inserimento del minore straniero non accompagnato. Pur apprezzando le finalità perseguite dalla proposta di legge, il parere contrario del CAL è fondato su una valutazione di opportunità in coerenza con i principi di economicità e buon andamento dell’amministrazione. Viene infatti osservato che nella Regione Toscana altri organismi sono già titolari - o comunque possono diventarlo - delle funzioni che la proposta di legge attribuisce al Garante. La proposta di legge essendo di iniziativa consiliare non era stata oggetto di esame al Tavolo di concertazione istituzionale, circostanza che senza dubbio ha influito sulla decisione del Consiglio delle autonomie locali. Il Consiglio regionale ha successivamente approvato la proposta di legge divenuta L.R. n. 26 del 1 marzo 2010. Nel preambolo della legge non vi è contenuta nessuna motivazione in riferimento al parere negativo del CAL, così come invece disposto dall’art. 66 comma 4 dello Statuto e dall’art. 64 comma 2 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

 

Nella proposta di legge n. 332 Disciplina regionale dell’edilizia abitativa sociale si prevedeva di disciplinare in un unico quadro normativo l’insieme delle materie che investono il tema della casa. E’ stato tuttavia rilevato da parte del CAL che le funzioni amministrative in materia risultavano frammentate e attribuite in base a due diversi livelli territoriali: a) funzioni che debbono essere esercitate dai Comuni in forma “obbligatoriamente” associata in livelli territoriali di zona individuati dalla stessa legge e b) funzioni e compiti che i Comuni esercitano “obbligatoriamente” in forma associata in ambiti territoriali di area vasta ugualmente individuati dalla legge. La considerazione che il CAL ha conclusivamente svolto mette in evidenza che il proliferare di ambiti territoriali diversi e la frammentazione delle competenze non rendono agevole la ricomposizione di un quadro unitario delle materie inerenti il tema della casa e non procedono nella direzione di una semplificazione dei procedimenti amministrativi. A questo riguardo conviene sottolineare che l’obiettivo della semplificazione amministrativa è ricorrente nelle pronunce del CAL e  considerata una priorità da perseguire da parte dell’amministrazione regionale nei confronti delle autonomie locali e in generale dei cittadini. Preso inoltre atto della mancata intesa con le associazioni degli enti locali al Tavolo di concertazione istituzionale, il Consiglio delle autonomie si è espresso con parere sfavorevole.

Un’altra proposta di legge su cui il CAL si è pronunciato con parere contrario è la n. 384 Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore di disoccupati, inoccupati o precariamente occupati. La proposta intendeva predisporre strumenti preventivi di supporto a categorie socialmente vulnerabili, riconoscendo loro per le due annualità, 2010 e 2011, un reddito minimo garantito attraverso l’erogazione di un contributo massimo di 7.000 euro annui. Ma il dato più significativo della proposta di legge era che alle amministrazioni provinciali e comunali veniva richiesta una collaborazione, pur non obbligatoria, volta al cofinanziamento del Fondo regionale per il reddito minimo garantito, oltre l’adozione di ulteriori interventi paralleli quali la gratuità del trasporto pubblico, la fruizione di attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo, il pagamento delle forniture per i pubblici servizi, l'acquisto dei testi scolastici ed il pagamento del canone di locazione per la prima casa. Il CAL pur rilevando apprezzabile l’intento di assicurare un reddito minimo garantito per far fronte all’emergere del rischio povertà, ha evidenziato le numerose criticità insite nella proposta, da un punto di vista di legittimità e di merito. La proposta di legge consiliare non era stata oggetto di esame in sede di Tavolo di concertazione istituzionale, pertanto il CAL ha evidenziato l’anomalia della previsione di un cofinanziamento del Fondo regionale a carico degli enti locali in assenza di concertazione e la mancata quantificazione dell’apporto delle risorse richieste per far fronte alle suddette misure ed interventi, che si sarebbe risolto per loro in un insostenibile ed imprevedibile impegno sotto il profilo finanziario.

 

Con la proposta di legge n. 335 Semplificazione e adeguamento delle attività agrituristiche i consiglieri regionali proponenti intendevano tra l’altro (art. 4) affidare l’individuazione dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche ad un emanando regolamento regionale nonché (art. 3) consentire la cedibilità delle autorizzazioni agrituristiche a terzi senza che il nuovo titolare dovesse avere i requisiti soggettivi previsti per essere imprenditore agricolo. Il parere negativo espresso dal CAL (anche in questa circostanza la proposta di legge non era passata dal Tavolo di concertazione istituzionale) era fondato sia sul fatto che la proposta in esame avrebbe determinato uno snaturamento di questa particolare attività, che si vuole invece mantenere legata alle caratteristiche soggettive dell’imprenditore agricolo, sia sul rilevato contrasto con le disposizioni della L. 96/2006 art. 9, comma 2 ritenute costituzionalmente legittime dalla Consulta (sentenza n. 339 del 12 ottobre 2007 su ricorso della Regione Toscana) che affidano al Ministro delle Politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle Attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, la determinazione dei criteri di classificazione omogenei per l’intero territorio nazionale delle aziende agricole che esercitano attività agrituristiche.

 

 

2.4 I pareri condizionati

 

Assai contenuto, come abbiamo visto, è anche il numero dei pareri favorevoli con condizioni. Solo 3, di cui 2 proposte di legge e una proposta di deliberazione. Sulla proposta di legge n. 350 Norme in materia di valutazione ambientale e strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 85/337/CEE, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE. Attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) il CAL subordina il proprio parere favorevole all’accoglimento di una serie di condizioni già espresse dall’ANCI Toscana in sede di Tavolo di concertazione generale e riproposte in un documento allegato al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali. Si osserva in proposito che le condizioni si muovono nell’ottica della semplificazione procedimentale e della non duplicazione dei processi valutativi di piani e programmi. In particolare si propone di assorbire il procedimento VAS all’interno del processo di valutazione per tutti i piani e programmi riguardanti la materia del governo del territorio e rientranti pertanto nell’ambito di applicazione della L.R. 1/2005; di escludere tutti i piani attuativi dai procedimenti valutativi di qualsiasi natura (VAS, VIA, valutazione integrata, verifica di assoggettabilità) in quanto atti di natura intrinsecamente progettuale e non pianificatoria/programmatoria, quindi non riconducibili alle fattispecie cui è riferita la direttiva comunitaria 2001/42/CE; di escludere altresì da tutti i procedimenti valutativi le varianti urbanistiche di minima entità, riferite all’uso di piccole aree a livello locale e che comunque risultino irrilevanti in termini di effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana; di correggere il modello concettuale proposto per l’identificazione del soggetto “proponente” dell’autorità “competente” e dell’autorità “procedente”, integrando tale modello con la situazione tipica degli atti di pianificazione.

In sede di approvazione, la proposta di legge n. 350, diventata L.R. n. 10/2010, ai sensi dell’art. 64 del regolamento interno del Consiglio regionale, contiene nel preambolo la motivazione con la quale “si accolgono in parte le condizioni poste dal Consiglio delle autonomie locali, salvo quelle in contrasto con l’ordinamento vigente”.

La proposta di deliberazione n. 683 Modifica al Programma forestale regionale 2007-2011 e adeguamenti conseguenti all’entrata in vigore della L.R. 37/2008 introduce alcune significative novità, adeguando così i contenuti del Programma forestale regionale 2007-2011 al mutato quadro di riferimento istituzionale e territoriale. Tra le novità introdotte dalla proposta di deliberazione vi è la rideterminazione dei valori di riferimento per i contingenti di operai forestali in servizio presso gli enti competenti, la ridefinizione delle procedure autorizzative per nuove assunzioni di operai forestali da parte degli enti locali, la modificazione delle disposizioni relative ai proventi di gestione al fine di specificare le modalità di determinazione degli utili della gestione dei beni agricolo-forestali. Il parere favorevole del Consiglio della autonomie locali è, anche in questo caso, condizionato da richieste di integrazioni e modifiche al testo, che possono essere riassunte in una considerazione di carattere più generale: si lamenta la presenza nell’articolato di vincoli esageratamente rigidi che obbligano i soggetti destinatari delle norme a una gran mole di lavoro improduttivo, mentre sarebbe necessaria una maggiore semplificazione nelle procedure richieste e un maggior spazio di autonomia per gli enti competenti della gestione. Il Consiglio regionale ritiene di non accogliere le condizioni contenute nel parere del CAL in quanto comportanti modifiche sostanziali sui criteri di finanziamento e gestione degli operai forestali. Viene invece accolta una proposta di correzione relativa ad una migliore formulazione di un punto specifico del testo.

 

Ma é sulla proposta di legge n. 367 Modifiche alla L.R. 30/2003 “Disciplina delle attività agrituristiche” che si concentra particolarmente l’attenzione del Consiglio delle autonomie locali. Già al Tavolo di concertazione istituzionale e nei paralleli Tavoli tecnici si erano manifestate da parte delle associazioni degli enti locali forti critiche sulle novità introdotte dalla proposta di legge. Più precisamente i punti di contrasto contenuti nella nuova disciplina proposta dalla Giunta riguardano la sostituzione della autorizzazione per l’inizio dell’attività agrituristica con una DIA; la possibilità di somministrare pasti, alimenti e bevande anche agli ospiti che non usufruiscono di altri servizi di ospitalità dell’agriturismo, a condizione che si utilizzino prodotti aziendali o certificati toscani o comunque originati in Toscana. Nel testo proposto vengono anche precisate, nel rispetto del principio di sussidiarietà e adeguatezza, le competenze amministrative in materia, per cui ai Comuni vengono demandate le funzioni relative all’inizio dell’attività, mentre le funzioni di controllo e di vigilanza sono affidate ai Comuni anche in forma associata, alle Province e alle Comunità montane. Nella prima seduta del CAL in cui è iscritta all’ordine del giorno la proposta di legge n. 367 la discussione pone immediatamente in rilievo le perplessità degli amministratori locali sui punti sopra citati e viene proposto, ad evitare l’espressione di un parere negativo, di non procedere alla votazione, ma di chiedere alla Commissione consiliare competente un incontro per approfondire congiuntamente gli aspetti più controversi dell’atto. A seguito dell’incontro con la Commissione consiliare, la proposta di legge in una successiva seduta del CAL viene nuovamente discussa e ottiene all’unanimità un parere favorevole seppure condizionato a richieste di modifica che vanno dalla ricomposizione delle funzioni relative al controllo e alla vigilanza sulle attività agrituristiche, al garantire relativamente alla possibilità di somministrazione di pasti alimenti e bevande anche a persone non ospitate nell’agriturismo, il rispetto della libera concorrenza e il giusto equilibrio nei confronti degli operatori del settore della ristorazione e del settore ricettivo, a risolvere la criticità rilevata nell’iter procedimentale tra la presentazione della DIA e la richiesta del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente o del permesso a costruire. Veniva inoltre richiesto espressamente alla Giunta di inserire nel testo della proposta di legge norme in grado di agevolare soprattutto i Comuni di più piccole dimensioni nell’accesso alla procedura telematica per la Dichiarazione unica aziendale (DUA) e supportarli nell’attività di controllo e vigilanza sulle aziende agrituristiche presenti sui loro territori. Con l’approvazione in Consiglio, la proposta di legge 367 diviene L.R. 80/2009. Nel preambolo si legge che le condizioni contenute nel parere del Consiglio delle autonomie locali non vengono accolte dal momento che esse possono trovare adeguata risposta nel regolamento di attuazione cui la legge fa esplicito riferimento.

 

2.5 Verifica dell’esito dei pareri

 

In sintesi, sono stati complessivamente 7 i pareri contrari o favorevoli (ma sottoposti a condizioni) per i quali occorreva ai sensi dello statuto e del regolamento interno in sede di definitiva approvazione da parte degli organi regionali, una motivazione. Delle 4 proposte di legge sulle quali il CAL si è espresso con parere negativo solo una ha concluso l’iter di approvazione. Nel preambolo della legge però non è riportata alcuna motivazione. Al contrario tutti e tre i pareri condizionati (2 proposte di legge e una proposta di deliberazione) su atti successivamente approvati dalle Commissioni competenti e dal Consiglio regionale contenevano, nel preambolo o in narrativa, la motivazione. Le condizioni poste dal CAL in 2 casi non venivano accolte; solo in un caso erano parzialmente accolte.

 

 

2.6 I pareri con raccomandazioni

 

Passando ora ad esaminare più dettagliatamente le raccomandazioni che il CAL ha accompagnato ai pareri favorevoli espressi (che, ricordiamo nel 2009 sono stati 19: di cui 12 proposte di legge, 2 proposte di deliberazione e 4 proposte di regolamento), possiamo distinguere, nei contenuti delle raccomandazioni, due principali aree di interesse tematico, entrambe riferite al rapporto Regione-enti locali: quella delle risorse e quella dei processi di semplificazione e trasparenza nei procedimenti amministrativi.

 

2.6.1 Le risorse

Il tema delle risorse si riferisce alle disponibilità di bilancio degli enti territoriali necessarie per dare attuazione alle nuove e ulteriori competenze ad essi attribuiti dalle leggi regionali, alla gestione del Patto di stabilità interno e al Patto di convergenza, alla imminente prospettiva dell’attuazione del nuovo federalismo fiscale e alla conseguente necessità di approntare gli strumenti più idonei al coordinamento del sistema tributario e fiscale del comparto pubblico locale. Già nella L. 42/2009 si prevede infatti la regionalizzazione del Patto di stabilità: la Regione pertanto dovrà, previa concertazione con gli enti locali, adattare le regole e i vincoli imposti dal legislatore nazionale alle particolarità delle situazioni finanziarie esistenti nei vari territori, assicurando in tal modo il rispetto dell’obiettivo programmatico complessivo previsto a scala regionale ma, appunto, diversificando l’applicazione delle norme a seconda delle caratteristiche dei propri enti.

 

Sulla proposta di deliberazione n. 678 Piano straordinario per l’edilizia sociale – Misure urgenti e sperimentali, integrative delle azioni previste dal Programma di edilizia residenziale pubblica 2003-2005 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 51/2004 il CAL fa proprie, nelle raccomandazioni indicate nel parere, le osservazioni dell’ANCI, nelle quali vengono in evidenza aspetti legati alle disponibilità finanziarie e alla ripartizione delle risorse per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale destinati alla locazione a canone sostenibile per almeno 25 anni. In particolare si rileva che lo spostamento di risorse da interventi i cui soggetti attuatori sono società di gestione ERP e Comuni a interventi i cui soggetti attuatori sono cooperative edilizie di abitazione, cooperative di produzione e lavoro e soggetti privati, rischia di interrompere un percorso di rafforzamento dell’intervento pubblico nel settore degli alloggi a canone sostenibile, relegando l’ERP nel tradizionale recinto del canone sociale. Inoltre viene osservato che per il concorso alla realizzazione di interventi di acquisto e recupero di alloggi destinati alla prima casa nei Comuni in situazione di maggior disagio, la modesta entità dei contributi previsti non consente di andare oltre i 125 contributi, numero assolutamente inadeguato rispetto alle esigenze reali.

 

Anche sulla proposta di deliberazione n. 1103 Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della L.R. 39/2005 “Disposizioni in materia di energia”. Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica, con il quale si delegano ai Comuni le funzioni di vigilanza e controllo delle certificazioni energetiche, le raccomandazioni espresse dal CAL evidenziano l’opportunità di prevedere, nel momento in cui si affidano da parte della Regione attraverso lo strumento legislativo o regolamentare nuove e ulteriori competenze agli enti locali tra cui la verifica a campione del 4 per cento degli attestati di certificazione energetica prodotti nell’anno precedente, adeguate risorse finanziarie.

 

Analogamente per quanto raccomandato nel parere sulla proposta di legge n. 390 Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente. La proposta di legge citata, poi divenuta L.R. 9/2010, affida numerose e complesse competenze alle Province e ai Comuni: rilascio autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività che le producono; applicazione delle sanzioni in caso di non rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni; organizzazione e gestione degli inventari delle sorgenti di emissione; elaborazione, approvazione e attuazione dei Piani di azione comunale con i quali si individuano gli interventi strutturali e quelli contingibili da porre in essere nelle situazioni di rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite. Competenze tali da far raccomandare da parte del CAL al Consiglio regionale di prevedere espressamente per i Comuni di minori dimensioni la possibilità di adempiere ai compiti previsti dalla proposta di legge in oggetto attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie adeguate e non al momento previste nei bilanci delle amministrazioni locali, l’offerta di supporti tecnico scientifici sovracomunali, nonché la messa a regime di un sistema di ripartizione delle spese fra Regione e Province per la gestione delle rispettive reti.

 

Le stesse raccomandazioni si ripetono sostanzialmente nei pareri favorevoli espressi sulle proposte di legge n. 371 Modifiche alla L.R. 39/2005 “Disposizioni in materia di energia”, n. 358 Disposizioni sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e nella proposta di deliberazione n. 701 Modifica PISR 2007-2010 relativa alle politiche per la non autosufficienza degli anziani e alle linee progettuali per l’assistenza continuativa alle persone non autosufficienti, e mettono l’accento sempre sulla necessità di considerare da parte della Regione i maggiori oneri a carico degli enti locali in conseguenza delle nuove modalità di gestione dei servizi, della compartecipazione al costo delle prestazioni, delle ulteriori competenze assegnate.

 

Ma è soprattutto in merito alla proposta di legge n. 385 Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012 che acquistano, nella discussione all’interno del CAL e nelle raccomandazioni, maggior rilevo gli aspetti  legati alla finanza locale e alle difficoltà in cui versa tutto il sistema degli enti territoriali. L’impatto della crisi finanziaria sull’economia non ha certamente risparmiato gli enti locali. I Comuni e le Province a causa del Patto di stabilità, del blocco dell’autonomia impositiva, della diminuzione dei trasferimenti erariali e in generale della riduzione delle entrate si trovano in una situazione di grave disagio, al punto che l’unica possibilità per migliorare i propri saldi sembra essere quella della riduzione della spesa: strada peraltro difficile da percorrere vista la crescente domanda di servizi sociali, l’aumento dei costi, i rinnovi contrattuali. In questo quadro si collocano le richieste avanzate dal CAL, sottoforma di raccomandazioni, non solo perché la Regione adotti nella concreta gestione di bilancio e nelle scelte ad essa conseguenti, misure efficaci che consentano agli enti locali di mantenere gli stessi standard di qualità di prestazione e di servizi, ma sappia anche assumere una funzione di coordinamento  della finanza pubblica territoriale.

 

2.6.2 La semplificazione

L’altra area tematica su cui si è concentrato l’interesse del CAL riguarda le azioni di semplificazione. La riforma del Titolo V della Costituzione ha ampliato l’autonomia normativa degli enti locali che adesso si muovono con più poteri dal punto di vista gestionale e organizzativo. Sotto il profilo della semplificazione amministrativa il nuovo contesto normativo ha spinto i Comuni e le Province a porsi in una logica di efficienza e di efficacia con maggiore determinazione e incisività rispetto al passato soprattutto per ciò che concerne sia lo snellimento del rapporto tra amministratori, cittadini e imprese, sia la valutazione della qualità dei servizi erogati e del livello di soddisfazione degli utenti sia, ancora, la misurazione di tempi e dei costi dei procedimenti. Molti sono gli esempi che si possono citare a proposito di trasparenza e controllabilità dei processi: dall’introduzione dello sportello unico per le attività produttive all’introduzione di tecniche e pratiche di controllo di gestione dall’uso delle carte dei servizi all’istituzione degli URP. Identiche finalità sono contenute per ultimo nella L.R. 40/2009 Legge di semplificazione e riordino normativo, su cui peraltro il CAL ha avuto modo di esprimere il proprio parere favorevole; legge che ha fornito al Consiglio delle autonomie locali un punto di riferimento importante per le valutazioni sugli atti sottoposti al suo parere.

 

Così è stato per quanto riguarda la proposta di deliberazione n. 841 Regolamento in materia di APEA in attuazione dell’art. 18, c. 6, della L.R. 87/1998 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal dlgs 112/1998” che tra le finalità perseguite prevede proprio la semplificazione nelle autorizzazioni e nei controlli ambientali a favore delle imprese localizzate nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA). Alle Province e ai Comuni si assegnano competenze che riguardano l’individuazione degli ambiti territoriali nei quali si procede alla localizzazione delle APEA; l’adeguamento alle norme poste in essere dal regolamento in oggetto degli strumenti di pianificazione territoriale; la valutazione delle prestazioni necessarie a conseguire la denominazione di APEA; la costituzione di un Comitato di indirizzo ai fini di coordinamento delle competenze comunali; le funzioni di controllo e verifica della corretta esecuzione delle opere e degli interventi necessari ai sensi del presente regolamento. Il parere favorevole del CAL è accompagnato da raccomandazioni che sottolineano la macchinosità della gestione delle APEA rilevando che le autorizzazioni necessarie per rientrare nei criteri previsti per questo nuovo soggetto, con le premialità che comportano, risultano più complesse di quelle attualmente in essere. In sostanza il CAL, pur apprezzando la novità introdotta dal nuovo regolamento, ritiene che l’obiettivo della semplificazione amministrativa quale fattore anche di competitività e crescita economica sia, nel caso del regolamento in questione, solo parzialmente raggiunto. 

 

A conclusioni analoghe conducono le raccomandazioni del CAL in merito alle proposte di legge n. 370 Modifica alla L.R. 25/1998Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”; n. 372 Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato; n. 374 Modifiche alla L.R. 3/1994 “Recepimento della L. 157/1992 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; n. 387 Trasformazione della società Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.A. nella società Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. a capitale sociale pubblico. Modifiche alla L.R. 25/1998 “Norme per la gestione dei rifiuti e dei siti inquinati”. Raccomandazioni che intendono evidenziare l’opportunità introdurre nel testo normativo azioni atte a sviluppare ulteriormente i processi di semplificazione amministrativa, a implementare gli interventi volti, a ridurre gli oneri e gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e a promuovere tutte le iniziative necessarie per snellire i tempi burocratici e agevolare l’attività delle amministrazioni locali.

 

Sullo stesso tema insistono le raccomandazioni espresse su due proposte di deliberazione. La n. 1031 Modifiche al regolamento 8 agosto 2003 n. 47/R “Regolamento di esecuzione alla L.R. 32/2002 in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti” e la n. 980 Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento delle forniture, servizi e lavori di cui al Capo VI della L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e sulla regolarità del lavoro”.

 

Con la proposta di deliberazione n. 1031 vengono introdotte importanti modifiche che assolvono alla finalità generale di sviluppo e miglioramento del sistema regionale dei servizi educativi dei bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi, relativamente alla disciplina del nido aziendale, del nido domiciliare e alla definizione e semplificazione delle procedure per l’autorizzazione e l’accreditamento. La nuova normativa dà omogeneità alle caratteristiche strutturali, organizzative e qualitative dei nidi domiciliari e introduce elementi innovativi relativi all’autonoma funzionalità degli spazi destinati ai bambini, al numero di bambini presenti nei singoli servizi e alla procedura per l’autorizzazione dell’apertura di un nido domiciliare. Si prevede di sviluppare un sistema integrato di servizi in grado di rafforzare le funzioni di gestione, di regolazione del sistema di rete dei Comuni mediante procedure di autorizzazione e accreditamento, nonché la verifica e il monitoraggio della qualità. Ai Comuni viene demandata inoltre la disciplina di dettaglio dei “servizi a custodia” a carattere occasionale e temporaneo volta ad assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei bambini. Le raccomandazioni del CAL esprimono la richiesta al Consiglio regionale di una riformulazione della disciplina implementando le sinergie tra i soggetti gestori, le ASL e i servizi sociali dei Comuni con le Società della salute, nell’interesse di una migliore funzionalità dei servizi e di una semplificazione di cui beneficiari risultano essere sia i privati cittadini, sia gli enti pubblici coinvolti.

 

La proposta di deliberazione n. 980 interviene su una delle questioni cruciali della semplificazione, così come indicato nella citata L.R. 40/2009 laddove si fa espressamente riferimento all’innovazione tecnologica e alla promozione dell’amministrazione elettronica, quali strumenti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione. Il parere favorevole del CAL non evita tuttavia che sia trasmesso al Consiglio regionale l’invito a completare sul territorio toscano la copertura della rete ADSL in modo da consentire a tutti i Comuni, anche quelli di più piccole dimensioni, di entrare a far parte del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).

 

 

 

 

2.7 I pareri integralmente favorevoli

 

L’analisi quantitativa dell’attività del CAL indica, quale dato più significativo, l’elevato numero di pronunce con esito integralmente favorevole. Oltre i due terzi degli atti esaminati (46 su 68) ha infatti raccolto un giudizio positivo senza che si sia ritenuto di dover porre al Consiglio regionale o alla Giunta regionale condizioni o esprimere raccomandazioni, confermando una linea di tendenza indice evidente di un consolidato e proficuo rapporto tra Regione e enti locali che sarebbe semplicistico, vista anche la percentuale dei pareri espressi all’unanimità, spiegare solo con la sostanziale omogeneità delle maggioranze politiche che in Toscana governano le istituzioni. Emerge invece con grande rilievo il ruolo della concertazione, il lavoro che nei Tavoli istituzionali e in quelli tecnici viene svolto con continuità sulle proposte della Giunta. Un approfondimento tecnico sui contenuti degli atti e una valutazione spesso anche di carattere giuridico sulle attribuzioni e il riparto di competenze fra i diversi livelli istituzionali, in coerenza coi principi del nostro ordinamento, di cui ritroviamo sovente eco nelle discussioni del Consiglio delle autonomie locali.

 

E’ soprattutto in alcune specifiche occasioni che si è concentrato l’interesse del CAL nel vedere assicurato il coinvolgimento e la partecipazione degli enti locali alla definizione dell’atto attraverso un confronto che, partendo dalle risultanze maturate al Tavolo di concertazione istituzionale, ha approfondito e sviluppato le tematiche di interesse delle amministrazioni locali. Come nel caso della proposta di deliberazione n. 30 Regolamento di attuazione della L.R. 40/2001 “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni” con il quale si intendeva valorizzare, mediante vari livelli di incentivazione, le gestioni associate in grado di determinare integrazione di competenze, di strutture, di risorse finanziarie e di personale. L’incentivazione è ammessa per i livelli ottimali individuati ai sensi della L.R. 40/2001 oppure quando la funzione associativa è svolta mediante Unione di Comuni, Comunità montana, Circondario, Consorzio o Azienda speciale consortile. Nella valutazione delle associazioni degli enti locali riportata nel CAL, in sede di esame dell’atto, si ravvisa la necessità di verificare che la Regione, nel realizzare politiche di sostegno all’associazionismo istituzionale, operi una proporzionale destinazione degli incentivi nei confronti della generalità dei Comuni senza privilegiare in particolare nessuna forma associativa già esistente passando ad una fase più strutturata della relazioni intercomunali. Ma soprattutto si esprime forte preoccupazione circa le disposizioni contenute nella L. 181/2009 Legge finanziaria 2010 con le quali il legislatore nazionale prevede la soppressione dei Consorzi di funzioni tra gli enti locali con assunzione al Comune delle relative funzioni e risorse e si avanza la proposta di chiedere alla Regione di agire a tutela delle competenze locali e sue proprie, laddove detti Consorzi svolgano la loro attività in materie di competenza legislativa regionale concorrente o residuale.

 

E’, ancora, il caso della legge di sulla vivibilità urbana, della legge sul commercio, della proposta di legge n. 401 Modifiche della L.R.. 46/2009 “Disposizioni sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”; della proposta di deliberazione n. 1203 Regolamento di attuazione della L.R. 28/2005 “Codice del Commercio”. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche , somministrazione di alimenti e bevande, vendita stampa periodica e distribuzione di carburanti. Atti nei quali vengono in luce i complessi nodi dei rapporti fra fonti normative e in particolare tra regolamenti comunali, regolamenti regionali e legge regionale. Dove l’attenzione non è focalizzata tanto sul rapporto di separazione che intercorre tra regolamento comunale e regolamento regionale e nemmeno sul rapporto di concorrenza tra legge regionale e regolamento comunale - rapporti ormai definiti nell’orientamento della Corte costituzionale - quanto sull’esigenza che la legge regionale non assuma contenuti così dettagliati da degradare il regolamento locale a fonte secondaria o meramente esecutiva delle previsioni legislative. E’ ovvio a riguardo che la valutazione del CAL soprattutto per le discipline allocative che travalicano la semplice attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali ha dovuto valutare caso per caso la coerenza in termini di ragionevolezza e proporzionalità delle norme del legislatore regionale, a tutela dell’autonomia normativa locale da far valere ogni qualvolta tali limiti vengono superati. Una valutazione svolta nel contesto del nuovo quadro costituzionale sulla base dei criteri di interesse e di adeguatezza al fine di indirizzare i processi allocativi verso i livelli di governo più vicini ai cittadini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ulteriori funzioni svolte dal CAL

 

In aggiunta alla funzione normativamente propria di redazione dei pareri, il CAL svolge anche altre funzioni, che si possono così sinteticamente riassumere:

- designazione di rappresentanti degli Enti locali negli organismi regionali;

- attività di collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in merito ai pareri che quest’ultima esprime su questioni relative alla contabilità pubblica.

 

3.1 Nomine e designazioni di competenza del CAL

 

Il nuovo Statuto prevede che il Consiglio delle Autonomie locali effettui “le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli Enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali” (art. 66, co. 6).

Con l’emanazione della Legge regionale 8 febbraio 2008[1], n. 5, elaborata dalla “Commissione speciale per gli adempimenti statutari e per il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale” è stata data attuazione alla previsione statutaria in materia di nomine e designazione dei rappresentanti degli enti locali.

Secondo le disposizioni della nuova Legge regionale 5/08 il CAL ha provveduto, nell’anno 2009, a designare,  ai sensi dell’art.2,comma 2, della legge Regionale 34/ 2008 “ Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia” 4 candidati tra cui  è stato scelto, ai sensi della citata legge,  un membro del Collegio stesso.

 

 

3.2 Il rapporto di collaborazione tra la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Toscana e il Consiglio delle Autonomie locali

 

3.2.1   Introduzione

La legge n. 131 del 5 giugno 2003 (cd. Legge “La Loggia”), all’art. 7, comma 8, disciplina la funzione consultiva della Sezione Regionale della Corte dei Conti chiamata a collaborare con le Regioni  ai fini della efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e in tema di contabilità e finanza pubblica.   Tutto ciò in coerenza con il nuovo modello istituzionale disegnato dal Titolo V della Costituzione informato ai principi di collaborazione, sussidiarietà e adeguatezza nei rapporti interistituzionali ed in coerenza con la natura collaborativa della funzione di controllo affidata alla Corte dei Conti, garante del principio di coordinamento di finanza pubblica e di autonomia finanziaria di Comuni, Province e Regioni, sancito dall’art.119 della Costituzione. La Corte dei conti è scesa in campo in aiuto degli enti locali, dissipando numerosi dubbi su una serie di questioni, toccando differenti temi : si va dai criteri metodologici per la verifica delle certificazioni Ici alle problematiche inerenti alla spesa di personale degli enti locali e agli emolumenti percepiti dagli amministratori locali.   La reale operatività di questa funzione di raccordo tra il CAL e la Corte dei Conti è stata resa possibile nella Regione Toscana grazie alla sottoscrizione della Convenzione del 16 giugno 2006 sottoscritta dai Presidenti della Giunta regionale, della Sezione regionale della Corte dei Conti per la Toscana e del CAL.   In essa il Cal  viene descritto come “l’organo a cui la Sezione regionale di controllo della Corte fa riferimento per la programmazione e per le questioni di carattere generale inerenti all’esercizio dei controlli sulla regolare e sana gestione finanziaria e sul funzionamento dei controlli interni nei riguardi dei singoli enti autonomi territoriali toscani o per referti inerenti a particolari categorie di essi”.  La Convenzione ha previsto importanti momenti di scambio di informazioni  in merito all’attività di controllo sugli enti e alla partecipazione del Consiglio delle Autonomie alla stessa attività di controllo , oltre che ampliare la platea dei soggetti pubblici ( ad es. le Comunità montane) che, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, possono accedere all’attività di consulenza della Corte dei Conti. La convenzione ha riconosciuto anche allo stesso Consiglio delle Autonomie locali la facoltà di richiedere direttamente alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica, a condizione che iil quesito abbia una valenza ed un interesse generale.  Alla convenzione ha fatto seguito la risoluzione n. 3/2006, recante le modalità attuative della stessa, approvata dal CAL nella seduta del 5 settembre 2006. Ai fini di dare esecuzione alla convenzione più volte citata e alla risoluzione n.3/2006, il il CAL ha ritenuto opportuno rendere disponibile sul proprio sito i pareri della Sezione regionale di controllo Corte dei Conti e le relative richieste(http://www.consiglioautonomie.it/cortedeiconti.htm).

 

       3.2.2 I pareri espressi relativamente alle richieste inoltrate nell’anno 2009

 

Nel 2009 le richieste di parere inoltrate dagli Enti locali alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti attraverso il CAL sono state complessivamente 34.

  • La richiesta di parere deve essere trasmessa tempestivamente al Consiglio delle Autonomie Locali che si occupa delle condizioni di ammissibilità soggettive ed oggettive necessarie affinché quanto previsto dalla legge (art.7, comma 8, legge n.131 del 5 giugno 2003) trovi piena attuazione. La suddetta richiesta di parere deve essere sottoscritta da un organo rappresentativo della collettività amministrata (Presidente, Sindaco, Presidente del Consiglio) ovvero da organi appositamente delegati.  Il parere per essere ammissibile esige che le questioni da trattare contengano i seguenti presupposti: Devono essere casi di rilevanza generale e caratterizzati da astrattezza e non riferiti a casi concreti;
  • Devono riguardare l'interpretazione generale della normativa di materia contabile e finanziaria degli Enti pubblici;
  • Non debbono contenere riferimenti a scelte discrezionali di natura politica;
  • Non ci deve essere connessione diretta e immediata con provvedimenti di gestione già adottati o da adottare;
  • Non debbono esserci correlazioni con giudizi amministrativi, civili o penali in corso;
  • Non devono contenere collegamenti con le funzioni giurisdizionali e requirenti della Corte dei Conti;

I pareri espressi dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana nel corso del 2009 vengono di seguito sinteticamente e schematicamente riportati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco dei  pareri espressi nell’anno 2009

 

  • 17 dicembre 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 656/2009
     Richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Viareggio (Lu) circa la legittimità di porre a carico del bilancio dell'ente gli oneri relativi alla convenzione tra imprese edili e alcune banche finalizzata alla concessione alle stesse imprese dell'anticipazione dei crediti scaduti nei confronti del comune.
  • 17 dicembre 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 657/2009
     Richiesta di parere richiesta dal Sindaco del Comune di Abetone (Pt) in merito alla possibilità di nomina di un agente contabile esterno.
  • 11 novembre 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 362/2009
     Richiesta del Sindaco del comune di Pisa, in merito all'applicabilità ai componenti della conferenza dei capigruppo della norma di cui all'art. 82, comma 2 del TUEL, inerente il diritto dei consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane a percepire gettoni di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni
  • 11 novembre 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 363/2009
     Richiesta del Sindaco del comune di Montecatini Terme (Pt) tendente a conoscere se, in alternativa al reclutamento di personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 TUEL, sia legittimo conferire incarichi, ex. art. 7 D. Lgs. 165/01, per lo svolgimento di attività progettuali di supporto al Sindaco senza alcuna corresponsione di compenso ai soggetti scelti, nel caso in cui gli stessi vogliano rinunciare a qualsiasi retribuzione, fermo restando che gli stessi siano effettivamente esperti di comprovata capacità e che svolgano la funzione per motivi di prestigio e non per altri fini e che questa condizione non faccia sorgere diritti di alcun genere nei confronti dell'amministrazione; in secondo luogo se sia possibile nell'ambito del regolamento degli uffici e dei servizi disciplinare questa particolare fattispecie di collaborazione
  • 11 novembre 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 364/2009
     Richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Arezzo in merito alla possibilità di gestione di una nuova farmacia comunale (rimessione).
  • 11 novembre 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 365/2009
     Richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Murlo (Si) in merito all'obbligatorietà o meno di procedere al rimborso delle spese legali sostenute dall'ex sindaco ed attuale consigliere comunale, quale imputato in un procedimento penale, conclusosi con sentenza di non doversi procedere perché il fatto non sussiste
  • 11 novembre 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 366/2009
     Richiesta di parere del Presidente della Provincia di Lucca, in merito alle modalità di calcolo e liquidazione del rimborso delle spese di trasferta dei consiglieri provinciali ai sensi dell'art. 77bis, comma 13, della L. 133/08
  • 11 novembre 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 367/2009
     Sindaco del Comune di Forte dei Marmi (Lu) in merito alla configurabilità o meno di debito fuori bilancio nell'ipotesi di rimborso delle spese legali sostenute dall'ex amministratore in procedimento penale conclusosi con assoluzione con formula piena. Inoltre il comune precisa di essere addivenuto alla decisione equa e giusta di procedere al suddetto rimborso poiché i fatti contestati erano attinenti all'esercizio del mandato amministrativo e poiché non si ravvisa conflitto d'interesse con l'ente, chiedendo in secondo luogo quale organo, e con quali criteri, debba valutare la congruità delle notule dei difensori degli ex amministratori
  • 21 ottobre 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 321/2009
     Richiesta di parere del Sindaco del comune di Lucca, in merito al finanziamento della indennità di posizione e di risultato di un incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110 D.Lgs. 267/00
  • 21 ottobre 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 322/2009
     Richiesta di parere del Presidente del Consorzio Comuni Ambito Territoriale Toscana Centro, in merito all'applicazione dei vincoli apposti dalla normativa statale in materia di assunzioni, al fine di individuare quale debba essere il percorso da intraprendere per addivenire alla legittima organizzazione dell'ATO e all'acquisizione del personale necessario
  • 21 ottobre 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 323/2009
     Richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Livorno in merito all'applicazione della legge regionale 59/05 sulla cessione riservata di alloggi ERP ad assegnatari "profughi"
  • 16 settembre 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 203/2009
     Richiesta di due pareri formulati dal Sindaco del Comune di Piteglio (Pt) su medesima questione, circa l'applicazione dell'art. 17 comma 2 lettera e) del CCNL del 01/04/99 (indennità di disagio) e dell'art. 37 comma 1 del CCNL del 14/09/00 (indennità di rischio)
  • 22 luglio 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 198/2009
     Richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Pisa, in merito alla corretta applicazione dell'incentivo alla progettazione dei dipendenti, disciplinato dall'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/06, alla luce delle novità legislative introdotte dal D.L. 185/08, convertito in L. 2/09 e delle interpretazioni contrastanti sul punto.
  • 22 luglio 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 199/2009
     Richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Lucca, volta a conoscere se le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art.71 del D.L. 112/08, convertito in L. 133/08, in materia di fondo per la contrattazione integrativa, siano da applicare anche al caso in cui il criterio della presenza non sia compreso tra i criteri per la erogazione dei compensi collegati al salario accessorio 2008. Tali disposizioni si contrappongono a quelle contenute nel contratto integrativo decentrato che non tengono conto della presenza/assenza del personale, se non per determinate indennità enucleate dalla contrattazione nazionale
  • 22 luglio 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 200/2009
     Delibera n.200/2009/PAR Richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di San Marcello Pistoiese (Pt), volta a conoscere se l'indennità mensile di rischio, da corrispondere al dipendente esposto a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità psicofisica, sia frazionabile in giorni o spetti mensilmente decurtata delle assenze. Il comune premette di aver individuato in modo analitico, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano la corresponsione di tale emolumento come previsto dal CCNL. La delegazione di parte pubblica ritiene che tale indennità sia frazionabile in relazione alle giornate di effettiva esposizione, mentre la parte sindacale interpreta la norma di cui all'art. 37 del CCNL ed, in particolare la dizione "indennità mensile", quale emolumento non frazionabile, decurtandone le assenze, poiché fruibile dal dipendente che svolga prestazioni prevalenti che rientrano nella fattispecie del rischio indipendentemente dai giorni di effettiva esposizione al rischio stesso.
  • 30 giugno 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 141/2009
     Richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Cortona (Ar), in merito alla corretta applicazione della normativa sul patto di stabilità interno; in particolare l'ente chiede un chiaro e sollecito riscontro circa il corretto comportamento da tenere da parte dei comuni che hanno approvato il bilancio di previsione 2009 dopo il 10/03/09 e prima dell'entrata in vigore della L. 33/09 e cioè se gli stessi debbano improntare la propria gestione 2009 tenendo conto della normativa vigente nel momento dell'approvazione dei bilanci (art. 77 bis della L.133/08, come modificato dalla L.203/08) oppure se debbano necessariamente tener conto delle modifiche intervenute in materia successivamente con la L.33/09.
  • 30 giugno 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 142/2009
     Richiesta di parere proposta dal Sindaco del Comune di Civitella Paganico (GR), in merito alla legittimità della modifica apportata al proprio regolamento ICI, con la quale l'esonero dal tributo è stato esteso agli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, di primo grado, equiparando gli stessi beni all'abitazione principale.
  • 30 giugno 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 143/2009
     Richiesta di parere formulata dal Presidente della Provincia di Arezzo, volta a conoscere se possano imputarsi alla parte corrente del bilancio, anziché al corrente fondo di produttività 2009, le spese necessarie per le ricostruzioni di carriera derivanti da progressioni orizzontali che sarebbero dovute gravare su pregressi fondi di produttività, i quali essendo stati integralmente utilizzati per gli anni di competenza non sono più disponibili. Chiede, infine, alla Sezione se è possibile imputare tale quota al bilancio provinciale anziché al fondo di produttività 2009, atteso che in base al CCNL di comparto gli oneri derivanti dalle progressioni orizzontali sono da imputare al fondo per il miglioramento dei servizi e della produttività nella parte cd. stabile
  • 30 giugno 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 144/2009
     Richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di San Miniato (Pi), volta a conoscere se il divieto di percezione del gettone di presenza dell'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, di cui all'art. 2, comma 30 della L. 244/07 si applica anche alla figura del segretario della commissione medesima atteso che lo stesso non partecipa alle votazioni delle decisioni ma ne redige i processi verbali e non è menzionato come membro del consesso dagli articoli 21 e ss. del DPR 20 marzo 1967, n. 233. Il comune specifica inoltre che le funzioni di segretario della sottocommissione elettorale circondariale dei comuni di San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto e Montopoli in Valdarno sono svolte dal responsabile dei servizi demografici del comune di San Miniato, il quale per la partecipazione alle sedute ha percepito, fino al 31 dicembre 2007, il gettone di presenza in quanto tale attività esula dagli ordinari compiti d'istituto del funzionario.
  • 16 giugno 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 55/2009
     Parere richiesto dal Sindaco di Arezzo, in materia di personale. Il quesito riguarda la possibilità di inserire nel fondo per il finanziamento delle risorse decentrate di cui all'art.31 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 del comparto regioni ed autonomie locali, relativo all'anno 2008, le economie conseguenti alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale maturate nel periodo 1 gennaio - 24 giugno 2008
  • 16 giugno 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 56/2009
     Parere richiesto dal Sindaco del comune di Asciano (SI), in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni dell'art. 36, comma 3 del d.lgs.165/2001 riguardante la possibilità per un ente locale di assumere lavoratori con contratti di tipo flessibile, ed in particolare concernente il limite per l'utilizzazione del medesimo lavoratore vincitore di diverse procedure selettive
  • 28 maggio 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 31/2009
     Parere richiesto dal Sindaco del comune di Vinci, in merito alla corretta applicazione dell'incentivo alla progettazione dei dipendenti, disciplinato dall'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/06, alla luce sia delle novità legislative introdotte dal D.L. 185/08, convertito in L. 2/09
  • 28 maggio 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 32/2009
     Parere richiesto dal Sindaco del comune di Bibbona, in merito alla corretta applicazione dell'incentivo alla progettazione dei dipendenti, disciplinato dall'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/06, alla luce delle novità legislative introdotte dal D.L. 185/08, convertito in L. 2/09 e delle interpretazioni contrastanti sul punto
  • 28 maggio 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 33/2009
     Parere richiesto dal Sindaco del comune di San Miniato, in merito alla corretta applicazione dell'incentivo alla progettazione dei dipendenti, disciplinato dall'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/06, alla luce delle novità legislative introdotte dal D.L. 185/08, convertito in L. 2/09 e delle interpretazioni contrastanti sul punto
  • 28 maggio 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 34/2009
     Parere richiesto dal Sindaco del comune di Pescia, in merito alla corretta applicazione dell'incentivo alla progettazione dei dipendenti, disciplinato dall'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/06, alla luce delle novità legislative introdotte dal D.L. 185/08, convertito in L. 2/09 e delle interpretazioni contrastanti sul punto
  • 28 maggio 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 35/2009
     Parere richiesto dal Sindaco del comune di Capraia e Limite in merito alla corretta applicazione dell'incentivo alla progettazione dei dipendenti, disciplinato dall'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/06, alla luce delle novità legislative introdotte dal D.L. 185/08, convertito in L. 2/09 e delle interpretazioni contrastanti sul punto
  • 28 maggio 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 36/2009
     Richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Signa, in merito alla corretta applicazione dell'incentivo alla progettazione dei dipendenti, disciplinato dall'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/06, alla luce delle novità legislative introdotte dal D.L. 185/08, convertito in L. 2/09 e delle interpretazioni contrastanti sul punto
  • 28 maggio 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 37/2009
     Parere richiesto dal Sindaco del comune di Castelfiorentino, in merito alla corretta applicazione dell'incentivo alla progettazione dei dipendenti, disciplinato dall'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/06, alla luce delle novità legislative introdotte dal D.L. 185/08, convertito in L. 2/09 e delle interpretazioni contrastanti sul punto
  • 28 maggio 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 38/2009
     Parere richiesto dal Sindaco del comune di Impruneta, in merito alla corretta applicazione dell'incentivo alla progettazione dei dipendenti, disciplinato dall'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/06, alla luce delle novità legislative introdotte dal D.L. 185/08, convertito in L. 2/09 e delle interpretazioni contrastanti sul punto
  • 28 maggio 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 40/2009
     Parere richiesto dal Sindaco del comune di Volterra, in merito alla corretta applicazione dell'incentivo alla progettazione dei dipendenti, disciplinato dall'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/06, alla luce delle novità legislative introdotte dal D.L. 185/08, convertito in L. 2/09 e delle interpretazioni contrastanti sul punto
  • 28 maggio 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 41/2009
     Parere richiesto dal Presidente dell'Unione dei Comuni del Pratomagno (Provincia di Arezzo), in merito alla possibilità da parte dell'Unione dei Comuni di Pratomagno di procedere ad assunzioni di personale anche in deroga ai limiti stabiliti dalla legge 133/2008; ha altresì fatto presente che a seguito dell'emanazione della legge 244/2007 (art.17.2) e della legge regionale 37/08, nel riordinare le comunità montane toscane, i Comuni di Castelfranco di Sopra (3.032 abitanti), Castiglion Fibocchi (2.138 abitanti), Loro Ciuffenna (5.812 abitanti) e Pian di Scò (6.082 abitanti) hanno costituito una unione di Comuni denominata "Unione di Comuni del Pratomagno" che è subentrata nella successione dei rapporti e dei beni della estinta Comunità
  • 12 marzo 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 12/2009
     Richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Villa Basilica circa l'obbligatorietà per i Comuni del rispetto dei limiti di spesa relativi a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e se, tale eventuale obbligatorietà, sussista anche nel caso in cui un convegno, programmato già da tempo, fosse organizzato dall'ente locale in collaborazione con Università e/o Enti di Ricerca
  • 5 febbraio 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 3/2009
     Parere richiesto dal Sindaco del Comune di Carrara in ordine alla "definizione di spesa di personale", ai soli fini dell'incremento delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa del personale del comparto Autonomie locali
  • 5 febbraio 2009 - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 4/2009
     Parere richiesto dal Sindaco del Comune di Castiglione di Garfagnana in ordine alla possibile variazione delle tariffe TARSU nell'intervallo di tempo tra l'approvazione e l'assestamento del bilancio di previsione

4. Attività di comunicazione e informazione

 

Il CAL, al fine  di instaurare un rapporto di interscambio con il  sistema delle autonomie locali, ha riservato da sempre  particolare attenzione all’attività di informazione e comunicazione, affiancato  con numerose iniziative le attività istituzionali vere e proprie. Il sistema di comunicazione che il CAL ha creato nel tempo e che poteva disporre  negli anni passati di numerosi strumenti di comunicazione, si è andato tuttavia negli ultimi anni modificando. In relazione  al mutare di numerosi elementi fondamentali per l’attivazione di alcuni strumenti di comunicazione usati negli anni passati   (l’utilizzo del cartaceo  è stato, per esempio, quasi totalmente eliminato per motivi di contenimento della spesa) attualmente l’attività  di comunicazione ed informazione si concentra quasi esclusivamente su l’utilizzo del sito Web  e sull’organizzazione di iniziative di informazione e di approfondimento (seminari e convegni) su temi di particolare rilevanza per gli enti locali.

Occorre sottolineare che le attività in oggetto sono inoltre notevolmente diminuite dell’anno 2009  in  relazione alle avvenute elezioni amministrative  a cui ha fatto seguito, secondo quanto previsto dalle legge istitutiva, il rinnovo del Consiglio delle Autonomie stesso.

 

 

4.1 Il sito web

 

L’ elemento fondamentale di comunicazione  fra il Consiglio e gli Enti locali  è senza dubbio il sito web del Consiglio delle autonomie locali.

Si tratta infatti di uno strumento indispensabile  per la cooperazione tra regione e autonomie locali.

Il sito si pone fondamentalmente due priorità: da una parte, aiutare i cittadini  che, consultandolo, possono  capire meglio i diversi ruoli di programmazione e di gestione che spettano alle diverse articolazioni della pubblica amministrazione locale; dall’altra, offrire ad amministratori locali ed operatori un servizio di  tempestiva informazione  su questioni  di rilevante interesse per gli enti locali.

Il sito, attualmente articolato nei  seguenti elementi fondamentali:

  • Il taccuino ( notizie settimanali)

·        I testi delle proposte di legge, di deliberazione ed i regolamenti sui quali il CAl viene chiamato ad esprimere parere obbligatorio

·        Gli ordini del giorno delle sedute  del CAl e del Tavolo di concertazione interistituzionale

·        I pareri espressi .dal CAL

  • I pareri espressi dalla Corte dei Conti su richiesta dei singoli Enti

 

 

 

4.2 Le rassegne ed i convegni

 

Il CAL ha partecipato attivamente alla rassegna “Dire & Fare” che ha avuto luogo a Firenze
nell’ottobre 2009, con un proprio stand e  con la diffusione di materiale documentale e di informazioni sulla propria attività. Durante la  rassegna il CAl ha tenuto una propria seduta  ed ha organizzato il seguente convegno:

 

 

 

 

 

 

 

 

Convegno sul tema:

 

- I Consigli delle Autonomie  locali nelle esperienze delle Regioni

                               Il complesso rapporto tra Regione e Sistema delle Autonomie locali

 

Firenze – 30 ottobre 2009

 Il Consiglio delle Autonomie locali della Toscana, in occasione della rassegna Dire & Fare, ha promosso un incontro con le analoghe strutture presenti nelle altre regioni italiane. L’incontro, al quale sono stati invitati sia i Presidenti e i componenti dei CAL, sia i responsabili degli uffici di supporto, ha offerto  ai partecipanti un quadro di insieme delle esperienze maturate nel corso di questi ultimi anni.

Il rapporto fra sistema delle autonomie, anche in conseguenza delle novità introdotte nel Titolo V della Costituzione e nella legislazione statale, ha assunto una prospettiva meglio definita di collaborazione e di garanzia.

E’ dunque ritornata di attualità una verifica del ruolo dei Consigli delle Autonomie, una analisi di ciò che sono e più precisamente del loro funzionamento e dei risultati del lavoro svolto incrociando - in una prospettiva comparata - gli aspetti giuridico istituzionali con i dati dell’esperienza concreta.

Ciò ha fornito   non solo un quadro più aggiornato dello stato dell’arte, ma anche  indicazioni perché i Consigli delle Autonomie locali diventino, con  ancor  maggiore evidenza, risorse utili alle Regioni, alle amministrazioni che operano sul territorio e ai cittadini.  I lavori del convegno sono stati  aperti da un intervento del  Presidente del Consiglio delle Autonomie locali  della Toscana  e  Sindaco di Pisa, Marco Filippeschi  a cui a fatto seguito la relazione del Prof. Carlo Marzuoli, Ordinario di Diritto amministrativo alla Facoltà  di Giurisprudenza dell’Università di Firenze. Hanno preso parte all’iniziativa rappresentanti delle Regioni: Friuli Venezia Giulia -  Liguria -  Umbria  - Lazio  -  Marche – Sardegna - Val d’Aosta - Lombardia - Piemonte -  Veneto - Emilia Romagna, dei  Comuni trentini  e della  Provincia di Bolzano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Appendici

 

A) Caratteristiche e composizione del CAL

 

Caratteri e finalità

 

      Il Consiglio delle autonomie locali è l’assemblea rappresentativa di Comuni, Province, e Comunità montane della Regione Toscana, istituita presso il Consiglio regionale con legge regionale 21 aprile 1998, n. 22, poi sostituita dalla L.R. 21 marzo 2000, n. 36.

      Il Consiglio delle autonomie locali è definito dalla nuova legge “organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana, al fine di favorirne l’intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e di consultazione permanente tra Regione ed enti locali”.

         L’istituzione del CAL in Toscana ha preceduto la disposizione dell’art. 123 Cost., introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo la quale “In ogni Regione lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”.

Composizione

 

Ai sensi della LR n. 36/2000, il Consiglio delle autonomie locali è composto dai 50 membri così ripartiti:

  • I 10 presidenti delle Province (membri di diritto);
  • I 10 Sindaci dei Comuni capoluogo (membri di diritto);
  • 23 Sindaci di Comuni non capoluogo;
  • 2 Presidenti di Comunità montane;
  • 2 Presidenti di Consigli provinciali;
  • 2 Presidenti di Consigli comunali.

 

I Presidenti delle Associazioni degli enti locali (ANCI, URPT, UNCEM, Lega delle Autonomie) sono invitati permanenti alle sedute del CAL.

 

I componenti non di diritto sono eletti all’interno delle assemblee regionali delle rispettive categorie, convocate a tal fine dal presidente del Consiglio regionale

 

Il CAL elegge al proprio interno il Presidente e l’Ufficio di presidenza ed approva il proprio Regolamento.

 

 

Competenze

 

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio non vincolante sulle proposte di  legge e di regolamento all’esame del Consiglio Regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali, ad ogni altra materia riguardante gli enti locali o ad ogni altra questione ad essi demandata dalla legge. Esprime altresì parere obbligatorio sulla proposta di bilancio regionale e sulle proposte relative ad atti di programmazione  e di pianificazione regionale, generale e di settore.

 

2. Le proposte sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale assicura altresì le modalità con le quali sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali le proposte che, già sottoposte all’esame di detto organo, siano state successivamente oggetto di ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni consiliari.

 

3. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere eventuali osservazioni su tutte le altre proposte  di atti depositate in Consiglio regionale. A tal fine dette proposte sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.

 

4.  Il Consiglio delle autonomie locali esprime alla Giunta regionale parere obbligatorio, non vincolante, nei casi di esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali, relativo all’esercizio delle funzioni  loro conferite dalla Regione, nonché sulle proposte di regolamento di attuazione di leggi regionali sulle quali è previsto il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali.

 

6.  Il Consiglio delle autonomie locali, ai fini dell’espressione del proprio parere può effettuare, ai sensi del regolamento del Consiglio regionale, consultazioni con la generalità degli enti locali.

 

7.  Il Consiglio delle autonomie locali esercita, ai sensi dell’art. 74 dello Statuto, l’iniziativa delle leggi regionali in materia di:

 revisione dello statuto regionale, conferimento e disciplina delle funzioni degli enti locali, disciplina del rapporto degli enti locali con la Regione.

 

8. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art.66 comma 5 dello Statuto, questioni di legittimità costituzionale, dinanzi alla Corte Costituzionale, nei confronti delle leggi e degli atti avente forza di legge dello Stato ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali nel rispetto dell’art.134 della Costituzione.

 

9. Il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell’art. 66, comma 6 dello Statuto, effettua le nomine e le designazioni dei rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali.

 

10. Il Consiglio delle autonomie locali partecipa all’attività di controllo esercitata sugli enti locali dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art.7 della L.131/2003, e designa un componente ad integrazione della Sezione stessa.

 

11.  Il Consiglio delle autonomie locali , ai sensi dell’art.57 comma 5 dello Statuto, indica al Consiglio regionale una rosa di tre esperti, tra i quali il Consiglio regionale sceglie uno dei sette componenti il Collegio di garanzia. Il Consiglio delle autonomie locali può ricorrere al Collegio di garanzia per l’interpretazione dello Statuto e per questioni inerenti la compatibilità di questo con le leggi e i provvedimenti riguardanti gli enti locali.

 

13 Il Consiglio delle autonomie locali formula proposte e indirizzi su questioni di interesse degli enti locali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componenti  in carica nel 2009

 

Presidente
Marco Filippeschi - Sindaco Comune di Pisa

Ufficio di Presidenza

Vicepresidente
Maurizio Bettazzi - Presidente del Consiglio comunale di Prato

Simone Bezzini - Presidente della Provincia di Siena
Dino Bologna - Presidente del Consiglio provinciale di Massa Carrara
Oreste Giurlani - Sindaco di Fabbriche di Vallico (LU)
Roberta Marchi - Sindaco di Pescia (PT)
Riccardo Marzi - Presidente della CM della Val Tiberina (AR)
Rossana Mori - Sindaco di Montelupo (FI)

Componenti di diritto

PRESIDENTI PROVINCIA

1 Roberto VASAI Presidente della Provincia di Arezzo
2 Andrea BARDUCCI Presidente della Provincia di Firenze
3 Leonardo MARRAS Presidente della Provincia di Grosseto
4 Giorgio KUTUFÀ Presidente della Provincia di Livorno
5 Stefano BACCELLI Presidente della Provincia di Lucca
6 Osvaldo ANGELI Presidente della Provincia di Massa Carrara
7 Andrea PIERONI Presidente della Provincia di Pisa
8 Federica FRATONI Presidente della Provincia di Pistoia
9 Lamberto GESTRI Presidente della Provincia di Prato
10 Simone BEZZINI Presidente della Provincia di Siena

SINDACI COMUNI CAPOLUOGO

1 Giuseppe Fanfani - Sindaco del Comune di Arezzo
2 Emilio Bonifazi - Sindaco Comune di Grosseto
3 Mauro Favilla - Sindaco Comune di Lucca
4 Roberto Pucci - Sindaco Comune di Massa
5 Marco Filippeschi - Sindaco Comune di Pisa
6 Berti Renzo - Sindaco Comune di Pistoia
7 Maurizio Cenni - Sindaco Comune di Siena
8 Roberto Cenni - Sindaco Comune di Prato
9 Matteo Renzi - Sindaco Comune di Firenze
10 Alessandro Cosimi - Sindaco Comune di Livorno

 

 


Componenti elettivi


SINDACI COMUNI NON CAPOLUOGO

1 Bai Lidia Sindaco di Massa Marittima (GR)
2 Bettarini Giovanni Sindaco di Borgo San Lorenzo (FI)
3 Bizzarri Maurizio Sindaco di Scarlino (GR)
4 Brandi Paolo Sindaco di Castiglion Fiorentino (FI)
5 Buffi Maurizio Sindaco di Montalcino (SI)
6 Bulgaresi Anna Sindaco di Marciana (LI)
7 Buratti Umberto Sindaco di Forte dei Marmi (LU)
8 Carini Carlo Alberto Sindaco di Monte San Savino (AR)
9 Carli Carlo Sindaco di Fauglia (PI)
10 Ciampolini Eleanna Sindaco di Agliana (PT)
11 Fantozzi Vittorio Sindaco di Montecarlo (LU)
12 Ferranti Gabriella Sindaco di Chianciano Terme (SI)
13 Ferrini Alberto Sindaco di Castelnuovo Val di Cecina (PI)
14 Giurlani Oreste Sindaco di Fabbriche di Vallico (LU)
15 Lunardini Luca Sindaco di Viareggio (LU)
16 Marchetti Maurizio Sindaco di Altopascio (LU)
17 Marchi Roberta Sindaco di Pescia (PT)
18 Mori Rosanna Sindaco di Montelupo (FI)
19 Ortelli Sergio Sindaco dell'Isola del Giglio (GR)
20 Prizzon Paola Sindaco di Pergine Valdarno (AR)
21 Soffritti Rosanna Sindaco di Campiglia Marittima (LI)
22 Varese Riccardo Sindaco di Podenzana (MS)
23 Bosi Francesco Sindaco di Rio marina (LI)

PRESIDENTI CONSIGLI PROVINCIALI

1 Consuelo Arrighi -Presidente del Consiglio provinciale di Pisa
2 Dino Bologna - Presidente del Consiglio provinciale di Massa Carrara

PRESIDENTI COMUNITA’ MONTANE

1 Riccardo Marzi- Presidente della CM della Val Tiberina
2 Giuliano Simonetti - Presidente della CM dell’Amiata val d’Orcia
3 Stefano Tagliaferr i- della CM del Mugello

PRESIDENTI CONSIGLI COMUNALI

1 Maurizio Bettazzi Presidente del Consiglio comunale di Prato
2 Fausto Merlotti Presidente del Consiglio comunale di Scandicci (FI)

 
 
 
Struttura tecnica

Il Consiglio delle Autonomie locali è coadiuvato, per i profili tecnico-organizzativi, da un Settore di assistenza.

Nel 2009 era così composto:

  • Liliana Fiorini, Dirigente
  • Lucia Bianchi, Funzionario
  • Paolo Cappelleto, Funzionario
  • Gemma Favilli, Comunicazione – Segreteria
  • Sabrina Barbieri, Segreteria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Disposizioni dello Statuto regionale relative al CAL

Art. 66 “Consiglio delle autonomie locali”

 

1. Il consiglio delle autonomie locali, istituito con legge presso il consiglio, è l’organo di rappresentanza del sistema degli enti locali della Toscana, con funzioni consultive e di proposta.

2. La legge determina la composizione, i criteri di rappresentanza territoriale e le modalità di costituzione del consiglio delle autonomie locali.

3. Il consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sul bilancio, sugli atti della programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento che riguardano l’attribuzione e l’esercizio delle competenze degli enti locali.

4. Gli organi regionali, in caso di parere del consiglio delle autonomie locali contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche, lo possono disattendere con motivazione espressa.

5. Il consiglio delle autonomie locali può proporre al presidente della giunta, previa informazione del consiglio, il ricorso alla Corte costituzionale contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato.   

6. Le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali sono attribuite al consiglio delle autonomie locali.

7. La legge assicura al consiglio delle autonomie locali le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti e garantisce l’autonomia di funzionamento dell’organo.

8. Il regolamento interno del consiglio delle autonomie locali prevede requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni in armonia con le corrispondenti norme del regolamento interno del consiglio regionale.

 

 

Art. 67 “Seduta congiunta”

 

1. Il consiglio regionale ed il consiglio delle autonomie locali si riuniscono in seduta congiunta almeno una volta l’anno, per l’esame di problemi di comune interesse.

2. I presidenti dei due organi fissano d’intesa l’ordine del giorno.

3. La seduta è presieduta dal presidente del consiglio regionale.

 

Il Consiglio delle Autonomie Locali è inoltre citato nelle seguenti disposizioni:

 

Art. 74 “Iniziativa popolare”

 

1. L’iniziativa popolare delle leggi può essere esercitata da cinquemila elettori della regione, da almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio provinciale, dalla città metropolitana, dal consiglio delle autonomie locali.

2. I promotori sono ammessi all’esame istruttorio della proposta nei modi previsti dal regolamento interno.

3. Il consiglio vota la proposta nel merito non oltre nove mesi dalla presentazione

 

Art. 79 “Modifica dello Statuto”

 

1. L’iniziativa per le modifiche statutarie spetta a ciascun consigliere ed alla giunta.

2. Il regolamento del consiglio disciplina le procedure di consultazione del consiglio delle autonomie locali e degli enti e delle organizzazioni rappresentative della società toscana sulle proposte di modifica dello Statuto.

3. Sono inammissibili le proposte di abrogazione totale dello Statuto, senza sostituzione.

 

 

C)    L.R. 21 marzo 2000, n. 36

 

Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali

 

Art. 01 - Istituzione e composizione

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana, al fine di favorirne l’intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e consultazione permanenti tra Regione ed enti locali.

2. Del Consiglio delle autonomie locali, composto da cinquanta membri, fanno parte:

a) i presidenti delle Province;

b) 2 presidenti di Consigli provinciali;

c) i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;

d) 23 sindaci di Comuni non capoluogo;

e) 2 presidenti di Consigli comunali;

f) 3 presidenti di Comunità montane.

Art. 02 - Nomina dei presidenti delle Province e dei sindaci dei Comuni capoluogo di provincia

1. I componenti di cui alle lettere a) e, c) dell’articolo 1, comma 2, in qualità di membri di diritto, sono nominati dal presidente della giunta regionale con il decreto di cui all’articolo 7.

Art. 03 - Nomina dei presidenti dei Consigli provinciali

1. I due componenti di cui alla lettera b) dell’articolo 1, comma 2, sono eletti all’interno dell’assemblea dei presidenti dei Consigli provinciali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale.

Art. 04 - Elezione dei sindaci dei Comuni non capoluogo di provincia

1. I ventitrè componenti di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2 sono eletti da una assemblea elettorale composta dai sindaci di tutti i Comuni della Regione. L’assemblea è convocata dal presidente del Consiglio regionale che, con l’atto di convocazione, definisce le modalità di svolgimento dell’elezione, anche con l’eventuale articolazione dell’assemblea in più seggi di ambito locale.

2. L’elezione avviene sulla base di liste di candidati, ciascuna delle quali, composta da un numero di Sindaci non superiore a quelli da eleggere ai sensi del comma 1, è presentata da almeno cinque Sindaci al Presidente del Consiglio regionale non oltre i dieci giorni precedenti la data stabilita per l’elezione.

3. I candidati di ciascuna lista sono scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei comuni in rapporto al territorio regionale.

4. Le liste presentate sono corredate, ai fini di cui al comma 7, dalle espresse adesioni dei Sindaci presentatori, dei Sindaci candidati, di altri Sindaci dei Comuni compresi nel territorio regionale.

5. Sono ammesse alle elezioni le due liste di candidati che hanno ottenuto il maggior numero di adesioni.

6. Ciascun Sindaco presente all’assemblea elettorale può esprimere, tra i candidati di un’unica lista, fino a otto preferenze.

7. L’assemblea di cui al comma 1 elegge, in base al criterio delle maggiori preferenze ottenute, quindici candidati appartenenti alla lista con il maggior numero di adesioni e otto candidati appartenenti alla lista che segue per numero di adesioni. A parità di voti ottenuti, prevale il candidato più anziano di età.

8. Nel caso di presentazione di un’unica lista o di insufficienza dei candidati della lista che segue per numero di adesioni, sono eletti ulteriori candidati della lista maggioritaria, fino a completare il numero dei candidati da eleggere.

9. Per ciascuna lista si ricorre ai candidati che seguono gli eletti, nell’ordine della graduatoria dei voti ottenuti, per eventuali sostituzioni ai sensi dell’articolo 9, comma 6.

10. Dell’avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al presidente della Giunta.

Art. 05 - Elezione dei presidenti dei Consigli comunali

1. I due componenti di cui alla lettera e) dell’articolo 1, comma 2, sono eletti all’interno, dell’assemblea dei presidenti dei Consigli comunali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale.

2. L’elezione avviene sulla base di una lista di candidati. Le singole candidature sono presentate in assemblea da almeno un quinto dei partecipanti all’assemblea stessa.

3. Ogni partecipante al voto esprime una preferenza. Risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

4. Dell’avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al presidente della Giunta.

Art. 06 - Elezione dei presidenti di Comunità montane

1. I tre componenti di cui alla lettera f) dell’articolo 1, comma 2, sono eletti all’interno dell’assemblea dei presidenti delle Comunità montane convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale.

2. L’elezione avviene sulla base di una lista di candidati. Le singole candidature sono presentate in assemblea da almeno un quinto dei partecipanti all’assemblea stessa.

3. Ogni partecipante al voto esprime due preferenze. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

4. Dell’avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al presidente della Giunta.

Art. 07 - Nomina e insediamento

1. Sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, nonché dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina i componenti il Consiglio delle autonomie locali.

2. Il decreto è comunicato al presidente del Consiglio regionale il quale convoca la seduta di insediamento del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 08 - Elezione degli organi e funzionamento

1. Il Consiglio delle autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge, nel proprio seno, il presidente e l’ufficio di presidenza tenendo conto delle componenti istituzionali di cui all’articolo 1, comma 2.

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti.

3. Il regolamento assicura in particolare le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il Consiglio e tra tutti gli enti locali, anche tramite l’uso di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel Consiglio regionale.

4. Prima dell’approvazione la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle autonomie locali e Consiglio regionale.

5. Ciascun componente il Consiglio della autonomie locali esprime un voto.

Art. 09 - Durata in carica, rinnovo e decadenza

1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica quanto il Consiglio regionale e, successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è reinsediato, nella medesima composizione, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale medesimo.

2. I componenti il Consiglio delle autonomie locali sono rinnovati, con le procedure di cui agli articoli da 2 a 7 della presente legge, entro 80 giorni dalla elezione per il rinnovo delle cariche amministrative concernenti più della metà dell’insieme dei Comuni e delle Province della regione.

3. I componenti il Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

4. I componenti il Consiglio delle autonomie locali decadono nell’ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco, di presidente di Provincia, di presidente di Comunità montana di presidente di Consiglio comunale o provinciale.

5. La decadenza è dichiarata dal presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

6. Il presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di presidente di Provincia o di sindaco di Comune capoluogo nei casi di cui alle lettere a) e c) dell’art. 1 comma 2. Nel caso di cui alla lettera d) dello stesso articolo è nominato il primo dei non eletti della lista di appartenenza del sindaco da sostituire, ai sensi dell’articolo 4. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione il sindaco che è subentrato, nello stesso Comune, a quello da sostituire. Negli altri casi si provvede alla sostituzione secondo le rispettive modalità di elezione di cui agli articoli 3, 5 e 6.

7. Non vi è decadenza nel caso in cui, a seguito di elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative intervenute nel corso della durata in carica del Consiglio delle autonomie locali, il componente di detto Consiglio sia riconfermato nella medesima carica precedentemente ricoperta.

Art. 10 - Partecipazione alle sedute

1. I consiglieri regionali, il presidente ed i componenti la Giunta regionale, nonché i presidenti dell’ANCI regionale, URPT, UNCEM regionale, Lega regionale delle autonomie locali possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 11 - Delega

1. I componenti di diritto del Consiglio delle autonomie locali, di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 1, comma 2, possono di volta in volta delegare espressamente a rappresentarli alle sedute, anche in ragione degli affari da trattare, amministratori dei rispettivi enti. La delega non è ammessa per gli altri componenti del Consiglio.

2. La delega non è ammessa per le sedute dedicate all’esame del bilancio regionale, del programma regionale di sviluppo, del documento di programmazione economica e finanziaria nonché per altre sedute, dedicate alla trattazione di temi generali di particolare rilievo politico-istituzionale, espressamente individuate dall’ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 12 - Competenze

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all’esame del Consiglio Regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali. Esprime altresì parere obbligatorio sulla proposta di bilancio regionale e sulle proposte relative ad atti di programmazione generale.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale, che assicura altresì le modalità con le quali sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali le proposte che, già sottoposte all’esame di detto organo, siano state successivamente oggetto di ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni consiliari.

3. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere inoltre eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale. A tal fine dette proposte sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.

4. La consultazione della generalità degli enti locali da parte del Consiglio regionale in ordine alle proposte di cui al comma 1, si realizza attraverso l’esercizio delle competenze del Consiglio delle autonomie locali. Quest’ultimo, ai fini dell’espressione del proprio parere può effettuare, ai sensi del proprio regolamento interno, consultazioni con la generalità degli enti locali.

5. Restano disciplinate dal regolamento interno del Consiglio regionale le consultazioni delle associazioni rappresentative degli enti locali nonché le consultazioni di alcuni o singoli enti locali su atti di loro specifico interesse o di tutti gli enti locali su questioni per le quali la presente legge non prevede il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 13 - Termini

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini entro cui il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere obbligatorio di cui all’articolo 12, comma 1, prevedendo che tali termini possono essere elevati su richiesta motivata del presidente del Consiglio delle autonomie locali, ovvero ridotti per ragioni di urgenza.

Art. 14 - Esito delle pronunce

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce termini e modalità di valutazione, da parte della Commissione consiliare competente, del parere obbligatorio di cui all’articolo 12 comma 1. Stabilisce inoltre i casi in cui detto parere deve essere necessariamente richiamato nella relazione di competenza della Commissione medesima ed allegato alla predetta relazione.

2. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato dall’accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere rispettivamente, all’approvazione dell’atto o alla sua approvazione senza l’accoglimento di dette modifiche con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 15 - Seduta congiunta

1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Toscana.

Art. 16 - Struttura di supporto

1. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, mettendo a disposizione adeguate risorse materiali e congrua dotazione organica di personale, che può comprendere anche unità di personale comandato o comunque messo a disposizione da parte degli enti locali.

Art. 17 - Indennità di carica e di presenza

1. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta una indennità di funzione pari al venti per cento dell’indennità del presidente del Consiglio regionale.

2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali e dell’Ufficio di presidenza è corrisposto ai componenti o loro delegati presenti, ad esclusione del presidente, un gettone di presenza il cui importo è determinato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento a quanto previsto al medesimo titolo per i consiglieri regionali. In caso di più sedute dei suddetti organismi nella stessa giornata il gettone viene corrisposto una sola volta.

L’erogazione annua dei gettoni di presenza non può comunque superare lo stanziamento previsto dalla relativa voce di bilancio interno del Consiglio regionale.

Art. 18 - Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari per il funzionamento e l’attività del Consiglio delle autonomie locali, ivi compresi quelli di cui all’articolo 17, gravano su apposito capitolo del bilancio interno del Consiglio regionale.

2. Agli oneri finanziari inerenti l’applicazione della presente legge, determinati per l’esercizio finanziario 2000 in L. 200.000.000, si fa fronte con la seguente variazione al bilancio di previsione della Regione, alla parte spesa, per competenza e cassa:

omissis

3. Per gli anni successivi è fatto fronte con le singole leggi di bilancio.

Art. 19 - Norma transitoria

1. In prima applicazione, il Consiglio delle autonomie locali è costituito successivamente all’insediamento del Consiglio regionale eletto il 16 aprile 2000 e dura in carica fino all’ordinaria scadenza di cui all’articolo 9. A tal fine le elezioni di cui alla presente legge sono convocate entro 30 giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale.

2. Fino alla nomina dei componenti il Consiglio delle autonomie locali a seguito delle procedure elettorali di cui al comma precedente, restano in carica, fermo restando quanto previsto all’articolo 9, comma 1, gli attuali componenti il Consiglio delle autonomie locali, nominati ai sensi della LR 21 aprile 1998, n. 22, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa LR n. 22/1998.

3. Il Consiglio regionale adegua immediatamente il proprio regolamento interno alle disposizioni della presente legge. Nelle more di tale adeguamento si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento interno vigente nelle parti relative al Consiglio delle autonomie locali di cui alla LR 21 aprile 1998, n. 22.

4. Alla maggioranza qualificata di cui al comma 2 dell’articolo 14 si ricorre successivamente alla modifica statutaria che ne consente l’applicazione.

Art. 20 - Abrogazione

1. La LR 21 aprile 1998, n. 22 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali" è abrogata, fatti salvi gli effetti transitori di cui all’articolo 19, comma 2.

 

 

 

 

  

D) Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali

  

Art. 1 - Prima seduta 

  Nella prima seduta successiva alla nomina, convocata ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge regionale 21 aprile 1998, n. 22, il Consiglio delle Autonomie locali (di seguito, Consiglio) è presieduto provvisoriamente dal Presidente del Consiglio regionale.

 

1.      Il Consiglio procede all’elezione del presidente, del vicepresidente e degli altri componenti dell’ufficio di presidenza1.

 

 

Art. 2 - Composizione dell’ufficio di presidenza

 

1.     L’ufficio di presidenza è composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri sei membri1.

 

2.     I componenti dell’ufficio di presidenza sono scelti nel rispetto, per quanto più possibile in relazione ai criteri di cui al comma 3, delle componenti istituzionali del Consiglio, costituite da:

a)    a)  I presidenti delle Province;

b)   b) i sindaci dei Comuni capoluogo;

c)    c)  i presidenti delle Comunità montane;

d)   d) i sindaci dei Comuni non capoluogo;

e)    e) i presidenti dei Consigli provinciali;

f)     f)    i presidenti dei Consigli comunali1.

3. I componenti dell’ufficio di presidenza sono scelti inoltre nel rispetto, per quanto più possibile, dei criteri di rappresentatività politica, territoriale e di equilibrio tra donne e uomini vigenti per la nomina dei componenti del Consiglio

 

 

Art. 3 - Elezione dell’ufficio di presidenza

  

1.    Alla elezione del presidente si procede con votazione per alzata di mano, salvo che almeno un decimo dei componenti del Consiglio richieda la votazione a scrutinio segreto.

 

2.    E’ eletto chi ottiene la maggioranza dei componenti del Consiglio.

 

3.     Eletto il presidente, il Consiglio, procede, con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2, all’elezione rispettivamente del vicepresidente e degli altri componenti dell’ufficio di presidenza1.

 

 

Art. 4 - Attribuzioni del presidente 

 

1.     Il presidente rappresenta il Consiglio ed assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il presente regolamento. Convoca e presiede le riunioni, fissandone l’ordine del giorno; dirige le discussioni, concedendo la facoltà di parola. Convoca e presiede l’ufficio di presidenza. Tiene i contatti con la presidenza del Consiglio regionale e delle commissioni dello stesso consiglio; trasmette ai suddetti organi consiliari i pareri, le osservazioni e gli altri atti del Consiglio. Indirizza, con la collaborazione dell’ufficio di presidenza, l’attività del personale addetto. Esercita gli altri poteri previsti dal presente regolamento.

 Art. 5 - Attribuzioni del vicepresidente 

 

1.     Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Collabora con il presidente nell’esercizio delle attribuzioni di quest’ultimo.

 

 

(Art. 6 - Attribuzioni del consigliere segretario)2

 

 

Art. 7 - Attribuzioni dell’ufficio di presidenza

 

 

1.     L’ufficio di presidenza determina il programma di lavoro del Consiglio e ne organizza l’attività. Designa i relatori sulle specifiche questioni. Propone al Consiglio la formulazione di osservazioni sulle proposte di legge e sugli altri atti in ordine ai quali non è richiesta al Consiglio l’espressione del parere obbligatorio. Esamina le questioni ad esso sottoposte dal presidente; esamina le questioni relative all’interpretazione del  presente regolamento e riferisce al Consiglio sulle proposte di modifiche ed integrazioni al medesimo. Dispone in ordine all’utilizzo dei fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio stesso. Collabora con il presidente per indirizzare l’attività del personale addetto.

 

Art. 8 - Sede

  

1.     Il Consiglio ha sede presso il Consiglio regionale e vi si riunisce normalmente.

 

2.     Il Consiglio, su decisione dell’ufficio di presidenza, può riunirsi fuori della propria sede, presso una sede di Consiglio provinciale, comunale o di comunità montana o, eccezionalmente, anche altrove.

 

 

Art. 9 – Modalità di convocazione

 

1.       Il Consiglio è convocato dal presidente con l’invio dell’ordine del giorno a tutti i consiglieri, unitamente alla relativa documentazione.

 

2.      Salvo i casi di urgenza, da valutarsi da parte del presidente, l’invio della convocazione è effettuato almeno 10 giorni prima della seduta.

 

3.      La convocazione può essere richiesta da un quinto dei consiglieri. In tale caso il Consiglio è convocato entro 30 giorni dalla richiesta.

 

 

Art. 10 - Partecipazione alle sedute e pubblicità

  

1.    Alle sedute del Consiglio sono invitati a partecipare i consiglieri regionali, il presidente ed i componenti della Giunta regionale che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 22/1998, hanno diritto di parola.

 2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

   

 

 

 

Art. 11 - Processo verbale 

 

1.    Di ogni seduta si redige il processo verbale che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando, per le discussioni, l’oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

 

2.    Il processo verbale è approvato senza votazione, in mancanza di osservazioni, all’inizio della seduta successiva. Occorrendo la votazione questa ha luogo per alzata di mano.

 

3.    Il processo verbale è firmato dal presidente e dal funzionario segretario1.

  

 

Art. 12 - Validità delle sedute e delle deliberazioni 

 

1.    Salvi i casi in cui lo Statuto, la legge istituiva o i regolamenti consiliari richiedono maggioranze qualificate, il Consiglio si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con la maggioranza dei partecipanti al voto.

 

2.    Si intende che abbiano partecipato al voto i consiglieri che abbiano espresso voto favorevole o contrario o che si siano astenuti.

 

3.      In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende non approvata.

 

4.    Nel caso in cui una delle componenti istituzionali del Consiglio abbia espresso voto contrario su una deliberazione approvata dal Consiglio stesso, di ciò, e delle relative motivazioni, è data comunicazione al Consiglio regionale contestualmente alla trasmissione di detta deliberazione.

 

5.    Si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia prima di ogni deliberazione da adottarsi per alzata di mano un consigliere può richiedere la verifica del numero legale ed essa è disposta dal presidente.

 

6.    Il presidente procede d’ufficio alla verifica del numero legale prima della votazione di una proposta per l’approvazione della quale sia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio.

 

Art. 13 - Modalità della votazione

  

1.    Il voto si esprime per alzata di mano, salvi i casi in cui lo statuto, la legge istitutiva o i regolamenti consiliari richiedono modalità diverse.

 

 Art. 14 - Pareri obbligatori

 

1.    I pareri obbligatori di cui all’art. 6, comma 1, della L. R. n. 22/1998 sono deliberati dal Consiglio nel termine di 30 giorni di cui al comma 3 dello stesso art. 6 e sono quindi inviati al presidente del Consiglio regionale ed alle commissioni consiliari competenti ai sensi dell’art. 46 bis del regolamento interno del Consiglio regionale.

 Ai fini dell’espressione di detti pareri l’ufficio di presidenza designa un consigliere relatore che illustra la questione al Consiglio e formula proposte in merito al parere da deliberare, tenuto conto delle indicazioni espresse dai consiglieri e dal gruppo di lavoro, ove costituito.

 

 

2.    L’ordine del giorno delle sedute reca per ogni richiesta di parere iscritta l’indicazione del consigliere relatore.

 Art. 15 - Osservazioni facoltative 

 

1.     Le osservazioni facoltative di cui all’art. 6, comma 4, della L. R. n. 22/1998 sono deliberate dal Consiglio nel termine di 15 giorni dalla trasmissione da parte del presidente del Consiglio regionale e quindi inviate allo stesso presidente ai sensi dell’art. 46 bis, comma 5, del regolamento interno del Consiglio regionale.

 

 

2.     Per la deliberazione delle osservazioni da parte del Consiglio si applicano le disposizioni di cui all’art. 14, commi 2 e 3, del presente regolamento.

 

Art. 16 - Forma dei pareri e delle osservazioni 

 

1.      I pareri e le osservazioni del Consiglio sono espressi in forma scritta.

 

2.      L’ufficio di presidenza del Consiglio può richiedere al presidente del Consiglio regionale di poter illustrare oralmente i pareri e le osservazioni espressi.

 

 

Art. 17 - Richiesta di parere obbligatorio 

 

1.     L’ufficio di presidenza del Consiglio, qualora ritenga che una proposta di legge non trasmessa al Consiglio per parere obbligatorio avrebbe dovuto esserlo ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L. R. n. 22/1998, fa immediata richiesta di assegnazione al presidente del Consiglio regionale che decide al riguardo. Di detta richiesta l’ufficio di presidenza dà comunicazione al Consiglio nella prima riunione successiva.

 

 

Art. 18 - Proroga dei termini

 

1.     L’ufficio di presidenza del Consiglio può richiedere al presidente del Consiglio regionale per motivate ragioni la proroga del termine per l’espressione delle osservazioni facoltative.

 

Art. 19 - Richiesta di documentazione e di informazioni

  

1.    Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all’esercizio delle sue funzioni, il Consiglio, tramite il suo presidente, può richiedere al presidente del Consiglio regionale di disporre l’acquisizione di dati ed informazioni, anche mediante audizioni, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio regionale.

 

 

  

Art. 20 - Indirizzi e proposte 

 

1.     Il Consiglio formula indirizzi e proposte da presentare al Consiglio regionale o alle sue commissioni, chiedendone la discussione.

  

 

 

 

  

Art. 21 - Gruppi di lavoro 

 

1.    Il Consiglio, anche su proposta dell’ufficio di presidenza, può istituire al proprio interno gruppi di lavoro su temi che interessano il sistema delle autonomie locali, anche al fine di definire indirizzi e proposte da presentare al Consiglio regionale.

  

 

Art. 22 - Collaborazione con gli enti locali

  

1.     Il Consiglio assicura e promuove la più ampia collaborazione con tutti gli enti locali della Toscana; ne esamina le istanze e le richieste; assicura la diffusione tra gli stessi della conoscenza delle proprie attività; definisce forme di raccordo, anche a livello di strutture tecniche, per l’esame di specifici temi e la formulazione di pareri e proposte.

 

  

Art. 23 - Raccordo con le associazioni rappresentative degli enti locali

  

1.    Il Consiglio assicura e promuove un raccordo permanente con l’URPT, l’ANCI regionale, l’UNCEM regionale per la definizione degli indirizzi generali della propria attività.

 

 

Art. 24 - Approvazione del regolamento interno

  

1.     Il regolamento interno del Consiglio è approvato a maggioranza dei componenti dello stesso Consiglio. Esso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, salvo che la maggioranza dei componenti del Consiglio non deliberi l’immediata eseguibilità.

  

 

Art. 25 - Revisione del regolamento interno

  

1.    Ciascun consigliere può proporre modifiche ed integrazioni al regolamento. Le proposte sono esaminate dall’ufficio di presidenza che riferisce al Consiglio.

 

2.     Le modifiche ed integrazioni sono approvate e pubblicate ai sensi dell’art. 24.

  

 

Art. 26 - Norma di rinvio

  

1.    Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale.

 

 

Art. 27 – Norme transitorie

  

1.      All’atto della prima costituzione del Consiglio dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 22/1998, per prima seduta si intende quella successiva alla riunione di insediamento. Tale seduta è presieduta dal presidente provvisorio eletto nella riunione di insediamento. In tale seduta il Consiglio, come suo primo atto, approva il regolamento interno e successivamente procede all’elezione degli organi di cui all’art. 1 comma 2.

 

2.      Il primo regolamento interno approvato dal Consiglio, ai sensi dell’art. 1       comma 3, è riesaminato dall’ufficio di presidenza entro sei mesi dall’approvazione. Di tale riesame l’ufficio di presidenza riferisce al Consiglio, proponendo le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie.

 

 

3.      Fino alla riforma della composizione del Consiglio e al fine di integrare la rappresentanza istituzionale, partecipano alle riunioni del Consiglio, con diritto di parola ma senza diritto di voto, cinque rappresentanti dei Consigli provinciali designati da Anci Toscana, URPT e Uncem. Con le stesse modalità i rappresentanti dei Consigli provinciali partecipano agli eventuali gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio. In relazione ai temi da trattare, l’ufficio di presidenza del Consiglio può invitare alle proprie riunioni un rappresentante dei Consigli provinciali

                                                                                                   

 

                                              

 

 



 



 



1 Comma così modificato con decisione del 10 luglio 2000.

 

 

 

2 Articolo soppresso con decisione del 10 luglio 2000.